IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, recante
«Nuovo codice della strada» e sue modifiche ed integrazioni ed in
particolare il comma 5 dell'art. 1;
Visto l'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, istitutiva del
«Piano nazionale della sicurezza stradale» (PNSS) finalizzato a
ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali sul
territorio nazionale;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, di attuazione
della direttiva 2008/96/CE in materia di gestione della sicurezza
delle infrastrutture stradali;
Visto il decreto dirigenziale 24 settembre 2012, n. 189, emanato in
attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo n. 35/2011, con il
quale e' stata definita la metodologia di calcolo del costo sociale
di un morto e di un ferito per incidente stradale;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante:
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio
sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»;
Considerato che il Piano nazionale per la sicurezza stradale 2030
(PNSS 2030) definisce le strategie generali e specifiche per il
miglioramento della sicurezza stradale per il decennio 2021-2030;
Considerato che con delibera Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile del 14 aprile
2022, n. 13, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 21 luglio 2022, n. 169, e' stato approvato il PNSS 2030;
Tenuto conto che le linee strategiche generali del PNSS 2030, in
grado di agire sull'intero sistema, sono raggruppate nei cinque
pilastri della sicurezza stradale indicati nel Global plan for the
decade of action for road safety 2011-2020;
Considerato che il PNSS 2030 ha individuato i pedoni quale
categoria a rischio tra gli utenti della strada, in quanto, a
confronto con le altre, si e' verificata una riduzione del solo 14
per cento in termini di morti e di solo l'1 per cento in termini di
feriti nel decennio 2011-2020;
Considerato che nel 2019, i pedoni rappresentano il 17 per cento
del totale delle vittime, dato confermato anche nel 2020;
Considerato che il 78 per cento dei pedoni deceduti ed il 95 per
cento dei perdoni feriti si riscontrano in incidenti accaduti in
ambito urbano;
Considerato che l'incidentalita' relativa ai pedoni delle aree
urbane si concentra, in particolare, nei quattordici «grandi comuni»
riportati nei rapporti annuali ISTAT sull'incidentalita' stradale,
raggiungendo il 23 per cento tra le vittime per incidenti stradali e
il 34 per cento in termini di feriti;
Ritenuto quindi necessario ed urgente procedere ad un programma
iniziale di interventi a favore della protezione dei pedoni
concentrato su detti comuni;
Considerato che negli anni 2020 e 2021 i dati di incidentalita'
sono stati fortemente influenzati dalle limitazioni alla circolazione
per contrastare la diffusione del COVID-19, per cui il triennio che
si e' preso in esame per l'incidentalita' dei pedoni e' quello
relativo agli anni 2017, 2018 e 2019;
Viste le statistiche ISTAT contenute nei report «Incidenti
stradali», nello specifico nella tavola 2.38 «Pedoni morti e feriti
per classe di eta', sesso e regione» e tavola 3.8 «Pedoni morti e
feriti per classe di eta', sesso e comune», relative al numero dei
pedoni morti e feriti in incidenti stradali in Italia negli anni
2017, 2018 e 2019;
Considerato che la somma disponibile per la realizzazione di
interventi per la messa in sicurezza dei pedoni risulta pari
complessivamente a euro 13.500.000,00, a valere sulle risorse
iscritte nel capitolo 7333, PG 1, PG 3 e PG 4;
Ritenuto opportuno suddividere tale somma tra i quattordici grandi
comuni, assegnando a ciascun comune una quota calcolata in
proporzione al costo sociale dei pedoni morti e feriti per incidente
stradale;
Considerato che la copertura dei costi di progettazione e
realizzazione degli interventi avverra' integralmente a carico dei
fondi statali assegnati;
Visto il parere reso dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali nella seduta del 21 dicembre 2022;
Decreta:
Art. 1
Destinazione delle risorse
1. La somma complessiva di euro 13.500.000,00
(tredicimilionicinquecentomila/00), a valere sulle risorse iscritte
nel capitolo 7333 per l'esercizio 2022, viene destinata al
finanziamento dei programmi di interventi per il miglioramento della
sicurezza stradale dei pedoni, comprensivi degli eventuali costi per
la progettazione e la realizzazione, nei quattordici «grandi comuni»,
di cui al rapporto annuale ISTAT sull'incidentalita' stradale.