IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
di concerto con
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E
DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» (di seguito, legge istitutiva)
che all'art. 1, comma 488, istituisce presso il Ministero della
transizione ecologica il Fondo rotativo, denominato «Fondo italiano
per il clima» (di seguito, il Fondo o Fondo clima) con una dotazione
pari a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e
di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, destinato al
finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici,
volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti
nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela
ambientale dei quali l'Italia e' parte, da realizzarsi in conformita'
alle finalita' e ai principi ispiratori della legge 11 agosto 2014,
n. 125, e agli indirizzi della politica estera dell'Italia;
Visti gli accordi internazionali sul clima e sulla tutela
ambientale dei quali l'Italia e', ad oggi, parte, tra cui, in
particolare, l'Accordo di Parigi, adottato nell'ambito della
convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici
(UNFCCC) e ratificato dall'Unione europea il 5 ottobre 2016 e
dall'Italia con la legge 4 novembre 2016, n. 204 (Accordo di Parigi);
Visto il rapporto delle Nazioni Unite denominato «Decisions adopted
by the Conference of the parties», FCCC/CP/2009/11/Add.1 del 30 marzo
2010, contenente, tra l'altro, l'Accordo di Copenaghen, scaturito
dalla Conferenza delle parti delle Nazioni Unite sui Cambiamenti
climatici 2015 (COP15), tenuta a Copenaghen nel dicembre del 2009;
Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante «Disciplina generale
sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo», alle cui
finalita' e principi si devono ispirare gli interventi del Fondo
clima;
Visto l'art. 1, comma 489, della legge istitutiva, il quale
disciplina le modalita' di intervento del Fondo prevedendo, in
particolare, che «il Fondo puo' intervenire, in conformita' alla
normativa dell'Unione europea, attraverso: a) l'assunzione di
capitale di rischio, mediante fondi di investimento o di debito o
fondi di fondi, o altri organismi o schemi di investimento, anche in
forma subordinata se l'iniziativa e' promossa o partecipata da
istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali o da
istituti nazionali di promozione; b) la concessione di finanziamenti
in modalita' diretta o indiretta mediante istituzioni finanziarie,
anche in forma subordinata se effettuati mediante istituzioni
finanziarie europee, multilaterali e sovranazionali, istituti
nazionali di promozione o fondi multilaterali di sviluppo; c) il
rilascio di garanzie, anche di portafoglio, su esposizioni di
istituzioni finanziarie, incluse istituzioni finanziarie europee,
multilaterali e sovranazionali, nonche' altri soggetti terzi
autorizzati all'esercizio del credito, di fondi multilaterali di
sviluppo e di fondi promossi o partecipati da istituzioni finanziarie
di sviluppo bilaterali e multilaterali e da istituti nazionali di
promozione»;
Visto l'art. 1, comma 490, della legge istitutiva, il quale
disciplina, tra l'altro, la garanzia rilasciata dal Fondo clima,
prevedendo, in particolare, che «La garanzia del Fondo di cui al
comma 489, lettera c), e' a prima richiesta, esplicita, irrevocabile
e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza
prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. A
copertura delle perdite attese, il gestore del Fondo istituisce
apposito Fondo di accantonamento costituito con parte delle risorse
di cui al comma 488, a cui affluiscono i premi eventualmente dovuti e
versati al Fondo a fronte del rilascio delle garanzie, nonche' i
recuperi»;
Visto il medesimo art. 1, comma 490, della legge istitutiva, il
quale disciplina altresi' le caratteristiche della garanzia di ultima
istanza dello Stato, prevedendo, in particolare, che «Le obbligazioni
assunte dal Fondo in relazione alle garanzie rilasciate ai sensi del
comma 489, lettera c), sono assistite dalla garanzia dello Stato,
quale garanzia di ultima istanza che opera in caso di accertata
incapienza del Fondo ed e' conforme ai requisiti previsti dalla
normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione
del rischio. La garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto
dovuto dal Fondo, ridotto di eventuali pagamenti gia' effettuati
dallo stesso. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e
con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, sono definiti criteri, modalita' e condizioni della
garanzia di ultima istanza, ivi incluse le modalita' di escussione
idonee a garantire la tempestivita' di realizzo della garanzia in
conformita' ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza
prudenziale, da avviare successivamente all'accertamento, da parte
del gestore del Fondo, dell'incapienza del medesimo Fondo. Il ricorso
dei beneficiari degli interventi del Fondo alla garanzia di ultima
istanza dello Stato avviene attraverso il gestore. La garanzia di
ultima istanza dello Stato e' inserita nell'elenco di cui all' art.
