IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre
2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea, a sostegno
della ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza;
Visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione europea,
del 22 gennaio 2021, sugli orientamenti agli Stati membri per i piani
per la ripresa e la resilienza (SWD (2021)12 final);
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato
con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21,
del 14 luglio 2021;
Visto l'allegato riveduto alla citata decisione del Consiglio e, in
particolare, la Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 -
«Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica», del PNRR;
Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione
europea del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE)
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il
dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori
comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della
ripresa e della resilienza;
Visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il
conseguimento della neutralita' climatica e che modifica il
regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999
(«Normativa europea sul clima»);
Vista la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili;
Vista la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva
2012/27/UE;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica
utilita'»;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada», e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 3,
comma 1, e 4;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici»;
Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante
«Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di
una infrastruttura per i combustibili alternativi»;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» e, in
particolare, l'art. 57;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
in Ministero della transizione ecologica, attribuendo a quest'ultimo,
tra l'altro, le competenze in materia di approvazione della
disciplina del mercato elettrico e del mercato del gas naturale, dei
criteri per l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte
rinnovabile di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di
cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di piani e misure in
materia di combustibili alternativi e relative reti e strutture di
distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici, nonche' ogni
altra competenza gia' a qualunque titolo esercitata dal Ministero
dello sviluppo economico fino alla data di entrata in vigore del
decreto stesso in materia di concorrenza, di tutela dei consumatori
utenti, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico
medesimo, e di regolazione dei servizi di pubblica utilita' nei
settori energetici;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri», e, in particolare, l'art. 4, che ridenomina il «Ministero
della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica»;
Visto il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030
(di seguito PNIEC), predisposto dall'Italia in attuazione del
regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio
dell'11 dicembre 2018, trasmesso alla Commissione europea il 31
dicembre 2019, con il quale sono individuati gli obiettivi al 2030 e
le relative misure in materia di decarbonizzazione (comprese le fonti
rinnovabili), efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato
interno dell'energia, ricerca, innovazione e competitivita';
Vista la comunicazione Commissione europea al Parlamento europeo,
al Consiglio, al Comitato europeo per l'economia e la societa' e al
Comitato delle regioni COM (2016) 501 final, del 20 luglio 2016,
recante «Una strategia europea per la mobilita' a bassa emissione»;
Vista la comunicazione COM (2020) 789 final della Commissione
europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 9 dicembre 2020,
avente a oggetto la «Strategia per una mobilita' sostenibile e
intelligente»;
Visto il Piano nazionale infrastrutturale per la realizzazione di
reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad
energia elettrica (PNIRE), redatto e aggiornato ai sensi dell'art.
17-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
Visto il regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro
che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del
regolamento (UE) 2019/2088 e, in particolare, gli articoli 9 e 17 che
definiscono gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non
arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»);
Vista la comunicazione della Commissione europea 2021/C 58/01,
recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non
arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul
dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
Visti gli Operational arrangements siglati dalla Commissione
europea e dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 22
dicembre 2021;
Visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole
finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che
modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013,
n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e
la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.
