IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  luglio  2008  che  pone  norme   in   materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni
sugli alimenti ai consumatori, che modifica  i  regolamenti  (CE)  n.
1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del  Consiglio
e abroga la direttiva  87/250/CEE  della  Commissione,  la  direttiva
90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della  Commissione,
la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  le
direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e  il  regolamento
(CE) n. 608/2004 della Commissione; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre  2013  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Vista la  direttiva  2015/1535/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  9  settembre   2015   che   prevede   una   procedura
d'informazione nel settore delle regolamentazioni  tecniche  e  delle
regole  relative  ai   servizi   della   societa'   dell'informazione
(codificazione); 
  Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo,  al
Consiglio, al Comitato economico e  sociale  europeo  e  al  Comitato
delle regioni  una  strategia  «Farm  to  fork»  (dal  produttore  al
consumatore) per  un  sistema  alimentare  equo,  sano  e  rispettoso
dell'ambiente [COM (2020) 381 final; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme  sul  sostegno  ai  piani
strategici che gli Stati membri  devono  redigere  nell'ambito  della
politica agricola comune (piani strategici della  PAC)  e  finanziati
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e  dal  Fondo  europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga  il  regolamento
(UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 2 dicembre 2021 che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.
1308/2013 recante organizzazione  comune  dei  mercati  dei  prodotti
agricoli, (UE) n. 1151/2012  sui  regimi  di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente  la  definizione,
la designazione, la presentazione, l'etichettatura  e  la  protezione
delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli  aromatizzati
e  (UE)  n.  228/2013   recante   misure   specifiche   nel   settore
dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  2022/126  della  Commissione
del 7 dicembre 2021 che integra il  regolamento  (UE)  2021/2115  del
Parlamento europeo e  del  Consiglio  con  requisiti  aggiuntivi  per
taluni  tipi  di  intervento  specificati  dagli  Stati  membri   nei
rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027
a norma di tale regolamento,  nonche'  per  le  norme  relative  alla
percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche
e ambientali; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in  particolare,  l'art.
1,  comma  1047,  che  demanda  le  funzioni  statali  di   vigilanza
sull'attivita'  di  controllo  degli  organismi  pubblici  e  privati
nell'ambito dei  regimi  di  produzioni  agroalimentari  di  qualita'
registrata all'Ispettorato centrale della  tutela  della  qualita'  e
repressione frodi dei prodotti  agroalimentari  del  Ministero  delle
politiche agricole, alimentari e forestali; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 16 febbraio 2012 recante «Sistema  nazionale  di  vigilanza
sulle   strutture   autorizzate   al   controllo   delle   produzioni
agroalimentari regolamentate» che,  d'intesa  con  le  regioni  e  le
province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza; 
  Visto il decreto del Capo dell'Ispettorato  centrale  della  tutela
della qualita' e repressione frodi  dei  prodotti  agroalimentari  12
marzo 2015, n. 271  che  in  attuazione  delle  disposizioni  di  cui
all'art. 6, commi 1 e 2, del citato decreto  del  16  febbraio  2012,
stabilisce le modalita' di funzionamento della banca  dati  vigilanza
e, con  l'implementazione  della  predetta  banca  dati,  riduce  gli
adempimenti a carico dei soggetti del sistema della vigilanza; 
  Visto il decreto ministeriale del 4  marzo  2011  «Regolamentazione
del sistema di qualita' nazionale zootecnica riconosciuto  a  livello
nazionale  ai  sensi  del  regolamento  (CE)   n.   1974/2006   della
Commissione»; 
  Visto il decreto ministeriale n. 9021 del 12 giugno  2009  relativo
all'istituzione  della  Commissione  sistemi  di  qualita'  nazionali
avente il compito di individuare  i  sistemi  di  qualita'  nazionali
nonche' le modalita' di riconoscimento e funzionamento degli stessi e
il decreto dirigenziale n. 3161 del 1° marzo 2010; 
  Visti i decreti ministeriali n. 6617 del 28 aprile 2010 e  n.  7997
del 19 maggio 2010 che modificano ed integrano con  ulteriori  membri
la Commissione sistemi di qualita' nazionali; 
  Visto il decreto dipartimentale n. 6005  dell'8  febbraio  2021  di
proroga   del   riconoscimento   del   consorzio    di    promozione,
valorizzazione  dei  prodotti  ottenuti  con   il   SQNZ   denominato
«Consorzio Sigillo Italiano» riconosciuto con decreto ministeriale n.