31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
Visto l'art. 1, comma 491, della legge istitutiva, il quale prevede
che «Una quota del Fondo italiano per il clima, nel limite di 40
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, e' destinata alla
erogazione di contributi a fondo perduto nonche' agli oneri e alle
spese di gestione del Fondo, di cui al comma 493»;
Visto l'art. 1, comma 492, della legge istitutiva, il quale prevede
che «Il Fondo italiano per il clima puo' intervenire anche in
cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, istituzioni
finanziarie multilaterali e sovranazionali, fondi multilaterali di
sviluppo e istituti nazionali di promozione»;
Visto l'art. 1, comma 493, della legge istitutiva, il quale prevede
che «Il Fondo italiano per il clima e' gestito dalla Cassa depositi e
prestiti Spa sulla base di apposita convenzione da stipulare con il
Ministero della transizione ecologica, che disciplina l'impiego delle
risorse del Fondo in coerenza con il piano di attivita' di cui al
comma 496 e gli oneri e le spese di gestione che sono a carico del
Fondo medesimo. Per la gestione del Fondo e' autorizzata l'apertura
di apposito conto corrente di tesoreria centrale.»;
Visto l'art. 1, comma 496, della legge istitutiva, il quale
istituisce e disciplina il comitato di indirizzo e il comitato
direttivo del Fondo, prevedendo, tra l'altro, che «Sono istituiti,
presso il Ministero della transizione ecologica, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un comitato di
indirizzo e un comitato direttivo del Fondo italiano per il clima. Il
comitato di indirizzo e' presieduto dal Ministro della transizione
ecologica o da un suo delegato ed e' composto da un rappresentante
del Ministero della transizione ecologica, da un rappresentante del
Ministero dell'economia e delle finanze e da un rappresentante del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Esso definisce l'orientamento strategico e le priorita' di
investimento del Fondo italiano per il clima e delibera, su proposta
della Cassa depositi e prestiti S.p.a., il piano di attivita' del
Fondo, anche mediante la definizione dell'ammontare di risorse
destinato alle distinte modalita' di intervento di cui al comma 489,
ivi inclusi eventuali limiti per aree geografiche e categorie di
paesi e per interventi effettuati in favore di soggetti privati o
aventi come intermediari soggetti privati, e il relativo sistema dei
limiti di rischio. Il comitato direttivo del Fondo delibera in merito
ai finanziamenti e alle garanzie concessi a valere sulle risorse del
Fondo stesso, su proposta della Cassa depositi e prestiti S.p.a.»;
Visto l'art. 1, comma 497, della legge istitutiva, il quale prevede
che «La dotazione del Fondo italiano per il clima puo' essere
incrementata dall'apporto finanziario di soggetti pubblici o privati,
nazionali o internazionali, anche a valere su risorse europee e
internazionali, previo versamento all'entrata del bilancio dello
Stato e successiva riassegnazione, ai fini della costituzione di
sezioni speciali secondo le medesime finalita' di cui al comma 488.»;
Vista la normativa europea in materia di clima, in particolare il
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione
europea 30 giugno 2021, n. 2021/1119/UE, che istituisce il quadro per
il conseguimento della neutralita' climatica e che modifica il
regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999
(«Normativa europea sul clima»);
Visti il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
dell'Unione europea del 18 luglio 2018 n. 2018/1046 (UE, EURATOM)
(regolamento finanziario) e la comunicazione della Commissione
europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di
riferimento e di attualizzazione (2008/C14/02);
Vista la normativa europea in materia di aiuti di Stato, tra cui,
in particolare, la comunicazione della Commissione europea del 16
dicembre 2021 2021/C 508/01, relativa agli «Orientamenti sugli aiuti
di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento
del rischio»; la Comunicazione della Commissione europea
«sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti
di Stato concessi sotto forma di garanzie» (2008/C 155/02), del 20
giugno 2008; il regolamento della Commissione europea del 17 giugno
2014, n. 651/2014, il quale dichiara alcune categorie di aiuto
compatibili con il mercato interno (regolamento di esenzione) e le
