IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
                      E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  concernente
il riordino della disciplina in materia sanitaria e, in  particolare,
l'art. 12, comma 3, il quale dispone che il Fondo sanitario nazionale
sia ripartito dal Comitato interministeriale  per  la  programmazione
economica, oggi  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile (di seguito CIPESS), su  proposta
del Ministro della salute, sentita la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano; 
  Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019,  n.  111,  recante  «Misure
urgenti per il  rispetto  degli  obblighi  previsti  dalla  direttiva
2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e  proroga  del  termine  di  cui
all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229» convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019,  n.
141, e, in particolare, l'art. 1-bis, che, al fine di  rafforzare  il
coordinamento  delle  politiche  pubbliche  in  materia  di  sviluppo
sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata  dall'Assemblea
generale dell'Organizzazione delle  Nazioni  Unite  il  25  settembre
2015, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio  2021,  il  Comitato
interministeriale per la programmazione economica  (CIPE)  assuma  la
denominazione di «Comitato interministeriale  per  la  programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile» (CIPESS); 
  Visto  il  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  che
all'art.o 39, comma 1, demanda al  CIPE,  su  proposta  del  Ministro
della salute, d'intesa con la Conferenza permanente  per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, l'assegnazione  annuale  delle  quote  del  Fondo  sanitario
nazionale di parte corrente a favore delle regioni; 
  Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n.  288,  concernente
il riordino della disciplina degli istituti  di  ricovero  e  cura  a
carattere scientifico (IRCCS), a norma dell'art. 42, comma  1,  della
legge 16 gennaio 2003, n. 3; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in  particolare,  il  comma
496 dell'art. 1, il quale dispone che, fermo restando quanto previsto
dai commi da 491 a 494, al fine di  consentire  il  mantenimento  dei
requisiti previsti dal decreto del Ministro della salute  5  febbraio
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 78 del 3 aprile 2015, e il livello di  particolare  qualificazione
di eccellenza nella cura e nella  ricerca  scientifica,  puo'  essere
garantito l'accesso alle prestazioni rese dagli istituti di  ricovero
e cura  a  carattere  scientifico  (IRCCS)  in  favore  di  cittadini
residenti in regioni diverse da quelle di  appartenenza,  rivalutando
il fabbisogno sulla base della domanda storica  come  desumibile  dai
dati di produzione di cui all'ultima  compensazione  tra  le  regioni
nonche' di un'ulteriore spesa complessiva annua non  superiore  a  20
milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2021,  incrementando
corrispondentemente  il  livello  del  finanziamento  del  fabbisogno
sanitario standard cui concorre lo Stato; 
  Considerato che la proposta di ripartizione tra  le  regioni  della
somma di 20 milioni di euro  viene  effettuata  in  proporzione  alla
valorizzazione, desumibile dall'ultima compensazione tra le  regioni,
della totalita' delle prestazioni di ricovero, erogate nel 2019 quale
ultimo anno  di  riferimento  disponibile,  in  favore  dei  pazienti
residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza,  dai  singoli
IRCCS pubblici e privati accreditati, che  insistono  sul  territorio
delle stesse regioni nell'anno 2021 e che risultino  assegnatarie  di
budget nell'ambito degli  accordi  contrattuali  stipulati  ai  sensi
dell'art. 8-quinquies del citato  decreto  legislativo,  n.  502  del
1992; 
  Vista la normativa che stabilisce che  le  seguenti  regioni  e  le
province autonome provvedono al finanziamento del Servizio  sanitario
nazionale nei propri territori  senza  alcun  apporto  a  carico  del
bilancio dello Stato, ed in particolare l'art.  34,  comma  3,  della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, relativo alla Regione Valle d'Aosta e
alle Province autonome di Trento e di Bolzano, l'art. 1,  comma  144,
della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662  relativo   alla   Regione
Friuli-Venezia Giulia e l'art. 1, comma 836, della legge 27  dicembre
2006, n. 296 relativo alla Regione Sardegna; 
  Visto, altresi', l'art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, ai sensi del quale la  Regione  Siciliana  compartecipa  alla
spesa sanitaria con una quota pari al 49,11 per cento; 
  Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota del
Capo di Gabinetto n. 16018 del  29  settembre  2022,  concernente  il
riparto del contributo di 20 milioni di euro  per  l'attivita'  degli
IRCCS in favore di cittadini residenti in regioni diverse  da  quelle
di appartenenza, ai sensi dell'art. 1, comma 496, della citata  legge
n. 178 del 2020; 
  Vista l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
sancita nella seduta del 14 settembre 2022 (rep. atti n. 189/CSR); 
  Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro  della  salute  n.
19952 del 19 dicembre 2022 di conferma della proposta di riparto; 
  Tenuto  conto   dell'esame   della   proposta   svolto   ai   sensi
dell'articolo 3 del vigente regolamento di questo  Comitato,  di  cui
alla delibera CIPE 28 novembre  2018,  n.  82,  recante  «Regolamento
interno  del  Comitato  interministeriale   per   la   programmazione
economica», cosi' come modificata dalla  delibera  CIPE  15  dicembre
2020,   n.   79,   recante   «Regolamento   interno   del    Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile (CIPESS)»; 
  Vista la nota predisposta congiuntamente dal  Dipartimento  per  la
programmazione e il  coordinamento  della  politica  economica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e
delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del CIPESS; 
 
                              Delibera: 
 
  La somma complessiva di euro  20  milioni  recata  dal  comma  496,
dell'art. 1, della  legge  n.  178  del  2020,  citata  in  premessa,
finalizzata al finanziamento, per l'anno 2021, delle attivita' svolte
dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)  in
favore di  cittadini  residenti  in  regioni  diverse  da  quelle  di
appartenenza e' ripartita tra  le  regioni  ordinarie  e  la  Regione
Siciliana come da allegata tabella che costituisce  parte  integrante
della presente delibera. 
  Le risorse ripartite, di cui all'allegata tabella, potranno  essere
utilizzate  dalle  regioni  su  cui  insistono  gli   IRCCS,   previa
sottoscrizione dei previsti accordi contrattuali, ai sensi  dell'art.
8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, tra  la
regione  stessa  e   l'Istituto   interessato,   sulla   base   della
programmazione sanitaria regionale  e  dei  dati  di  produzione  dei
singoli Istituti. Le risorse potranno essere  erogate  agli  IRCCS  a
seguito di verifica da parte della regione  stessa  della  produzione
effettivamente   erogata   e   successivamente   ai   controlli    di
appropriatezza.  Eventuali  differenziali  positivi   restano   nella
disponibilita' del bilancio  sanitario  regionale  relativo  all'anno
2021. 
 
    Roma, 27 dicembre 2022 
 
                                                Il Presidente: Meloni 
Il segretario: Morelli 

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finanze, reg. n. 88