IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri», e in particolare l'art. 4 che dispone che il «Ministero
della transizione ecologica» e' ridenominato «Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica»;
Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante
«Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche»;
Visto, in particolare, l'art. 22 del citato decreto legislativo n.
27 del 2014 secondo cui, con decreto del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare si provvede all'aggiornamento
ed alle modifiche degli allegati allo stesso decreto derivanti da
aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/UE;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante
«Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche»;
Vista la direttiva delegata (UE) 2022/1631 della Commissione del 12
maggio 2022 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e
tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione riguardante
l'uso del piombo sia nei cavi e nei fili superconduttori di ossido di
bismuto stronzio calcio e rame sia nelle pertinenti connessioni
elettriche;
Vista la direttiva delegata (UE) 2022/1632 della Commissione del 12
maggio 2022 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e
tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa
all'uso di piombo in determinati dispositivi diagnostici per la
risonanza magnetica per immagini;
Ritenuta la necessita' di attuare le citate direttive delegate (UE)
2022/1631 e (UE) 2022/1632, provvedendo, a tal fine, a modificare
l'allegato IV, al citato decreto legislativo n. 27 del 2014;
Decreta:
Art. 1
Modifiche all'allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27
1. All'allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) E' aggiunto il seguente punto:
+---+------------------------------------------------------+--------+
| | |Scade il|
| |Piombo nei cavi e nei fili superconduttori di ossido |30 |
| |di bismuto stronzio calcio e rame (BSCCO) e piombo |giugno |
|«48|nelle connessioni elettriche con detti fili. |2027». |
+---+------------------------------------------------------+--------+
b) Al punto 27, sono aggiunte le seguenti lettere:
+---+------------------------------------------------------+--------+
| |bobine non integrate per RMI, per le quali la | |
| |dichiarazione di conformita' del presente modello e' | |
| |rilasciata per la prima volta anteriormente al 23 | |
|«c)|settembre 2022, oppure | |
+---+------------------------------------------------------+Scade il|
| |dispositivi per RMI che comprendono bobine integrate, |30 |
| |utilizzati nei campi magnetici entro una sfera di 1 m |giugno |
| |di raggio intorno all'isocentro del magnete |2027.» |
| |nell'apparecchiatura medica per la risonanza magnetica| |
| |per immagini, per i quali la dichiarazione di | |
| |conformita' e' rilasciata per la prima volta | |
|d) |anteriormente al 30 giugno 2024. | |
+---+------------------------------------------------------+--------+