966/2012;
Vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del
sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del
terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva
2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva
2006/70/CE della Commissione europea;
Visto l'art. 22, paragrafo 2, lettera d), del citato regolamento
(UE) 2021/241 che, in materia di tutela degli interessi finanziari
dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati membri beneficiari
del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere
categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i
e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario
dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'art. 3, punto 6, della
direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del
18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunita';
Visto il regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio,
dell'11 dicembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul
posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli
interessi finanziari delle Comunita' europee contro le frodi e altre
irregolarita';
Vista la risoluzione del Comitato delle regioni, (2014/C 174/01) -
Carta della governance multilivello in Europa;
Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto il decreto del Ministro per le disabilita' 9 febbraio 2022,
recante «Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme
e misure del PNRR in materia di disabilita'», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2022;
Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», il quale
prevede che con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la
gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche' le
modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma
1037;
Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della predetta legge
n. 178 del 2020, ai sensi del quale, al fine di supportare le
attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di
controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema
informatico;
Visto l'art. 1, comma 1044, della ridetta legge n. 178 del 2020, il
quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di attuazione
finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante
«Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure», in particolare:
a) l'art. 2, comma 6-bis, il quale stabilisce che le
amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR assicurano
che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli
interventi del Piano, almeno il 40% delle risorse territorialmente
allocabili, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte
finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del
mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali gia'
previste nel PNRR;
b) l'art. 6, che ha istituito, presso il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle
finanze, un ufficio centrale di livello dirigenziale generale,
denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di
coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo
del PNRR;
c) l'art. 8, il quale stabilisce che ciascuna amministrazione
centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al
coordinamento delle relative attivita' di gestione, nonche' al loro
monitoraggio, rendicontazione e controllo;
d) l'art. 9, comma 2, in base al quale, al fine di assicurare
l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le
amministrazioni titolari degli interventi «possono avvalersi del
supporto tecnico-operativo di societa' a prevalente partecipazione
pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti
vigilati»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure per
il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche
amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in
particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale, con
riferimento ai Codici unici di progetto (CUP) di cui al comma 1 del
medesimo articolo, «Gli atti amministrativi anche di natura
regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il
finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di
investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti
codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale
dell'atto stesso»;
Visto l'art. 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del
2021, ai sensi del quale «per il Ministero della transizione
ecologica l'unita' di missione di cui all'art. 8, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata e' limitata fino
al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, e'
articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'art. 5 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di
livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei
uffici di livello dirigenziale non generale complessivi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali
titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma
1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6
agosto 2021, di assegnazione delle risorse finanziarie in favore di
ciascuna Amministrazione titolare degli interventi previsti nel PNRR
e ai corrispondenti milestone e target che, per la misura M2C2
Investimento 4.3, assegna al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica l'importo complessivo di 741.320.000,00 euro;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Considerati i principi trasversali per l'attuazione del PNRR,
quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo
climatico e digitale (c.d. tagging), l'obbligo di protezione e
valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali e
