IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della Direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  607/2009  della   Commissione   e
successive  modifiche,  recante   modalita'   di   applicazione   del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio  per  quanto  riguarda  le
denominazioni  di  origine  protette  e  le  indicazioni  geografiche
protette,   le   menzioni   tradizionali,   l'etichettatura   e    la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17
ottobre 2018  che  integra  il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34  della  Commissione
del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto
riguarda le domande di protezione  delle  denominazioni  di  origine,
delle indicazioni  geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  nel
settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le  modifiche  del
disciplinare  di  produzione,  il  registro  dei  nomi  protetti,  la
cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28  dicembre  2016,  e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina  organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio  del
vino; 
  Visto il decreto ministeriale 7  novembre  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del  24  novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP  dei  vini  e  di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010; 
  Visto il decreto ministeriale 6  dicembre  2021,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  83  dell'8  aprile
2022, recante «Disposizioni  nazionali  applicative  dei  regolamenti
(UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n.  238/2016
concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande
di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni  tradizionali  dei
prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari  di
produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della
protezione»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  28  giugno  1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  221
del  25  agosto  1972  con  il  quale  e'   stata   riconosciuta   la
denominazione di origine controllata dei vini  «Trebbiano  d'Abruzzo»
ed approvato il relativo disciplinare di produzione; 
  Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito
internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e  IGP  e  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del  20  dicembre
2011, con il quale e' stato consolidato  il  disciplinare  della  DOP
«Trebbiano d'Abruzzo»; 
  Visto il decreto ministeriale 22 dicembre  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 9 del 13 gennaio 2015
con il quale  e'  stato  da  ultimo  modificato  il  disciplinare  di
produzione della DOC in argomento,  come  successivamente  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 225  del  5  luglio
2019; 
  Esaminata la documentata domanda, presentata per il  tramite  della
Regione Abruzzo, su istanza del Consorzio tutela Vini d'Abruzzo,  con
sede in Ortona (CH), intesa ad ottenere la modifica del  disciplinare
di produzione della DOC dei vini «Trebbiano d'Abruzzo»  nel  rispetto
della procedura di cui al  citato  decreto  ministeriale  7  novembre
2012; 
  Atteso  che  la  richiesta  di  modifica,   considerata   «modifica
ordinaria» che comporta  variazioni  al  documento  unico,  ai  sensi
dell'art. 17, del regolamento  UE  n.  33/2019,  e'  stata  esaminata
nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato
decreto ministeriale 7 novembre 2012 (articoli 6,  7,  e  10)  e  dal
citato   decreto   ministeriale   6   dicembre   2021   (art.    13),
successivamente alla sua entrata in vigore, e in particolare: 
    e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Abruzzo; 
    e' stato acquisito il parere favorevole  del  Comitato  nazionale
vini DOP e IGP  espresso  nella  riunione  del  2  e  3  marzo  2022,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato  la  proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della  DOC  dei
vini «Trebbiano d'Abruzzo»; 
    conformemente  all'art.  13,  comma   6,   del   citato   decreto
ministeriale 6 dicembre 2021 la proposta di modifica del disciplinare
in questione e'  stata  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 131 del 7 giugno 2022, al  fine  di  dar  modo
agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta
giorni dalla citata data; 
    entro il predetto termine non sono pervenute  osservazioni  sulla
citata proposta di modifica; 
  Vista la nota datata 25  luglio  2022  del  Consorzio  tutela  Vini
d'Abruzzo  concernente  la  richiesta  per  rendere  retroattive   le
disposizioni di cui alle modifiche inserite all'allegato disciplinare
di produzione nei riguardi delle produzioni derivanti dalla vendemmia
2022 e precedenti, a condizione che  le  relative  partite  siano  in
possesso dei requisiti stabiliti nell'allegato disciplinare e che  ne
sia verificata la rispondenza da parte del  competente  Organismo  di
controllo; 
  Vista la nota del 5 settembre 2022 della  Regione  Abruzzo  con  la
quale la medesima regione esprime  parere  favorevole  alla  predetta
richiesta del Consorzio tutela Vini d'Abruzzo; 
  Considerato che,  a  seguito  dell'esito  positivo  della  predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 13,  comma
7, del citato decreto ministeriale  6  dicembre  2021,  sussistono  i
requisiti  per  approvare  con  il  presente  decreto  le   modifiche
ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare
di produzione della DOP dei vini «Trebbiano d'Abruzzo» ed il relativo
documento unico consolidato con  le  stesse  modifiche,  nonche'  per
rendere applicabili le modifiche  in  questione  nei  riguardi  delle
produzioni derivanti dalla campagna vendemmiale 2023/2024  e  per  le
giacenze di prodotti derivanti dalle vendemmie 2022 e precedenti  che
siano  rispondenti  ai  requisiti  stabiliti  dal   disciplinare   di
produzione consolidato con le modifiche in questione; 
  Ritenuto altresi' di dover procedere, ai sensi dell'art. 13,  commi
7  e  8,  del  citato  decreto  ministeriale  6  dicembre  2021  alla
pubblicazione del presente decreto di  approvazione  delle  modifiche
ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del  relativo
documento unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle  stesse
modifiche  ordinarie  alla  Commissione  UE,   tramite   il   sistema
informativo messo a disposizione  ai  sensi  dell'art.  30,  par.  1,
lettera a) del regolamento UE n. 34/2019; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche ed  in  particolare  l'art.  16,  comma  1,
lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale n. 149534 del 31 marzo  2022  della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e
dell'ippica, in particolare  l'art.  1,  comma  4,  con  la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al disciplinare di produzione  della  DOP  dei  vini  «Trebbiano
d'Abruzzo»  cosi'  come  da  ultimo   modificato   con   il   decreto
ministeriale 22 dicembre 2014, richiamato in premessa, sono approvate
le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 131 del 7 giugno 2022. 
  2. Il disciplinare di produzione  della  DOP  dei  vini  «Trebbiano
d'Abruzzo», consolidato con le modifiche ordinarie di cui al comma 1,
e il relativo documento unico  consolidato  figurano  rispettivamente
negli allegati A e B del presente decreto.