IL DIRETTORE GENERALE
per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale,
il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
Visto il decreto interministeriale 19 luglio 1989, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1989, n. 299, emanato in
esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 10, comma 1, del
decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito con modificazioni dalla
legge 5 maggio 1989, n. 160, con il quale sono stati introdotti nuovi
criteri per la determinazione dei canoni relativi alle concessioni
demaniali marittime rilasciate con decorrenza successiva al 1°
gennaio 1989;
Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 recante «Disposizioni
per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali
marittime», convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 494 ed in particolare dall'art. 04, sulla
base del quale i canoni annui relativi alle concessioni demaniali
marittime con decorrenza dal 1° gennaio 1995 sono aggiornati
annualmente, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, sulla base della media degli indici determinati dall'Istat
per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per
i corrispondenti valori degli indici dei prezzi alla produzione dei
prodotti industriali (totale).
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007),
art. 1, commi 250-256, che ha introdotto nell'ordinamento nuove norme
sull'uso dei beni demaniali marittimi ad uso turistico ricreativo e
nuovi criteri per la determinazione dei canoni sia per le concessioni
ad uso turistico ricreativo che per quelle destinate alla nautica da
diporto;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 140, convertito dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126 che all'art. 100, comma 2, che ha
abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il comma 1, lettera b),
punto 2.1) dell'art. 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,
convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sostituendolo con «le
pertinenze destinate ad attivita' commerciali, terziari-direzionali e
di produzione di beni e servizi, il canone e' determinato ai sensi
del punto 1.3)»;
Visto il comma 4 del sopraccitato decreto-legge 14 agosto 2020, n.
140, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 con il quale, a
decorrere dal 1° gennaio 2021, «l'importo annuo del canone dovuto
quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali
marittime con qualunque finalita' non puo', comunque, essere
inferiore a euro 2.500 (duemilacinquecento)»;
Considerata la necessita' di procedere all'aggiornamento delle
misure dei canoni annui per l'anno 2023;
Considerato che l'Istituto nazionale di statistica, riscontrando
l'apposita richiesta di questa Amministrazione, ha comunicato, con
nota prot. n. 10730 in data 18 ottobre 2022, che per il periodo
settembre 2021 - settembre 2022, l'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai ed impiegati e' pari al +8,6% e, con nota prot.
n. 13166 in data 30 novembre 2022, che l'indice dei prezzi alla
produzione dei prodotti industriali e' pari al +41,7 %;
Visto che la media dei suddetti indici, per il periodo settembre
2021 - settembre 2022, ultimo mese utile, ai fini della
rideterminazione del canone dal 1° gennaio 2023, e' pari a + 25,15
%;
Decreta:
1. Le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni
demaniali marittime sono aggiornate, per l'anno 2023, applicando
l'adeguamento del +25.15% (venticinquevirgolaquindicipercento) alle
misure unitarie dei canoni determinati per il 2022.
2. Le misure unitarie cosi' aggiornate costituiscono la base di
calcolo per la determinazione del canone da applicare alle
concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere
dal 1° gennaio 2023.
3. La medesima percentuale si applica alle concessioni in vigore
ancorche' rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2023.
4. La misura minima di canone, prevista dal comma 4 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 140, convertito dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, di euro 2.698,75 (duemilaseicentonovantotto/75)
e' aggiornata a euro 3.377,50 (tremilatrecentosettantasette/50) a
decorrere dal 1° gennaio 2023.
5. La misura minima di euro 3.377,50
(tremilatrecentosettantasette/50) si applica alle concessioni per le
quali la misura annua di canone, determinata in base alla normativa
in premessa e secondo i precedenti commi, dovesse risultare inferiore
al citato limite minimo.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione.
Roma, 30 dicembre 2022
Il direttore generale: Di Matteo
Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione
ecologica, n. 187