il principio di parita' di genere in relazione agli articoli 2, 3,
paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
settembre 2021, che definisce le modalita' di rilevazione dei dati di
attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun
progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con
particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi
perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne
beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione
previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di
risultato, nonche' a ogni altro elemento utile per l'analisi e la
valutazione degli interventi;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) del 26 novembre 2020, n. 63, che
introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante «Misure
urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale» e, in
particolare, l'art. 25, comma 2, che, al fine di assicurare
l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti da parte delle pubbliche
amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di
gara (CIG) e del CUP nelle fatture elettroniche ricevute;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11
ottobre 2021, che disciplina le «Procedure relative alla gestione
finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui
all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili» e, in particolare l'art. 14, comma
1, lettera g), secondo cui, in attuazione della misura Missione 2,
Componente 2, Investimento 4.3 «Infrastrutture di ricarica
elettrica», del PNRR, con decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica (gia' Ministro della transizione ecologica) sono
definiti criteri e modalita' per la concessione di benefici a fondo
perduto a favore di nuove infrastrutture di ricarica per veicoli
elettrici fast e ultrafast, anche dotate di sistemi di accumulo
integrati, ristrutturando la rete di distribuzione dei carburanti al
fine di consentire al settore una rapida transizione verso una
mobilita' sostenibile, nonche' misure di efficientamento
amministrativo, garantendo il necessario coordinamento del quadro
incentivante complessivo per lo sviluppo delle infrastrutture di
ricarica dei veicoli elettrici;
Ritenuto di dover garantire una diffusione uniforme sul territorio
nazionale delle infrastrutture di ricarica fast e ultra-fast, al fine
di favorire la diffusione della mobilita' elettrica, con particolare
riguardo alla lunga percorrenza, e che tale finalita' possa esser
perseguita attraverso la predisposizione di lotti e perimetri
amministrativi che consentano di individuare una complessiva
distribuzione uniforme, che tenga anche conto delle esigenze in
termini di volume di traffico;
Considerato che nell'ambito della Missione 2 (Rivoluzione verde e
Transizione ecologica), Componente 2 (Energia rinnovabile, idrogeno,
rete e mobilita' sostenibile), Investimento 4.3 (Infrastrutture di
ricarica elettrica) del PNRR e' prevista la realizzazione e l'entrata
in funzione di:
1) almeno 7.500 stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici
in strade extra-urbane da almeno 175 kW (nel seguito TIPO A o super
veloci);
2) almeno 13.755 stazioni di ricarica rapida per veicoli
elettrici in zone urbane da almeno 90 kW (nel seguito TIPO B o
veloci);
3) un set di stazioni di ricarica pilota con natura sperimentale
e stoccaggio di energia;
Considerato che la tipologia tecnologica oggetto di contributo
comprende interventi diversi in termini di caratteristiche e
modalita' di funzionamento per i clienti finali, in quanto:
a) le infrastrutture di ricarica super veloci hanno connessioni
in media tensione e servono potenze elevate al fine di garantire
ricariche in tempi brevi per itinerari di lunga percorrenza;
b) le infrastrutture di ricarica veloci hanno connessioni in
bassa tensione e hanno la finalita' di garantire operazioni di
ricarica comunque veloci, ma nell'ambito della mobilita' cittadina e
con potenze inferiori;
c) le infrastrutture di ricarica pilota con impianti di
stoccaggio hanno la funzione di sperimentare l'interazione ottimale
con la rete elettrica. Dunque, al contrario delle precedenti, sono
deputate anche alla sosta medio-lunga in grado di fornire servizi
ancillari e di dispacciamento, quali ad esempio V1G e V2G, prevedendo
fasi di carica e scarica delle batterie;
Ritenuto opportuno, in considerazione delle diverse peculiarita'
nelle funzioni, nelle caratteristiche tecnologiche e nei criteri di
selezione, adottare un apposito decreto per ciascun tipo di
infrastruttura di ricarica sopra elencato;
Ritenuto di dare attuazione, con il presente decreto, al bando per
la realizzazione di infrastrutture di ricarica super veloce sulle
superstrade con l'obiettivo di:
a) ottenere una copertura omogenea del territorio;
b) massimizzare il ricorso a stazioni di rifornimento di
carburanti tradizionali e alle aree di sosta esistenti, al fine di
evitare ulteriore sottrazione di suolo e ottimizzare l'utilizzo delle
connessioni alla rete elettrica gia' presenti;
c) potenziare il servizio nelle zone di maggior percorrenza;
Considerata l'opportunita' di definire criteri in linea con la
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla
realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi,
che abroga la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio (Regolamento AFIR) di cui alla comunicazione della
Commissione europea COM(2021) 559 final, del 14 luglio 2021, la quale
prevede l'obbligo per gli Stati membri di collocare una stazione di
ricarica ogni 60 km in ogni direzione di marcia;
Considerata la nota prot. n. 13169 del 2 maggio 2022, con la quale
