IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 16, 25,  26  e  27  del  decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2022, con
cui e' stato dichiarato, fino  al  31  dicembre  2022,  lo  stato  di
emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico in atto  nei
territori delle Regioni  e  delle  Province  autonome  ricadenti  nei
bacini distrettuali del Po e delle Alpi  orientali,  nonche'  per  le
peculiari  condizioni  ed  esigenze  rilevate  nel  territorio  delle
Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte  e
Veneto; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  14  luglio  2022,
con cui gli effetti dello  stato  di  emergenza,  dichiarato  con  la
predetta delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2022,  sono
stati estesi, in relazione alla situazione di deficit idrico in atto,
ai  territori  delle  Regioni  ricadenti  nel  bacino  del  Distretto
dell'Appennino centrale  nonche',  per  le  peculiari  condizioni  ed
esigenze rilevate, al territorio della Regione Umbria; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 4 agosto e del  1°
settembre  2022,  con  cui  gli  effetti  dello  stato  di  emergenza
dichiarato con la predetta delibera del Consiglio dei ministri del  4
luglio 2022 sono stati estesi ai territori della Regione Lazio; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 1° settembre 2022,
con cui gli effetti dello stato di emergenza in rassegna  sono  stati
altresi' estesi ai territori delle Regioni Liguria e Toscana; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre  2022,
con cui e' stata disposta, rispettivamente, all'art.  1,  la  proroga
fino al 31 dicembre 2023  della  vigenza  dello  stato  di  emergenza
dichiarato con la predetta delibera del Consiglio dei ministri del  4
luglio 2022, nonche', all'art. 2, l'estensione dei relativi  effetti,
in relazione alla situazione di deficit idrico in atto, ai  territori
della Regione Marche; 
  Considerato  che  i  territori  della  Regione  Marche  sono  stati
interessati  da  un  lungo  periodo  di   siccita',   causato   dalla
eccezionale scarsita'  di  precipitazioni  pluviometriche  nel  corso
dell'anno 2022 e dall'incremento anomalo  delle  temperature  che  ha
determinato una rilevante riduzione della disponibilita' idrica; 
  Considerato, quindi, che tale prolungato  periodo  di  siccita'  ha
provocato una situazione di grave deficit idrico anche nei  territori
ricadenti  nel  bacino  distrettuale  dell'Appennino  centrale,   con
particolare riferimento al territorio della Regione Marche; 
  Considerato, altresi', che nel territorio  si  e'  reso  necessario
ricorrere a prime e immediate misure di mitigazione del rischio  che,
tuttavia, non hanno contenuto, in maniera efficace, gli effetti della
crisi  idrica  in  atto  anche  in   considerazione   delle   elevate
temperature  rilevate  della  passata  stagione  estiva   che   hanno
incrementato notevolmente i prelievi sia per uso idropotabile sia per
uso irriguo; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre
in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate
al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  della
crisi idrica in atto; 
  Acquisita l'intesa della Regione Marche con  nota  del  24  gennaio
2023; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Nomina  Commissario  delegato  per  gli  interventi  urgenti  per  la
        gestione della crisi idrica e Piano degli interventi 
 
  1. Al fine di fronteggiare la situazione di deficit idrico in  atto
di cui in premessa, il Presidente della Regione  Marche  e'  nominato
Commissario delegato per la realizzazione  degli  interventi  urgenti
finalizzati alla gestione della crisi idrica. 
  2.  Per  l'espletamento  degli  interventi  di  cui   al   presente
provvedimento, il Commissario delegato di cui al comma 1, che opera a
titolo gratuito,  puo'  avvalersi  delle  strutture  e  degli  uffici
regionali, provinciali e comunali, oltre  che  delle  amministrazioni
centrali e periferiche  dello  Stato,  nonche'  individuare  soggetti
attuatori, ivi comprese societa' in house o  partecipate  dagli  enti
territoriali interessati,  che  agiscono  sulla  base  di  specifiche
direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  3. Per le finalita' di cui al  comma  2,  il  Commissario  delegato
predispone entro sette giorni dalla data  di  adozione  del  presente
provvedimento,  sulla  base  dei  fabbisogni  trasmessi  nella   fase
istruttoria della deliberazione  dello  stato  di  emergenza,  e  nel
limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 3,  un  piano  degli
interventi e delle misure  piu'  urgenti  delle  fattispecie  di  cui
all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto  legislativo  n.  1
del 2 gennaio 2018, da realizzare con immediatezza  e  senza  indugio
per  contrastare  il  contesto  di  criticita',  da  sottoporre  alla
preventiva approvazione del Capo del  Dipartimento  della  protezione
civile. Il predetto piano deve contenere le misure e gli  interventi,
realizzati anche con procedure di  somma  urgenza,  fatti  salvi  gli
obblighi previsti a carico dei  gestori  del  Servizio  integrato  in
virtu' delle concessioni e dei contratti in essere, volti: 
    a)   a   garantire   l'approvvigionamento   idropotabile    della
popolazione,  anche   mediante   la   realizzazione   di   punti   di
distribuzione della risorsa  idrica  alimentati  mediante  autobotti,
provvedendo, a tal fine, qualora non fosse percorribile il  noleggio,
al potenziamento  del  parco  mezzi  e  delle  apparecchiature  delle
componenti  e  strutture  operative  del  Servizio  nazionale   della
protezione civile; 
    b) a scongiurare l'interruzione del servizio  idropotabile  ed  a
garantirne la piena funzionalita', anche attraverso la  realizzazione
di serbatoi e accumuli di carattere temporaneo, di punti di  ricarica
delle falde acquifere anche di carattere temporaneo, di  impianti  di
pompaggio  supplementari,  anche  per  uso  irriguo  prioritariamente
connessi al rilascio di risorsa idropotabile o per  le  esigenze  del
settore zootecnico, di rigenerazione di pozzi o di  realizzazione  di
nuovi pozzi o attingimenti a sorgenti,  di  interconnessioni  tra  le
reti idriche esistenti, di risagomatura  dell'alveo  per  convogliare
l'acqua  verso  le  prese,   di   rifacimento   e/o   approfondimento
captazioni, nonche' di  impianti  temporanei  per  il  trattamento  e
recupero dell'acqua. 
