IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  recante
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.  1
della legge 23 ottobre  1992,  n.  421»  e,  in  particolare,  l'art.
12-bis, comma 9; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 15 luglio 1997, recante
«Recepimento delle linee guida dell'Unione europea di  buona  pratica
clinica  per  la  esecuzione  delle  sperimentazioni   cliniche   dei
medicinali», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana 18 agosto 1997, n. 191; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 18 marzo 1998,  recante
«Modalita'  per  l'esenzione  dagli   accertamenti   sui   medicinali
utilizzati nelle sperimentazioni cliniche»  e  successive  modifiche,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  28
maggio 1998, n. 122; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001,
n. 439, recante «regolamento di semplificazione delle  procedure  per
la verifica e il controllo di nuovi sistemi e protocolli  terapeutici
sperimentali»; 
  Visto il decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  211,  recante
«Attuazione della direttiva n. 2001/20/CE  relativa  all'applicazione
della buona pratica  clinica  nell'esecuzione  delle  sperimentazioni
cliniche di medicinali per uso clinico»; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,   recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e  per  la  correzione
dell'andamento dei conti pubblici», e, in particolare, l'art. 48  con
il quale e' stata istituita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  12  maggio  2006,  recante
«Requisiti  minimi   per   l'istituzione,   l'organizzazione   e   il
funzionamento dei comitati etici per le sperimentazioni cliniche  dei
medicinali» e successive  modificazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 22 agosto 2006, n. 194; 
  Visto il decreto legislativo  6  novembre  2007,  n.  200,  recante
«Attuazione della direttiva n. 2005/28/CE recante  principi  e  linee
guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali
in fase  di  sperimentazione  a  uso  umano,  nonche'  requisiti  per
l'autorizzazione  alla   fabbricazione   o   importazione   di   tali
medicinali» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  21  dicembre  2007,
recante «Modalita'  di  inoltro  della  richiesta  di  autorizzazione
all'Autorita'  competente,  per  la  comunicazione   di   emendamenti
sostanziali e la dichiarazione di conclusione  della  sperimentazione
clinica e per la richiesta di parere al comitato etico» e  successive
determinazioni di  modifica  delle  Appendici  adottate  dall'Agenzia
italiana del  farmaco,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana 3 marzo 2008, n. 53; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali 7 novembre 2008, recante «Modifiche ed integrazioni
ai decreti 19 marzo 1998, recante «Riconoscimento della idoneita' dei
centri per la sperimentazione clinica dei medicinali»; 8 maggio 2003,
recante «Uso terapeutico di medicinale sottoposto  a  sperimentazione
clinica»  e  12  maggio   2006,   recante   «Requisiti   minimi   per
l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei comitati etici
per le sperimentazioni cliniche dei  medicinali»»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 aprile 2009, n. 80; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, 14 luglio 2009, recante «Requisiti minimi per  le  polizze
assicurative a tutela dei soggetti partecipanti alle  sperimentazioni
cliniche dei medicinali», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana 14 settembre 2009, n. 213; 
  Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  8  novembre  2012,  n.   189,   recante
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un  piu'  alto  livello  di  tutela  della   salute»   e   successive
modificazioni, e, in particolare, l'art. 12, commi 10 e 11; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 8 febbraio 2013, recante
«Criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati  etici»,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  24
aprile 2013, n. 96; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2014/536 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  16  aprile  2014  sulla  sperimentazione  clinica  di
medicinali per uso umano e che abroga la direttiva n. 2001/20/CE; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 27 aprile 2015,  recante
«Modalita' di esercizio delle funzioni in materia di  sperimentazioni
cliniche di medicinali trasferite dall'Istituto superiore di  sanita'
all'Agenzia  italiana  del  farmaco»,   pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 9 giugno 2015, n. 131; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2017/745 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 5 aprile  2017  relativo  ai  dispositivi  medici,  che
modifica la direttiva n. 2001/83/CE, il regolamento (CE) n.  178/2002
e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e  che  abroga  le  direttive  nn.