il Dipartimento energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, in coordinamento con la Direzione generale per la
competitivita' e l'efficienza energetica del medesimo Ministero, ha
trasmesso il documento di sintesi dell'analisi tecnica di definizione
degli ambiti e del numero minimo di infrastrutture necessarie in
ciascuno di essi, nonche' la nota prot. n. 355 del 4 gennaio 2023 con
la quale si e' confermata la coerenza dell'impianto della misura con
la dimensione del mercato di riferimento e l'esigenza di liquidita'
delle procedure di gara, con esiti di efficiente utilizzo delle
risorse finanziarie a disposizione ai fini del raggiungimento del
target numerico di colonnine da installare;
Ritenuto di provvedere alle predette finalita' definendo una
ripartizione delle 7500 stazioni di ricarica in ambiti regionali con
lotti corrispondenti a perimetri amministrativi di area pari a circa
20x20 chilometri, all'interno dei quali individuare una distribuzione
che tenga conto:
a) del livello minimo di infrastrutture di ricarica per
chilometro quadrato necessario a garantire una base uniforme;
b) del numero di stazioni di servizio di carburanti tradizionali
presenti in ciascun lotto, al fine di privilegiarne l'utilizzo;
c) della necessita' di garantire che almeno il 40% delle
infrastrutture di ricarica sia realizzato nel Sud Italia;
Considerato il supporto tecnico che la societa' Ricerca sul sistema
energetico - RSE S.p.a. ha fornito al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica nella stima dei costi delle infrastrutture
pubbliche di ricarica dei veicoli elettrici, sulla base dei dati di
costo attuale del mercato italiano e delle regole di connessione per
le reti di bassa e media tensione in vigore in Italia;
Ritenuto opportuno considerare separatamente le voci di costo che
compongono l'investimento, parametrando le spese di connessione e
progettazione in funzione di quelle relative alle infrastrutture di
ricarica;
Ritenuto congruo, sulla base delle risultanze dell'attivita' di
supporto svolta da RSE S.p.a., stimare il valore unitario per le
infrastrutture di ricarica di TIPO A pari a 81.000 euro;
Considerati gli esiti della consultazione pubblica delle parti
interessate e degli stakeholder sulla Missione 2, Componente 2,
Investimento 4.3 «Infrastrutture di ricarica elettrica», del PNRR,
avviata il 20 maggio 2022 con comunicazione avvenuta tramite
pubblicazione sul portale web del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica e chiusasi il 6 giugno 2022;
Visti, in particolare, gli obblighi di assicurare il conseguimento
di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR
e nello specifico:
a) la milestone M2C2-27, in scadenza al T2 2023: notifica
dell'aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per la
costruzione di 2.500 stazioni di ricarica rapida per veicoli
elettrici lungo le superstrade [freeways] e almeno 4.000 in zone
urbane (tutti i comuni). Il progetto puo' includere anche stazioni di
ricarica pilota con stoccaggio di energia;
b) la milestone M2C2-28, in scadenza al T4 2024: aggiudicazione
degli appalti per la costruzione di 5000 stazioni di ricarica
ultrafast per veicoli elettrici lungo le superstrade [freeways] e
almeno 9755 in zone urbane (tutti i comuni). Il progetto puo'
includere anche stazioni di ricarica pilota con stoccaggio di
energia;
c) il target M2C2-29, in scadenza al T2 2024: entrata in funzione
di almeno 2500 stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici
lungo le superstrade [freeways] da almeno 175 kW;
d) Il target M2C2-30, in scadenza al T4 2025: entrata in funzione
di 7500 stazioni di ricarica ultrafast di TIPO A lungo le superstrade
[freeways] da almeno 175 kW. Il progetto puo' includere anche
stazioni di ricarica pilota con stoccaggio di energia;
Considerato che l'allegato 1 agli Operational arrangements associa
ai citati milestonee target i seguenti meccanismi di verifica:
M2C2-27 e M2C2-28: documento di sintesi che giustifichi
debitamente come il traguardo (compresi tutti gli elementi
costitutivi) sia stato conseguito in modo soddisfacente. Tale
documento include in allegato le seguenti prove documentali: a) copia
della notifica di aggiudicazione dell'appalto b) estratto delle
sezioni pertinenti delle specifiche tecniche del progetto comprovanti
l'allineamento con la descrizione del CID dell'investimento e del
target intermedio;
M2C2- 29 e M2C2-30: documento esplicativo che giustifichi
debitamente il modo in cui l'obiettivo e' stato raggiunto in modo
soddisfacente. Tale documento contiene in allegato le seguenti prove
documentali: a) elenco dei certificati di completamento rilasciati
conformemente alla legislazione nazionale vigente; b) relazione di un
ingegnere indipendente approvata dal ministero competente, compresa
la giustificazione che le specifiche tecniche del progetto o dei
progetti siano allineate alla descrizione dell'investimento e
dell'obiettivo del CID;
Visto che, per raggiungere i predetti milestone e target,
considerando i costi tipici rilevati e il contributo massimo
ammissibile tenuto conto della riduzione percentuale minima prevista,
e' necessario prevedere uno stanziamento pari a 359.943.750 euro per
la realizzazione di infrastrutture di TIPO A, a valere sulle risorse
di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3
«Infrastrutture di ricarica elettrica», del PNRR, pari a 741.320.000
euro;
Considerato che saranno implementati ulteriori interventi normativi
finalizzati al raggiungimento delle altre milestone e target previste
nella Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3;
Considerato inoltre, che per raggiungere le milestone intermedie e
