IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto del Ministro della sanita' 18 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 marzo 1998, recante «Modalita' per l'esenzione dagli accertamenti sui medicinali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche» e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439, recante «Regolamento di semplificazione delle procedure per la verifica e il controllo di nuovi sistemi e protocolli terapeutici sperimentali»; Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, recante «Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione delle buone pratiche cliniche nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico»; Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», con il quale e' stata istituita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e, in particolare, l'art. 48; Visto il decreto del Ministro della salute 30 novembre 2021, recante «Misure volte a facilitare e sostenere la realizzazione degli studi clinici di medicinali senza scopo di lucro e degli studi osservazionali e a disciplinare la cessione di dati e risultati di sperimentazioni senza scopo di lucro a fini registrativi, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52.»; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, recante «Attuazione della Direttiva 2005/28/CE recante principi e linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano, nonche' requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali»; Visto il decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 marzo 2008, n. 53, recante «Modalita' di inoltro della richiesta di autorizzazione all'Autorita' competente, per la comunicazione di emendamenti sostanziali e la dichiarazione di conclusione della sperimentazione clinica e per la richiesta di parere al comitato etico» e successive determinazioni di modifica delle Appendici adottate dall'Agenzia italiana del farmaco; Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, 7 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2009, n. 80, recante «Modifiche ed integrazioni ai decreti 19 marzo 1998, recante "Riconoscimento della idoneita' dei centri per la sperimentazione clinica dei medicinali"»; Visto il decreto Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 14 luglio 2009, recante «Requisiti minimi per le polizze assicurative a tutela dei soggetti partecipanti alle sperimentazioni cliniche dei medicinali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14 settembre 2009, n. 213; Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' livello di tutela della salute, convertito con modificazioni nella legge 8 novembre 2012, n. 189; Visto il regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE (di seguito regolamento), e in particolare l'art. 98 ai sensi del quale «In deroga all'art. 96, paragrafo 1, del presente regolamento, se la richiesta di autorizzazione a una sperimentazione clinica e' presentata nel periodo compreso tra i sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 82, paragrafo 3, del presente regolamento e i diciotto mesi dalla data di pubblicazione di tale avviso, oppure, qualora la pubblicazione di tale avviso avvenga prima del 28 novembre 2015, qualora la domanda sia presentata tra il 28 maggio 2016 e il 28 maggio 2017, tale sperimentazione clinica puo' essere avviata in conformita' degli articoli 6, 7 e 9 della direttiva 2001/20/CE. Tale sperimentazione clinica continua a essere disciplinata da detta direttiva fino a quarantadue mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 82, paragrafo 3, del presente regolamento, oppure, qualora la pubblicazione avvenga prima del 28 novembre 2015, fino al 28 maggio 2019»; Visto il decreto del Ministro della salute 27 aprile 2015, recante «Modalita' di esercizio delle funzioni in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali trasferite dall'Istituto superiore di sanita' all'Agenzia italiana del farmaco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 giugno 2015, n. 131; Visto il decreto del Ministro della salute 7 settembre 2017, recante «Uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 novembre 2017, n. 256; Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 15, della richiamata legge 11 gennaio 2018, n. 3, il quale prevede che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, con decreto del Ministero della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco, e' regolamentata la fase transitoria fino alla completa attuazione del regolamento (UE) n. 536/2014, in relazione alle attivita' di valutazione e alle modalita' di interazione tra il Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, i comitati etici territoriali e l'Agenzia italiana del farmaco; Visto il decreto del Ministro della salute 19 aprile 2018, recante «Costituzione del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3», di cui e' stata data comunicazione in Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2018, n. 107; Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52, recante «Attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano, ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3»; Visto il decreto del Ministro della salute 27 maggio 2021, recante «Ricostituzione del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici», di cui e' stata data comunicazione in Gazzetta Ufficiale 14 giugno 2021, n. 140; Visto il decreto del Ministro della salute 1° febbraio 2022, recante «Individuazione dei comitati etici a valenza nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 2022, n. 63; Visto il decreto del Ministro della salute 26 gennaio 2023, recante: «Individuazione dei comitati etici territoriali, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 11 gennaio 2018, n. 3»; Considerato che occorre provvedere a regolamentare la fase transitoria cosi' come previsto dal richiamato art. 2, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 3; Visto il parere prot. 8126 del 24 gennaio 2023, espresso dall'Agenzia italiana del farmaco; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione e disciplina applicabile 1. Il presente decreto si applica: a) alle domande di autorizzazione agli emendamenti sostanziali alle sperimentazioni cliniche sui medicinali gia' autorizzate alla data della sua entrata in vigore, in conformita' alla direttiva n. 2001/20/CE, come recepita dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211; b) alle domande di autorizzazione agli emendamenti sostanziali alle sperimentazioni cliniche sui medicinali presentate entro la data del 30 gennaio 2023, per le quali il promotore abbia scelto di avviare la sperimentazione clinica in conformita' agli articoli 6, 7 e 9 della direttiva 2001/20/CE, come recepiti dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 98 del regolamento. 2. Le sperimentazioni cliniche, di cui al comma 1 continuano a essere disciplinate dalla direttiva n. 2001/20/CE, cosi' come recepita dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 e dalle norme del presente decreto, sino al 31 gennaio 2025, come previsto dall'art. 98, paragrafo 1, del regolamento. Resta ferma la facolta' per il promotore, anche in data antecedente al termine della fase transitoria, di procedere alla sottomissione della richiesta di passaggio della sperimentazione clinica alla disciplina del regolamento, mediante caricamento della relativa documentazione nel Clinical Trial Information System (CTIS). 3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, ad eccezione degli articoli 6, 7, 8 e 9, commi 9 e 10, abrogati ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge n. 3 del 2018. 4. E' concessa al promotore la facolta' di richiedere che la valutazione della domanda di autorizzazione alla sperimentazione clinica, pur se presentata tramite l'Osservatorio nazionale sulla sperimentazione clinica dei medicinali (di seguito OsSC), venga effettuata in applicazione dei requisiti sostanziali del regolamento, purche' il promotore stesso dichiari espressamente che tale richiesta e' finalizzata al successivo passaggio della sperimentazione clinica al regolamento stesso, al quale si impegna.