828 del 28 febbraio 2018 ai sensi dell'art. 8, comma 3,  del  decreto
ministeriale 4 marzo 2011 n 4337. 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  21  ottobre
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -  Serie  generale  del  25
ottobre 2022 n. 250, con cui l'on. Francesco  Lollobrigida  e'  stato
nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali; 
  Considerato che la valorizzazione  dell'agroalimentare  riveste  un
ruolo fondamentale  per  la  tutela  dell'agricoltura,  favorisce  lo
sviluppo  delle  imprese  agricole  e   l'inserimento   dei   giovani
agricoltori; 
  Considerata l'opportunita' da parte dei produttori  di  valorizzare
le proprie produzioni mediante l'adozione di sistemi di qualita'  che
siano conformi alle normative unionali, anche al fine  di  facilitare
ai produttori l'adesione  alle  azioni  di  sostegno  previste  dalla
Politica agricola comune; 
  Considerato che la produzione, la distribuzione e la promozione  di
prodotti agricoli ed agroalimentari di qualita'  rivestono  un  ruolo
rilevante nell'economia dell'Unione europea; 
  Considerata l'esigenza di riconoscere sistemi di qualita' nazionali
nel settore zootecnico, sia con riferimento al  prodotto  tal  quale,
sia con riferimento ai prodotti trasformati; 
  Ritenuto   opportuno   individuare   le   azioni   necessarie    al
coordinamento,  indirizzo  e  organizzazione   delle   attivita'   di
qualificazione,  valorizzazione,  informazione   e   promozione   dei
prodotti  del  sistema  agroalimentare  italiano,   con   particolare
riferimento ai prodotti  di  qualita',  in  modo  da  assicurare,  in
raccordo con le regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano,
la partecipazione dei soggetti interessati; 
  Ritenuto  opportuno  intervenire   nel   settore   zootecnico   con
riferimento ai prodotti ottenuti  con  il  rispetto  di  disciplinari
riconosciuti; 
  Ritenuto opportuno fornire al consumatore informazioni corrette  in
merito ad un prodotto definito come  proveniente  da  un  sistema  di
qualita' nazionale, nonche' di dover garantire  una  maggiore  tutela
dei produttori e dei consumatori; 
  Ritenuto opportuno adeguare le disposizioni nazionali che  regolano
il sistema di qualita' nazionale  per  il  settore  zootecnico  e  la
relativa modalita' di accesso dei produttori ai singoli  disciplinari
di produzione da esso previsti alla rinnovata normativa unionale; 
  Ritenuto  necessario  integrare  le  disposizioni   nazionali   che
regolano il sistema di qualita' nazionale per il  settore  zootecnico
con ulteriori requisiti caratterizzanti in materia di  sostenibilita'
degli allevamenti; 
  Ritenuto necessario sostituire ed abrogare il decreto  ministeriale
4 marzo 2011; 
  Acquisite le osservazioni della  Commissione  di  cui  all'art.  15
«Commissione SQN» del decreto ministeriale 4  marzo  2011  a  seguito
della riunione dell'11 luglio 2022; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 30 novembre 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
       Istituzione del Sistema di qualita' nazionale zootecnia 
 
  1. Il presente  decreto  istituisce  il  regime  di  qualita',  che
comprende la certificazione  delle  aziende  agricole,  dei  prodotti
agricoli  e  dei  prodotti  alimentari  di  provenienza   zootecnica,
definito Sistema di qualita' nazionale zootecnia, di seguito  «SQNZ»,
in conformita' con quanto previsto dall'art. 47, lettera  a)  «Regimi
di qualita'» del reg. UE 2022/126, secondo i seguenti criteri: 
    i)  la  specificita'  del  prodotto  finale  deriva  da  obblighi
tassativi che garantiscono: 
      a) caratteristiche specifiche del prodotto; 
      b) particolari metodi di produzione; 
  oppure 
      c)  una  qualita'  del   prodotto   finale   significativamente
superiore alle norme  commerciali  correnti  in  termini  di  sanita'
pubblica, salute  delle  piante  e  degli  animali,  benessere  degli
animali o tutela ambientale; 
    ii) il SQNZ e' aperto a tutti i produttori; 
    iii) il SQNZ prevede disciplinari di  produzione  vincolanti,  il
cui  rispetto  e'  verificato  dalle  autorita'  pubbliche  o  da  un
organismo di controllo indipendente; 
    iv) Il SQNZ e' trasparente e assicura una tracciabilita' completa
dei prodotti ottenuti. 
  2. I prodotti ottenuti con l'applicazione  di  un  disciplinare  di
produzione riconosciuto nell'ambito del SQNZ secondo il  criterio  di
cui al precedente comma 1, lettera i), punto c) e che contenga  anche
uno o piu' elementi qualificanti, elencati agli articoli 12 e 46  del
richiamato reg. UE  2022/126,  possono  essere  identificati  con  la
dicitura «prodotto da allevamento sostenibile». 
  3. Con successivi decreti  del  Ministero  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste, sentita la Commissione SQNZ di
cui all'art. 4 del presente decreto,  acquisita  l'intesa  presso  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e  Bolzano,  sono  predisposte  le  linee
guida contenenti i requisiti di produzione  vincolanti  per  processi
produttivi  e  tipologia  di  prodotto  finalizzati  a  garantire   i
requisiti indicati al comma 2 del presente articolo.