al contempo garantire una buona partecipazione alle procedure di gara
nel tempo, anche alla luce del progressivo sviluppo della domanda di
servizi di ricarica elettrica degli autoveicoli, e' necessario
ripartire le predette risorse destinate esclusivamente alle
infrastrutture di TIPO A sulle tre annualita' secondo la seguente
cadenza: 2023, 149.352.660 euro; 2024, 143.017.650 euro; 2025,
67.573.440 euro;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 novembre
2021, n. 492, che ha istituito l'Unita' di missione per il PNRR
presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'art. 8
del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'art. 17-sexies, comma
1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021;
Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 ottobre 202,
n. 21, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) -
Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti
PNRR»;
Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 ottobre
2021, n. 25, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di
attivazione degli investimenti»;
Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre
2021, n. 32, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza - Guida
operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno
significativo all'ambiente (DNSH)»;
Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre
2021, n. 33, recante «Nota di chiarimento sulla circolare del 14
ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la
selezione dei progetti PNRR - Addizionalita', finanziamento
complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del
18 gennaio 2022, n. 4, recante «Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) - art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del
2021 - Indicazioni attuative»;
Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 gennaio
2022, n. 6, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) -
Servizi di assistenza tecnica per le amministrazioni titolari di
interventi e soggetti attuatori del PNRR»;
Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio
2022, n. 9, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) -
Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi
di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di
interventi del PNRR»;
Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2022,
n. 21, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e
Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in
relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di
contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli
interventi PNRR e PNC»;
Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 giugno 2022,
n. 27, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) -
Monitoraggio delle misure PNRR»;
Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 luglio 2022,
n. 28, recante «Controllo di regolarita' amministrativa e contabile
dei rendiconti di contabilita' ordinaria e di contabilita' speciale.
Controllo di regolarita' amministrativa e contabile sugli atti di
gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative»;
Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 luglio 2022,
n. 29, recante «Modalita' di erogazione delle risorse PNRR»;
Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11 agosto
2022, n. 30, recante «Procedure di controllo e rendicontazione delle
misure PNRR»;
Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 ottobre
2022, n. 33, recante «Aggiornamento guida operativa per il rispetto
del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd.
DNSH)»;
Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 ottobre
2022, n. 34, recante «Linee guida metodologiche per la
rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di
ripresa e resilienza»;
Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 novembre
2022, n. 37, recante «Procedura semplificata di cui all'art. 7 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022 e
art. 29 del decreto-legge n. 144 del 2022: rimodulazioni e verifiche
in itinere ed ex post»;
Vista la circolare del Dipartimento per l'unita' di missione per il
Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica prot. n. 62625 del 19 maggio 2022, recante
«PNRR - Indicazioni e trasmissione format per l'attuazione delle
misure»;
Vista la circolare del Dipartimento per l'unita' di missione per il
Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica prot. n. 62711 del 19 maggio 2022, recante
«PNRR - Politica antifrode, conflitto di interessi e doppio
finanziamento - Indicazioni nelle attivita' di selezione dei
progetti»;
Vista la circolare del Dipartimento per l'unita' di missione per il
Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica prot. n. 62671 del 19 maggio 2022, recante
«PNRR - Procedura di verifica di coerenza programmatica, conformita'
al PNRR delle iniziative MiTE finanziate dal Piano»;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea,
del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in
particolare:
a) l'art. 1, comma 1, lettera c), che prevede l'applicazione
specifica del regolamento per aiuti per la tutela dell'ambiente;
b) l'art. 4, rubricato «Soglie di notifica»;
c) l'art. 36-bis, rubricato «Aiuti agli investimenti per
infrastrutture di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico
per veicoli stradali a emissioni zero o a basse emissioni»;
Considerato che risultano rispettate le condizioni previste dal
combinato disposto dei citati articoli 4 e 36-bis del regolamento
(UE) n. 651/2014 e, in particolare, verificato che:
a) i costi ammissibili sono coerenti con quanto previsto all'art.
