IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Vista la direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione (codificazione); Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una strategia «Farm to fork» (dal produttore al consumatore) per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente [COM (2020) 381 final; Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; Visto il regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione; Visto il regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonche' per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, l'art. 1, comma 1047, che demanda le funzioni statali di vigilanza sull'attivita' di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualita' registrata all'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 16 febbraio 2012 recante «Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate» che, d'intesa con le regioni e le province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza; Visto il decreto del Capo dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari 12 marzo 2015, n. 271 che in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del citato decreto del 16 febbraio 2012, stabilisce le modalita' di funzionamento della banca dati vigilanza e, con l'implementazione della predetta banca dati, riduce gli adempimenti a carico dei soggetti del sistema della vigilanza; Visto il decreto ministeriale del 4 marzo 2011 «Regolamentazione del sistema di qualita' nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione»; Visto il decreto ministeriale n. 9021 del 12 giugno 2009 relativo all'istituzione della Commissione sistemi di qualita' nazionali avente il compito di individuare i sistemi di qualita' nazionali nonche' le modalita' di riconoscimento e funzionamento degli stessi e il decreto dirigenziale n. 3161 del 1° marzo 2010; Visti i decreti ministeriali n. 6617 del 28 aprile 2010 e n. 7997 del 19 maggio 2010 che modificano ed integrano con ulteriori membri la Commissione sistemi di qualita' nazionali; Visto il decreto dipartimentale n. 6005 dell'8 febbraio 2021 di proroga del riconoscimento del consorzio di promozione, valorizzazione dei prodotti ottenuti con il SQNZ denominato «Consorzio Sigillo Italiano» riconosciuto con decreto ministeriale n. 828 del 28 febbraio 2018 ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto ministeriale 4 marzo 2011 n 4337. Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale del 25 ottobre 2022 n. 250, con cui l'on. Francesco Lollobrigida e' stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali; Considerato che la valorizzazione dell'agroalimentare riveste un ruolo fondamentale per la tutela dell'agricoltura, favorisce lo sviluppo delle imprese agricole e l'inserimento dei giovani agricoltori; Considerata l'opportunita' da parte dei produttori di valorizzare le proprie produzioni mediante l'adozione di sistemi di qualita' che siano conformi alle normative unionali, anche al fine di facilitare ai produttori l'adesione alle azioni di sostegno previste dalla Politica agricola comune; Considerato che la produzione, la distribuzione e la promozione di prodotti agricoli ed agroalimentari di qualita' rivestono un ruolo rilevante nell'economia dell'Unione europea; Considerata l'esigenza di riconoscere sistemi di qualita' nazionali nel settore zootecnico, sia con riferimento al prodotto tal quale, sia con riferimento ai prodotti trasformati; Ritenuto opportuno individuare le azioni necessarie al coordinamento, indirizzo e organizzazione delle attivita' di qualificazione, valorizzazione, informazione e promozione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano, con particolare riferimento ai prodotti di qualita', in modo da assicurare, in raccordo con le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, la partecipazione dei soggetti interessati; Ritenuto opportuno intervenire nel settore zootecnico con riferimento ai prodotti ottenuti con il rispetto di disciplinari riconosciuti; Ritenuto opportuno fornire al consumatore informazioni corrette in merito ad un prodotto definito come proveniente da un sistema di qualita' nazionale, nonche' di dover garantire una maggiore tutela dei produttori e dei consumatori; Ritenuto opportuno adeguare le disposizioni nazionali che regolano il sistema di qualita' nazionale per il settore zootecnico e la relativa modalita' di accesso dei produttori ai singoli disciplinari di produzione da esso previsti alla rinnovata normativa unionale; Ritenuto necessario integrare le disposizioni nazionali che regolano il sistema di qualita' nazionale per il settore zootecnico con ulteriori requisiti caratterizzanti in materia di sostenibilita' degli allevamenti; Ritenuto necessario sostituire ed abrogare il decreto ministeriale 4 marzo 2011; Acquisite le osservazioni della Commissione di cui all'art. 15 «Commissione SQN» del decreto ministeriale 4 marzo 2011 a seguito della riunione dell'11 luglio 2022; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 30 novembre 2022; Decreta: Art. 1 Istituzione del Sistema di qualita' nazionale zootecnia 1. Il presente decreto istituisce il regime di qualita', che comprende la certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari di provenienza zootecnica, definito Sistema di qualita' nazionale zootecnia, di seguito «SQNZ», in conformita' con quanto previsto dall'art. 47, lettera a) «Regimi di qualita'» del reg. UE 2022/126, secondo i seguenti criteri: i) la specificita' del prodotto finale deriva da obblighi tassativi che garantiscono: a) caratteristiche specifiche del prodotto; b) particolari metodi di produzione; oppure c) una qualita' del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanita' pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale; ii) il SQNZ e' aperto a tutti i produttori; iii) il SQNZ prevede disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto e' verificato dalle autorita' pubbliche o da un organismo di controllo indipendente; iv) Il SQNZ e' trasparente e assicura una tracciabilita' completa dei prodotti ottenuti. 2. I prodotti ottenuti con l'applicazione di un disciplinare di produzione riconosciuto nell'ambito del SQNZ secondo il criterio di cui al precedente comma 1, lettera i), punto c) e che contenga anche uno o piu' elementi qualificanti, elencati agli articoli 12 e 46 del richiamato reg. UE 2022/126, possono essere identificati con la dicitura «prodotto da allevamento sostenibile». 3. Con successivi decreti del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sentita la Commissione SQNZ di cui all'art. 4 del presente decreto, acquisita l'intesa presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono predisposte le linee guida contenenti i requisiti di produzione vincolanti per processi produttivi e tipologia di prodotto finalizzati a garantire i requisiti indicati al comma 2 del presente articolo.