  4. Il piano di cui al comma 3 deve contenere, per ciascuna  misura,
ove compatibile con la specifica tipologia, il comune, la  localita',
le coordinate geografiche, la descrizione  tecnica  con  la  data  di
inizio  e   relativa   durata,   l'indicazione   dell'oggetto   della
criticita', nonche' l'indicazione della stima di costo. Ove  previsto
dalle vigenti disposizioni in materia, anche in  relazione  a  quanto
disposto dall'art. 41  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
i CUP degli interventi devono essere acquisiti ed inseriti nel  piano
anche  successivamente  all'approvazione  del  medesimo  purche'  nel
termine  di  quindici  giorni  dall'approvazione  e  comunque   prima
dell'autorizzazione del Commissario delegato al soggetto attuatore ai
fini della realizzazione dello specifico intervento. 
  5. Il predetto piano, articolato anche  per  stralci,  puo'  essere
successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse  di
cui all'art. 3,  nonche'  delle  ulteriori  risorse  finanziarie  che
potranno essere rese disponibili anche ai sensi  di  quanto  previsto
dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.  1,
ivi comprese quelle che saranno rese disponibili per  gli  interventi
di cui alla lettera d) dell'art. 25, comma 2,  del  medesimo  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il  piano  rimodulato  deve  essere
sottoposto alla preventiva approvazione  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile entro 30  giorni  dalla  pubblicazione  della
delibera del Consiglio dei  ministri  di  stanziamento  di  ulteriori
risorse, ovvero dalla pubblicazione dell'ordinanza di cui all'art. 3,
comma 4, del presente provvedimento. 
  6. Eventuali somme residue o non  programmate,  rispetto  a  quelle
rese disponibili con le delibere del Consiglio dei ministri di cui ai
commi 1 e 2 dell'art. 24, del decreto  legislativo  n.  1  del  2018,
possono essere utilizzate per ulteriori fabbisogni anche di tipologia
differente, nell'ambito di quanto  previsto  dal  medesimo  articolo,
rispetto a quella per  cui  sono  state  stanziate,  fatte  salve  le
finalita' e le ragioni di urgenza,  comunque  in  tempi  congrui  con
quelli di durata dello stato di emergenza, previa  rimodulazione  del
piano degli interventi da sottoporre all'approvazione  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile, corredata di motivata richiesta
del Commissario delegato che attesti altresi' la non  sussistenza  di
ulteriori necessita' per la tipologia di misura originaria. 
  7. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 5 e 6 devono essere
corredate di relazione resa ai sensi dell'art. 7, comma 1, secondo la
tempistica ivi prevista. 
  8. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al  comma
2 previo rendiconto delle spese sostenute mediante  presentazione  di
documentazione comprovante la spesa sostenuta ed  attestazione  della
sussistenza del nesso di causalita' con lo  stato  di  emergenza.  Su
richiesta  motivata  dei  soggetti  attuatori  degli  interventi,  il
Commissario delegato puo' erogare anticipazioni volte a consentire il
pronto avvio degli interventi. 
  9. Gli interventi di cui alla presente  ordinanza  sono  dichiarati
urgenti,  indifferibili  e  di  pubblica  utilita'  e,  ove  occorra,
costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti. 
  10. Al fine di garantire l'espletamento  degli  interventi  di  cui
alla presente ordinanza, il Commissario delegato,  anche  avvalendosi
dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e  per
le  eventuali   espropriazioni   delle   aree   occorrenti   per   la
realizzazione  degli  interventi,  alla  redazione  dello  stato   di
consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli  anche
con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di
occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.