90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2017/746 del Parlamento europeo e  del
Consiglio   del   5   aprile   2017,    relativo    ai    dispositivi
medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva n.  98/79/CE  e
la decisione n. 2010/227/UE della Commissione; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  7  settembre  2017,
recante «Disciplina dell'uso terapeutico di medicinale  sottoposto  a
sperimentazione clinica», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana 2 novembre 2017, n. 256; 
  Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in
materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni
per il riordino  delle  professioni  sanitarie  e  per  la  dirigenza
sanitaria del Ministero della salute» e, in  particolare,  l'art.  2,
comma 11, a tenore del quale, al fine di  armonizzare  la  disciplina
vigente con le disposizioni di cui al medesimo articolo, con  decreto
del Ministro della  salute  sono  apportate  modifiche  correttive  e
integrative ai citati decreti del Ministro della  salute  8  febbraio
2013 e 27 aprile 2015; 
  Visto, altresi', l'art. 2, comma 1, della richiamata legge n. 3 del
2018,  riguardante  l'istituzione,  presso  l'Agenzia  italiana   del
farmaco, del Centro di coordinamento  nazionale  dei  comitati  etici
territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali  per  uso
umano e sui dispositivi medici, «con funzioni  di  coordinamento,  di
indirizzo e di monitoraggio  delle  attivita'  di  valutazione  degli
aspetti etici relativi alle sperimentazioni cliniche  sui  medicinali
per  uso  umano  demandate  ai  comitati  etici  territoriali,   come
individuati ai sensi del comma 7»; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  maggio  2019,  n.  52,  recante
«Attuazione  della  delega  per  il  riassetto  e  la  riforma  della
normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso
umano, ai sensi dell'art. 1, commi 1 e  2,  della  legge  11  gennaio
2018, n. 3»; 
  Visto il decreto  legislativo  31  luglio  2020,  n.  101,  recante
«Attuazione della direttiva n. 2013/59/Euratom, che stabilisce  norme
fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i  pericoli
derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e  che  abroga
le  direttive  nn.  89/618/Euratom,  90/641/Euratom,   96/29/Euratom,
97/43/Euratom  e  2003/122/Euratom  e  riordino  della  normativa  di
settore in attuazione dell'art. 20, comma 1, lettera a), della  legge
4 ottobre 2019, n. 117»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 27 maggio 2021,  con  il
quale e' stato ricostituito, per la durata di tre anni, il Centro  di
coordinamento  nazionale  dei  comitati  etici  territoriali  per  le
sperimentazioni  cliniche  sui  medicinali  per  uso  umano   e   sui
dispositivi medici; 
  Vista la circolare del  Ministero  della  salute  25  maggio  2021,
avente ad oggetto «Applicazione del regolamento (UE) n. 2017/745  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile  2017,  nel  settore
delle indagini cliniche relative ai dispositivi medici»; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  30  novembre  2021,
recante «Misure volte a facilitare e sostenere la realizzazione degli
studi clinici di medicinali  senza  scopo  di  lucro  e  degli  studi
osservazionali e a disciplinare la cessione di dati  e  risultati  di
sperimentazioni senza scopo di lucro a fini  registrativi,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo  14  maggio
2019, n. 52», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana 19 febbraio 2022, n. 42; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  31  dicembre  2021,
recante «Misure di adeguamento dell'idoneita' delle strutture  presso
cui viene condotta la sperimentazione clinica alle  disposizioni  del
regolamento (UE) n. 536/2014», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana 25 marzo 2022, n. 71; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  1°  febbraio  2022,
recante «Individuazione dei  comitati  etici  a  valenza  nazionale»,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  16
marzo 2022, n. 63, con il quale  sono  stati  individuati,  ai  sensi
dell'art. 2, comma 9, della richiamata legge n. 3  del  2018,  i  tre
comitati etici a valenza nazionale; 
  Visto il  decreto  legislativo  5  agosto  2022,  n.  137,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/745 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai  dispositivi  medici,
che modifica la direttiva  n.  2001/83/CE,  il  regolamento  (CE)  n.
178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive
nn. 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, nonche'  per  l'adeguamento
alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2020/561  del  Parlamento
europeo e  del  Consiglio,  del  23  aprile  2020,  che  modifica  il
regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per  quanto
riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni  ai
sensi dell'art. 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53»; 
  Visto il  decreto  legislativo  5  agosto  2022,  n.  138,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni  del  regolamento  (UE)   n.   2017/746,   relativo   ai
dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva  n.