36-bis, comma 3;
b) e' rispettato il limite di aiuto previsto ad uno stesso
beneficiario di cui all'art. 36-bis, comma 5;
c) e' rispettato il limite di 150 milioni di euro l'anno per
segmento tecnologico, qui identificato con le infrastrutture su
superstrada, e quello di 15 milioni di euro per impresa per progetto,
di cui all'art. 4;
d) gli aiuti sono concessi esclusivamente per la costruzione,
l'installazione o l'ammodernamento di infrastrutture di ricarica o di
rifornimento accessibili al pubblico che forniscono un accesso non
discriminatorio agli utenti, anche in relazione alle tariffe, ai
metodi di autenticazione e di pagamento e ad altri termini e
condizioni d'uso (art. 36-bis, comma 6);
e) e' necessario implementare una misura di aiuto a favore delle
infrastrutture di ricarica poiche' i veicoli elettrici a batteria
oggi presenti in Italia rappresentano meno del 2% del numero
complessivo di veicoli della stessa categoria immatricolati nello
Stato membro interessato (art. 36-bis, comma 8);
f) l'intensita' di aiuto non supera il 40 % dei costi
ammissibili.
Ritenuto quindi, per il presente aiuto, di procedere con la
comunicazione ai sensi del predetto regolamento (UE) n. 651/2014;
Vista la nota prot. n. 0106909 del 5 settembre 2022 della Direzione
generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e
controllo del Dipartimento dell'unita' di missione per il Piano
nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica, con la quale e' stata espressa la positiva
valutazione circa la coerenza programmatica e conformita' normativa
al PNRR e la conferma della relativa disponibilita' finanziaria;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di
cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, nonche' le
seguenti:
a) «Ministero»: Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica;
b) «soggetto gestore»: soggetto incaricato delle attivita' di
supporto tecnico-operativo per l'efficace e tempestiva attuazione
della Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 «Infrastrutture di
ricarica elettrica», del PNRR;
c) «regolamento di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014
della Commissione europea, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
d) «ambito»: l'ambito regionale definito all'allegato 2;
e) «lotto»: il perimetro amministrativo di area pari a circa
20x20 km di cui all'allegato 2;
f) «stazioni di rifornimento di carburanti tradizionali»: le
stazioni ove sono ubicati impianti di distribuzione di benzina,
gasolio, GPL e metano non appartenenti alla rete autostradale,
iscritti presso l'anagrafe degli impianti di cui all'art. 1, comma
100, della legge 4 agosto 2017, n. 124;
g) «superstrade»: le strade extraurbane principali e secondarie,
come definite all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285;
h) «parcheggio esistente»: l'area impermeabilizzata, esistente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, dedicata alla
sosta di autovetture e che risulta sempre aperta e accessibile al
pubblico per la sosta;
i) «impresa»: l'impresa di qualsiasi dimensione, operante in
tutti i settori;
l) «RTI»: il raggruppamento temporaneo di imprese;
m) «soggetti beneficiari» o «soggetti attuatori»: le imprese e
gli RTI ammessi a beneficiare dell'agevolazione di cui al presente
decreto e tenuti all'avvio, all'attuazione e alla messa in funzione
dei progetti oggetto dell'agevolazione medesima;
n) «infrastrutture di ricarica»: l'infrastruttura di cui all'art.
2, comma 1, lettera e-ter), del decreto legislativo n. 257 del 2016,
ubicata su superstrade al di fuori dei centri urbani, ovvero in uno
spazio a destra, per ciascun senso di marcia, avente distanza non
superiore a 500 metri dal limite della superstrada;
o) «stazione di ricarica»: la stazione di cui all'art. 2, comma
1, lettera e-quater), del decreto legislativo n. 257 del 2016.