IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 5, comma 1,
lettera d);
Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di
alluvioni e, in particolare, l'art. 14, comma 3, il quale prevede che
«Il piano o i piani di gestione del rischio di alluvioni sono
riesaminati e, se del caso, aggiornati, compresi gli elementi che
figurano nella parte B dell'allegato, entro il 22 dicembre 2021 e
successivamente ogni sei anni»;
Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, della citata direttiva
2007/60/CE, il quale prevede che «Sulla base delle mappe di cui
all'art. 6, gli stati membri stabiliscono piani di gestione del
rischio di alluvioni coordinati a livello di distretto idrografico o
unita' di gestione di cui all'art. 3, paragrafo 2, lettera b), per le
zone individuate nell'art. 5, paragrafo 1, e le zone contemplate
dall'art. 13, paragrafo 1, lettera b), conformemente alle modalita'
descritte nei paragrafi 2 e 3, del presente articolo»;
Visto, altresi', l'art. 14, comma 3, della direttiva 2007/60/CE, il
quale prevede che «Il piano o i piani di gestione del rischio di
alluvioni sono riesaminati e, se del caso, aggiornati, compresi gli
elementi che figurano nella parte B dell'allegato, entro il 22
dicembre 2021 e successivamente ogni sei anni»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale», ed in particolare, la parte terza, recante
«Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione
di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse
idriche»;
Visti gli articoli 6 e 7 e gli articoli da 11 a 18 del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006, concernenti la procedura di
valutazione ambientale strategica;
Visto l'art. 57, comma 1, lettera a), n. 2, del decreto legislativo
n. 152 del 2006, il quale prevede che i Piani di bacino sono
approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la
Conferenza Stato-regioni;
Visto, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51, comma 2, della legge 28
dicembre 2015, n. 221, che istituisce in ciascun distretto
idrografico in cui e' ripartito il territorio nazionale, ai sensi
dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorita' di bacino
distrettuale;
Visto l'art. 64 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come
sostituito dall'art. 51 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, ai
sensi del quale, alla lettera g), e' individuato il distretto
idrografico della Sicilia;
Visto l'art. 63, comma 10, lettera a), del decreto legislativo n.
152 del 2006, come sostituito dall'art. 51, comma 2, della citata
legge n. 221 del 2015, ai sensi del quale il Piano di gestione del
rischio di alluvioni previsto dall'art. 7 della direttiva 2007/60/CE
e' considerato «stralcio del Piano di bacino distrettuale di cui
all'art. 65»;
Visto l'art. 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006, rubricato
«Valore, finalita' e contenuti del Piano di bacino distrettuale»;
Visti gli articoli 66, 67 e 68 del decreto legislativo n. 152 del
2006, relativi ai piani stralcio per la tutela dal rischio
idrogeologico ed alle procedure per l'adozione ed approvazione dei
piani di bacino;
Visti l'art. 170 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che, al
comma 11, prevede che «Fino all'emanazione di corrispondenti atti
adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano
validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione
delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175», nonche' l'art.
175 del medesimo decreto;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante
«Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e
alla gestione dei rischi di alluvioni» e, in particolare, l'art. 7,
comma 3, relativo al Piano di gestione del rischio di alluvioni;
Visto, in particolare, l'art. 9 del citato decreto legislativo n.
