IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 2 dicembre 2021 che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.
1308/2013 recante organizzazione  comune  dei  mercati  dei  prodotti
agricoli, (UE) n. 1151/2012  sui  regimi  di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente  la  definizione,
la designazione, la presentazione, l'etichettatura  e  la  protezione
delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli  aromatizzati
e  (UE)  n.  228/2013   recante   misure   specifiche   nel   settore
dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  664/2014  della  Commissione
del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione  dei
simboli dell'Unione per le  denominazioni  di  origine  protette,  le
indicazioni  geografiche  protette  e  le  specialita'   tradizionali
garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune
norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   668/2014   della
Commissione del 13 giugno 2014 recante modalita' di applicazione  del
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del  Consiglio
sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2022/891 della  Commissione  del
1° aprile 2022 recante modifica  del  regolamento  delegato  (UE)  n.
664/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del  Parlamento
europeo e del Consiglio con riguardo  alla  definizione  dei  simboli
dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le  indicazioni
geografiche protette e le specialita' tradizionali  garantite  e  con
riguardo  ad  alcune  norme  sulla  provenienza,  ad   alcune   norme
procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/892 della  Commissione
del 1° aprile 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE)  n.
668/2014 della Commissione  recante  modalita'  di  applicazione  del
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del  Consiglio
sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1263/1996  della  Commissione  del  1°
luglio 1996 che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/1996
relativo alla registrazione delle  indicazioni  geografiche  e  delle
denominazioni di origine nel quadro della procedura di  cui  all'art.
17 del regolamento (CEE)  n.  2081/1992,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Comunita' europea L 163 il 12  luglio  1996,  con  il
quale e'  stata  registrata  la  denominazione  di  origine  protetta
«Culatello di Zibello»  ed  approvato  il  relativo  disciplinare  di
produzione; 
  Visto il decreto 14 ottobre 2013,  recante  disposizioni  nazionali
per l'attuazione del regolamento (UE)  n.  1151/2012  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di  qualita'
dei prodotti agricoli e alimentari in materia  di  DOP,  IGP  e  STG,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 251 del 25 ottobre 2013; 
  Vista la domanda  di  modifica  del  disciplinare,  presentata  dal
Consorzio di tutela del Culatello di Zibello DOP, ai sensi  dell'art.
13, comma 1, del decreto MIPAAF del 14 ottobre 2013; 
  Visto il parere favorevole espresso  dalla  Regione  Emilia-Romagna
con comunicazione del 23 settembre 2021, - prot. PQAI 04 - n. 0462958
del 23 settembre 2021 - ed integrato da comunicazione del 21 novembre
2022, - prot. PQAI 04 - n. 0592245 del 18 novembre 2022, ai sensi del
sopra citato decreto 14 ottobre  2013,  in  merito  alla  domanda  di
modifica del disciplinare di che trattasi; 
  Visto  che  la  domanda  di  modifica  rientra  nell'ambito   delle
modifiche  ordinarie,  cosi'  come   stabilito   dall'art.   53   del
regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal  regolamento  (UE)
2021/2117; 
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  6-ter,  paragrafo  1,  del
regolamento  delegato  (UE)  n.   664/2014,   come   modificato   dal
regolamento  delegato  (UE)  2022/891,  il  Ministero  ha   dato   la
possibilita' ai gruppi  richiedenti  la  registrazione  di  formulare
osservazioni sulla domanda di modifica del disciplinare di produzione
in parola; 
  Visto  il  comunicato  del  Ministero,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 294 del  17
dicembre 2022, con il quale e' stata resa  pubblica  la  proposta  di
modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di
origine protetta «Culatello di Zibello», ai fini della  presentazione
di opposizioni, come previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012; 
  Considerato che entro il termine previsto dal  decreto  14  ottobre
2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica
di che trattasi; 
  Ritenuto  che,  a  seguito  dell'esito  positivo   della   predetta
procedura nazionale di valutazione,  conformemente  all'art.  53  del
regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal  regolamento  (UE)
2021/2117, sussistono i requisiti  per  approvare,  con  il  presente
decreto, le modifiche ordinarie, contenute nella  citata  domanda  di
modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  produzione  della
denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello»; 
  Ritenuto, altresi',  di  dover  procedere  alla  pubblicazione  del
presente  decreto  di  approvazione  delle  modifiche  ordinarie  del
disciplinare di produzione in questione,  e  del  relativo  documento
unico consolidato, come prescritto dal regolamento dall'art.  53  del
regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal  regolamento  (UE)
2021/2117,  nonche'  alla  comunicazione   delle   stesse   modifiche
ordinarie alla Commissione europea; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche ed  in  particolare  l'art.  16,  comma  1,
lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale n. 149534 del 31 marzo  2022  della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e
dell'ippica, in particolare  l'art.  1,  comma  4,  con  la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Sono  approvate  le  modifiche  ordinarie  al  disciplinare  di
produzione della denominazione  di  origine  protetta  «Culatello  di
Zibello», di cui alla proposta pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 294 del 17 dicembre 2022. 
  2. Il disciplinare di produzione consolidato della denominazione di
origine protetta «Culatello di Zibello»  figura  all'allegato  A  del
presente decreto.