IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente
il riordino della disciplina in materia sanitaria e, in particolare,
l'art. 12, comma 3, il quale dispone che il Fondo sanitario nazionale
sia ripartito dal Comitato interministeriale per la programmazione
economica, oggi Comitato interministeriale per la programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile (di seguito CIPESS), su proposta
del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano;
Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure
urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva
2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui
all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229» convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.
141, e, in particolare, l'art. 1-bis, che, al fine di rafforzare il
coordinamento delle politiche pubbliche in materia di sviluppo
sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea
generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre
2015, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) assuma la
denominazione di «Comitato interministeriale per la programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile» (CIPESS);
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che
all'art.o 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro
della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario
nazionale di parte corrente a favore delle regioni;
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente
il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico (IRCCS), a norma dell'art. 42, comma 1, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, il comma
496 dell'art. 1, il quale dispone che, fermo restando quanto previsto
dai commi da 491 a 494, al fine di consentire il mantenimento dei
requisiti previsti dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 78 del 3 aprile 2015, e il livello di particolare qualificazione
di eccellenza nella cura e nella ricerca scientifica, puo' essere
garantito l'accesso alle prestazioni rese dagli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico (IRCCS) in favore di cittadini
residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza, rivalutando
il fabbisogno sulla base della domanda storica come desumibile dai
dati di produzione di cui all'ultima compensazione tra le regioni
nonche' di un'ulteriore spesa complessiva annua non superiore a 20
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, incrementando
corrispondentemente il livello del finanziamento del fabbisogno
sanitario standard cui concorre lo Stato;
Considerato che la proposta di ripartizione tra le regioni della
somma di 20 milioni di euro viene effettuata in proporzione alla
valorizzazione, desumibile dall'ultima compensazione tra le regioni,
della totalita' delle prestazioni di ricovero, erogate nel 2019 quale
ultimo anno di riferimento disponibile, in favore dei pazienti
residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza, dai singoli
IRCCS pubblici e privati accreditati, che insistono sul territorio
delle stesse regioni nell'anno 2021 e che risultino assegnatarie di
budget nell'ambito degli accordi contrattuali stipulati ai sensi
dell'art. 8-quinquies del citato decreto legislativo, n. 502 del
1992;
Vista la normativa che stabilisce che le seguenti regioni e le
province autonome provvedono al finanziamento del Servizio sanitario
nazionale nei propri territori senza alcun apporto a carico del
bilancio dello Stato, ed in particolare l'art. 34, comma 3, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, relativo alla Regione Valle d'Aosta e
alle Province autonome di Trento e di Bolzano, l'art. 1, comma 144,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 relativo alla Regione
Friuli-Venezia Giulia e l'art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 relativo alla Regione Sardegna;
Visto, altresi', l'art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, ai sensi del quale la Regione Siciliana compartecipa alla
spesa sanitaria con una quota pari al 49,11 per cento;
Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota del
Capo di Gabinetto n. 16018 del 29 settembre 2022, concernente il
riparto del contributo di 20 milioni di euro per l'attivita' degli
IRCCS in favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle
di appartenenza, ai sensi dell'art. 1, comma 496, della citata legge
n. 178 del 2020;
Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
sancita nella seduta del 14 settembre 2022 (rep. atti n. 189/CSR);
Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro della salute n.
19952 del 19 dicembre 2022 di conferma della proposta di riparto;
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi
dell'articolo 3 del vigente regolamento di questo Comitato, di cui
alla delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento
interno del Comitato interministeriale per la programmazione
economica», cosi' come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre
2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo
sostenibile (CIPESS)»;
Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e
delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del CIPESS;
Delibera:
La somma complessiva di euro 20 milioni recata dal comma 496,
dell'art. 1, della legge n. 178 del 2020, citata in premessa,
finalizzata al finanziamento, per l'anno 2021, delle attivita' svolte
dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) in
favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di
appartenenza e' ripartita tra le regioni ordinarie e la Regione
Siciliana come da allegata tabella che costituisce parte integrante
della presente delibera.
Le risorse ripartite, di cui all'allegata tabella, potranno essere
utilizzate dalle regioni su cui insistono gli IRCCS, previa
sottoscrizione dei previsti accordi contrattuali, ai sensi dell'art.
8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, tra la
regione stessa e l'Istituto interessato, sulla base della
programmazione sanitaria regionale e dei dati di produzione dei
singoli Istituti. Le risorse potranno essere erogate agli IRCCS a
seguito di verifica da parte della regione stessa della produzione
effettivamente erogata e successivamente ai controlli di
appropriatezza. Eventuali differenziali positivi restano nella
disponibilita' del bilancio sanitario regionale relativo all'anno
2021.
Roma, 27 dicembre 2022
Il Presidente: Meloni
Il segretario: Morelli
Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, reg. n. 88