IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  18  marzo  1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 marzo 1998, recante
«Modalita'  per  l'esenzione  dagli   accertamenti   sui   medicinali
utilizzati nelle sperimentazioni cliniche» e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001,
n. 439, recante «Regolamento di semplificazione delle  procedure  per
la verifica e il controllo di nuovi sistemi e protocolli  terapeutici
sperimentali»; 
  Visto il decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  211,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2001/20/CE  relativa  all'applicazione
delle buone pratiche cliniche nell'esecuzione  delle  sperimentazioni
cliniche di medicinali per uso clinico»; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,   recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e  per  la  correzione
dell'andamento dei conti pubblici», con il quale e'  stata  istituita
l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e, in particolare, l'art. 48; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  30  novembre  2021,
recante «Misure volte a facilitare e sostenere la realizzazione degli
studi clinici di medicinali  senza  scopo  di  lucro  e  degli  studi
osservazionali e a disciplinare la cessione di dati  e  risultati  di
sperimentazioni senza scopo di lucro a fini  registrativi,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo  14  maggio
2019, n. 52.»; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo  6  novembre  2007,  n.  200,  recante
«Attuazione della Direttiva 2005/28/CE recante principi e linee guida
dettagliate per la buona pratica clinica relativa  ai  medicinali  in
fase  di  sperimentazione  a  uso  umano,   nonche'   requisiti   per
l'autorizzazione  alla   fabbricazione   o   importazione   di   tali
medicinali»; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  21  dicembre  2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 marzo
2008, n.  53,  recante  «Modalita'  di  inoltro  della  richiesta  di
autorizzazione all'Autorita'  competente,  per  la  comunicazione  di
emendamenti sostanziali  e  la  dichiarazione  di  conclusione  della
sperimentazione clinica e per la  richiesta  di  parere  al  comitato
etico»  e  successive  determinazioni  di  modifica  delle  Appendici
adottate dall'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche  sociali,  7  novembre  2008,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale 6 aprile 2009, n. 80, recante «Modifiche ed integrazioni ai
decreti 19 marzo 1998, recante "Riconoscimento  della  idoneita'  dei
centri per la sperimentazione clinica dei medicinali"»; 
  Visto  il  decreto  Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali 14 luglio 2009, recante «Requisiti  minimi  per  le
polizze  assicurative  a  tutela  dei  soggetti   partecipanti   alle
sperimentazioni cliniche dei medicinali», pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 14 settembre 2009, n. 213; 
  Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  8  novembre  2012,  n.   189,   recante
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un piu' livello di tutela della salute, convertito con  modificazioni
nella legge 8 novembre 2012, n. 189; 
  Visto il regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  16  aprile  2014  sulla  sperimentazione  clinica  di
medicinali per uso umano e che abroga  la  direttiva  2001/20/CE  (di
seguito regolamento), e in particolare l'art. 98 ai sensi  del  quale
«In deroga all'art. 96, paragrafo 1, del presente regolamento, se  la
richiesta  di  autorizzazione  a  una  sperimentazione   clinica   e'
presentata nel  periodo  compreso  tra  i  sei  mesi  dalla  data  di
pubblicazione dell'avviso  di  cui  all'art.  82,  paragrafo  3,  del
presente regolamento e i diciotto mesi dalla data di pubblicazione di
tale avviso, oppure, qualora la pubblicazione di tale avviso  avvenga
prima del 28 novembre 2015, qualora la domanda sia presentata tra  il
28 maggio 2016 e il 28 maggio 2017, tale sperimentazione clinica puo'
essere avviata in conformita' degli articoli 6, 7 e 9 della direttiva
2001/20/CE.  Tale   sperimentazione   clinica   continua   a   essere
disciplinata da detta direttiva fino a quarantadue mesi dalla data di
pubblicazione dell'avviso  di  cui  all'art.  82,  paragrafo  3,  del
presente regolamento, oppure, qualora la pubblicazione avvenga  prima
del 28 novembre 2015, fino al 28 maggio 2019»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 27 aprile 2015,  recante
«Modalita' di esercizio delle funzioni in materia di  sperimentazioni
cliniche di medicinali trasferite dall'Istituto superiore di  sanita'
all'Agenzia  italiana  del  farmaco»,   pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 9 giugno 2015, n. 131; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  7  settembre  2017,
recante «Uso terapeutico di medicinale sottoposto  a  sperimentazione
clinica»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana 2 novembre 2017, n. 256; 
  Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in