98/79/CE e la decisione n. 2010/227/UE della commissione, nonche' per
l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2022/112  che
modifica il regolamento (UE)  n.  2017/746  per  quanto  riguarda  le
disposizioni     transitorie     per     determinati      dispositivi
medico-diagnostici  in  vitro  e   l'applicazione   differita   delle
condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente ai sensi
dell'art. 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 26 gennaio 2023, recante
l'individuazione dei comitati etici territoriali, ai sensi  dell'art.
2, comma 7, della legge n. 3 del 2018; 
  Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa per la  protezione  dei
diritti dell'uomo e della dignita' dell'essere  umano  nei  confronti
dell'applicazione della biologia e della  medicina:  Convenzione  sui
diritti dell'uomo e la biomedicina fatta ad Oviedo il 4 aprile  1997,
ratificata con la legge 28 marzo 2001, n. 145; 
  Vista la dichiarazione di Helsinki della World medical  association
sui principi etici per la ricerca biomedica che coinvolge gli  esseri
umani del giugno 1964 e successive modifiche; 
  Vista la proposta dell'Agenzia italiana del farmaco per  i  profili
di propria competenza; 
  Ritenuto, ai sensi dell'art. 2, comma 11, della citata legge  n.  3
del  2018,  di  dover  armonizzare  la  disciplina  vigente  con   le
disposizioni di cui al predetto art. 2 della richiamata  legge  n.  3
del 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
              Definizione e funzioni dei comitati etici 
 
  1. I comitati etici territoriali (di seguito  indicati  anche  come
«CET») di cui all'art. 2, comma 7, della legge n. 3  del  2018,  e  i
comitati etici a valenza nazionale (di seguito  indicati  anche  come
«CEN») di cui all'art. 2, comma 9, della  medesima  legge  n.  3  del
2018,  sono  organismi  indipendenti  ai  quali  sono  attribuite  le
competenze di cui al comma 10 del  citato  art.  2,  ivi  inclusa  la
valutazione degli aspetti relativi al protocollo di studio,  compresi
nella parte I della relazione di valutazione di cui  all'art.  6  del
regolamento  (UE)  n.   536/2014   congiuntamente   con   l'Autorita'
competente. I CET e i CEN sono, altresi', competenti in via esclusiva
per la valutazione di indagini cliniche sui dispositivi medici  e  di
studi osservazionali farmacologici. 
  2. I CET e i CEN hanno la responsabilita' di  garantire  la  tutela
dei diritti,  della  sicurezza  e  del  benessere  delle  persone  in
sperimentazione e di fornire pubblica garanzia di tale tutela e  sono
incaricati di rendere pareri ai fini del regolamento (UE) n. 536/2014
che tengano conto della prospettiva dei non  addetti  ai  lavori,  in
particolare dei pazienti o delle loro organizzazioni. 
  3. I CET e i CEN possono esercitare  anche  le  attivita'  sin  qui
svolte  dai  comitati  etici  esistenti  (di  seguito  indicati  come
«comitati etici locali»), concernenti ogni altra  questione  sull'uso
dei medicinali e dei dispositivi medici,  sull'impiego  di  procedure
chirurgiche e cliniche o relativa allo studio di prodotti  alimentari
sull'uomo  generalmente  rimessa,  per  prassi  internazionale,  alle
valutazioni dei comitati, inclusa qualsiasi altra tipologia di studio
avente altro oggetto di indagine solitamente sottoposta al parere dei
comitati, nonche' le funzioni consultive  in  relazione  a  questioni
etiche connesse con le attivita' di ricerca clinica e  assistenziali,
allo scopo di proteggere e promuovere i valori della persona, ove non
gia' attribuite a specifici organismi. 
  4. I comitati etici possono proporre iniziative  di  formazione  di
operatori sanitari relativamente a temi in materia di bioetica. 
  5. Per le richieste di valutazione etica su questioni differenti da
sperimentazioni cliniche e  studi  osservazionali  farmacologici,  un
centro clinico puo' far riferimento a un CET o a  un  comitato  etico
locale, anche se non istituito presso la propria  struttura,  purche'
presente nella propria regione.