49 del 2010, finalizzato ad agevolare lo scambio di informazioni tra
il Piano di gestione del rischio di alluvioni e la pianificazione di
bacino, attuata ai sensi della parte terza del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006, per garantire la riduzione delle
potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni per la vita
e la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per
il patrimonio culturale e per le attivita' economiche e sociali;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24
febbraio 2015, recante «Indirizzi operativi inerenti la
predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al sistema
di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio
idraulico ai fini di protezione civile di cui al decreto legislativo
23 febbraio 2010, n. 49, di recepimento della direttiva 2007/60/CE»;
Visto l'art. 3 della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018,
n. 8, che ha istituito presso la Presidenza della Regione Siciliana,
l'Autorita' di bacino del distretto idrografico della Sicilia, la
quale «ha il compito di assicurare la difesa del suolo e la
mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la
manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del
patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito
dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della
Sicilia, in adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive UE
di settore»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo
2019 di approvazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni
dell'Autorita' di bacino distrettuale della Sicilia;
Visto il calendario e programma di lavori e misure per
l'aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni
predisposto dall'Autorita' di bacino e adottato con deliberazione
della Conferenza istituzionale permanente 24 aprile 2020, n. 6;
Vista la valutazione preliminare del rischio di alluvioni e
definizione delle aree a potenziale rischio significativo di
alluvioni, ai sensi degli articoli 4 e 5 della direttiva 2007/60/CE,
trasmessa con nota n. 19335 del 22 marzo 2019 del Dipartimento
regionale dell'ambiente - Servizio 2 al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare - Direzione per la
salvaguardia del territorio e delle acque ai fini del successivo
inoltro agli uffici comunitari di riferimento (DG Environment Unita'
C1 - Clean Water), in adempimento a quanto previsto dall'art. 15
della direttiva 2007/60/CE;
Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n.
5 del 24 aprile 2020, di presa d'atto dell'aggiornamento delle mappe
della pericolosita' e del rischio di alluvioni di cui all'art. 6
della direttiva 2007/60/CE, predisposto ai sensi dell'art. 14 della
direttiva medesima;
Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n.
4 del 15 aprile 2021, di adozione del progetto di aggiornamento del
Piano di gestione del rischio di alluvione di cui all'art. 7 della
direttiva 2007/60/CE, predisposto ai sensi dell'art. 14 della
Direttiva medesima;
Considerato che sul progetto di primo aggiornamento del Piano di
gestione del rischio di alluvioni si e' regolarmente svolta la fase
di consultazione e informazione pubblica, prevista dall'art. 9 della
direttiva 2007/60/CE, in coordinamento con l'analoga consultazione
sul progetto di secondo aggiornamento del Piano di cui all'art. 14
della direttiva 2000/60/CE, al fine di migliorare l'efficacia di tali
fasi;
Viste le note trasmesse dalla ex Direzione generale per la
salvaguardia del territorio e delle acque e dalla Direzione generale
per la sicurezza del suolo e dell'acqua dell'allora Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recanti
indirizzi operativi e tempistica degli adempimenti relativamente alle
attivita' del secondo ciclo di pianificazione ai sensi della
direttiva 2007/60/CE, e, in particolare, le note n. 24799 del 3
dicembre 2019, n. 48978 del 25 giugno 2020, n. 76002 del 30 settembre
2020, n. 111363 del 15 ottobre 2021 e n. 111364 del 15 ottobre 2021;
Visto il decreto direttoriale di verifica di assoggettabilita' a
valutazione ambientale strategica prot. MiTE n. 219 del 2 luglio 2021
con il quale, sulla base del parere espresso dalla Commissione
tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS n. 16 del 28
maggio 2021 e' stato stabilito che l'aggiornamento del Piano di
gestione del rischio di alluvioni del distretto della Sicilia non
deve essere sottoposto a valutazione ambientale strategica e sono
state fissate raccomandazioni e prescrizioni;
Vista la delibera della Conferenza istituzionale permanente n. 5
del 22 dicembre 2021 di adozione del primo aggiornamento del Piano di
gestione del rischio di alluvioni;
Visto il parere n. 105/CSR espresso dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano nella seduta dell'8 giugno 2022;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella
riunione del 1° dicembre 2022;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica;
Decreta:
Art. 1
1. E' approvato, ai sensi degli articoli 65 e 66 del decreto
legislativo n. 152 del 2006, il primo aggiornamento del Piano di
gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico della
Sicilia di cui all'art. 7 della direttiva 2007/60/CE e all'art. 7 del
decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49.