materia   di   sperimentazione   clinica   dei   medicinali   nonche'
disposizioni per il riordino delle professioni  sanitarie  e  per  la
dirigenza sanitaria del Ministero della salute»; 
  Visto, in particolare, l'art. 2, comma 15, della  richiamata  legge
11 gennaio 2018, n. 3, il quale  prevede  che,  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore della medesima legge, con decreto del
Ministero della salute, sentita l'Agenzia italiana  del  farmaco,  e'
regolamentata la fase transitoria fino alla completa  attuazione  del
regolamento  (UE)  n.  536/2014,  in  relazione  alle  attivita'   di
valutazione  e  alle  modalita'  di  interazione  tra  il  Centro  di
coordinamento  nazionale  dei  comitati  etici  territoriali  per  le
sperimentazioni  cliniche  sui  medicinali  per  uso  umano   e   sui
dispositivi medici, ai sensi dell'art. 2, comma  1,  della  legge  11
gennaio 2018,  n.  3,  i  comitati  etici  territoriali  e  l'Agenzia
italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 19 aprile 2018,  recante
«Costituzione del Centro  di  coordinamento  nazionale  dei  comitati
etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per
uso umano e sui dispositivi medici, ai sensi dell'art.  2,  comma  1,
della  legge  11  gennaio  2018,  n.  3»,  di  cui  e'   stata   data
comunicazione in Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2018, n. 107; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  maggio  2019,  n.  52,  recante
«Attuazione  della  delega  per  il  riassetto  e  la  riforma  della
normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso
umano, ai sensi dell'art. 1, commi 1 e  2,  della  legge  11  gennaio
2018, n. 3»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 27 maggio 2021,  recante
«Ricostituzione del Centro di coordinamento  nazionale  dei  comitati
etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per
uso  umano  e  sui  dispositivi  medici»,  di  cui  e'   stata   data
comunicazione in Gazzetta Ufficiale 14 giugno 2021, n. 140; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  1°  febbraio  2022,
recante «Individuazione dei  comitati  etici  a  valenza  nazionale»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 2022, n. 63; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  della  salute  26  gennaio  2023,
recante: «Individuazione dei comitati etici  territoriali,  ai  sensi
dell'art. 2, comma 7, della legge 11 gennaio 2018, n. 3»; 
  Considerato  che  occorre  provvedere  a  regolamentare   la   fase
transitoria cosi' come previsto dal  richiamato  art.  2,  comma  15,
della legge 11 gennaio 2018, n. 3; 
  Visto  il  parere  prot.  8126  del  24  gennaio   2023,   espresso
dall'Agenzia italiana del farmaco; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
           Ambito di applicazione e disciplina applicabile 
 
  1. Il presente decreto si applica: 
    a) alle domande di autorizzazione  agli  emendamenti  sostanziali
alle sperimentazioni cliniche sui medicinali  gia'  autorizzate  alla
data della sua entrata in vigore, in conformita'  alla  direttiva  n.
2001/20/CE, come recepita dal decreto legislativo 24 giugno 2003,  n.
211; 
    b) alle domande di autorizzazione  agli  emendamenti  sostanziali
alle sperimentazioni cliniche sui medicinali presentate entro la data
del 30 gennaio 2023, per  le  quali  il  promotore  abbia  scelto  di
avviare la sperimentazione clinica in conformita' agli articoli 6,  7
e 9 della direttiva 2001/20/CE, come recepiti dal decreto legislativo
24 giugno 2003, n. 211, in forza della  disposizione  transitoria  di
cui all'art. 98 del regolamento. 
  2. Le sperimentazioni cliniche, di cui  al  comma  1  continuano  a
essere  disciplinate  dalla  direttiva  n.  2001/20/CE,  cosi'   come
recepita dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 e dalle norme
del  presente  decreto,  sino  al  31  gennaio  2025,  come  previsto
dall'art. 98, paragrafo 1, del regolamento. Resta ferma  la  facolta'
per il promotore, anche in data antecedente  al  termine  della  fase
transitoria, di  procedere  alla  sottomissione  della  richiesta  di
passaggio  della  sperimentazione   clinica   alla   disciplina   del
regolamento, mediante caricamento della relativa  documentazione  nel
Clinical Trial Information System (CTIS). 
  3. Per quanto non espressamente disciplinato dal  presente  decreto
si applicano le disposizioni del decreto legislativo 24 giugno  2003,
n. 211, ad eccezione degli articoli 6, 7,  8  e  9,  commi  9  e  10,
abrogati ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge n. 3 del 2018. 
  4. E' concessa al  promotore  la  facolta'  di  richiedere  che  la
valutazione della  domanda  di  autorizzazione  alla  sperimentazione
clinica, pur se presentata  tramite  l'Osservatorio  nazionale  sulla
sperimentazione clinica  dei  medicinali  (di  seguito  OsSC),  venga
effettuata in applicazione dei requisiti sostanziali del regolamento,
purche' il promotore stesso dichiari espressamente che tale richiesta
e' finalizzata al successivo passaggio della sperimentazione  clinica
al regolamento stesso, al quale si impegna.