Linee guida del 21 dicembre 2021 della Commissione europea su aiuti
di Stato al clima, alla protezione ambientale e all'energia 2022;
Visti il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale» e il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141,
recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla
direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine
di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229»;
Considerato che l'art. 1, comma 488, della legge istitutiva
stabilisce nell'ultimo periodo che «Con uno o piu' decreti del
Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le condizioni,
i criteri e le modalita' per l'utilizzo delle risorse del Fondo»;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) beneficiari: i soggetti pubblici o privati destinatari diretti
di uno degli interventi, con l'esclusione delle persone fisiche, ivi
inclusi i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, all'art. 7, comma 2 e
all'art. 8;
b) CDP: la Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
c) comitato direttivo: il comitato di cui all'art. 1, comma 496,
della legge istitutiva, il cui funzionamento e' disciplinato con
apposito decreto del Ministro della transizione ecologica, adottato
di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze, che
delibera, tra l'altro, in merito agli interventi concessi a valere
sulle risorse del Fondo, su proposta del gestore del Fondo e adotta
le disposizioni operative;
d) comitato di indirizzo: il comitato di cui all'art. 1, comma
496, della legge istitutiva, il cui funzionamento e' disciplinato con
apposito decreto del Ministro della transizione ecologica, adottato
di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze, che, tra
l'altro, definisce l'orientamento strategico e le priorita' di
investimento del Fondo e approva, su proposta del gestore del Fondo,
il Piano delle attivita';
e) conto corrente di tesoreria centrale: il conto corrente di
tesoreria centrale di cui all'art. 1, comma 493, della legge
istitutiva;
f) convenzione: la convenzione tra il MiTE e CDP da sottoscrivere
ai sensi dell'art. 1, comma 493, della legge istitutiva, che
disciplina, tra l'altro, le modalita' di gestione del Fondo e
l'impiego delle risorse del Fondo in coerenza con il Piano delle
attivita' e le disposizioni operative;
g) criteri ESG: criteri non finanziari che definiscono l'impatto
ambientale, il rispetto dei valori sociali e gli aspetti di buona
gestione;
h) destinatari finali: i soggetti pubblici o privati ai quali
sono destinati i fondi messi a disposizione o garantiti dagli
Interventi eseguiti in modalita' indiretta;
i) disciplina rilevante: la legge istitutiva, il presente
decreto, i decreti attutativi previsti ai sensi della legge
istitutiva, il Piano delle attivita', le disposizioni operative e le
delibere di volta in volta adottate dal comitato di indirizzo e dal
comitato direttivo;
j) disposizioni operative: le indicazioni operative e procedurali
per la gestione del Fondo e lo svolgimento delle attivita' previste
dal presente decreto, deliberate dal comitato direttivo, ai sensi
dell'art. 11, comma 3, del presente decreto;
k) Fondo clima o Fondo: il «Fondo italiano per il clima» di cui
all'art. 1, commi da 488 a 497, della legge istitutiva, istituito
nello stato di previsione del MiTE;
l) gestore del Fondo: CDP, individuata quale gestore del Fondo
clima dall'art. 1, comma 496, della legge istitutiva;
m) interventi: la sottoscrizione o l'acquisto di quote o
partecipazioni di strumenti di investimento, la concessione di
finanziamenti e il rilascio di garanzie ai sensi dell'art. 1, comma
489, della legge istitutiva;
n) istituzioni finanziarie: le istituzioni finanziarie di
sviluppo bilaterali, regionali, multilaterali e sovranazionali, gli
istituti nazionali di sviluppo e di promozione e le istituzioni
finanziarie costituite tramite accordi internazionali, nonche' le
banche e gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e
sottoposti a vigilanza prudenziale da parte dell'autorita' competente
nella giurisdizione di riferimento;
o) istituzione finanziarie europee: le istituzioni finanziarie
abilitate all'esercizio del credito nell'Unione europea;
p) legge istitutiva: la legge 30 dicembre 2021, n. 234;
q) micro, piccole e medie imprese: le micro, piccole e medie
imprese come definite nell'allegato 1 del regolamento (UE) n.
651/2014;
r) MiTE: il Ministero della transizione ecologica;
s) paesi partner: i paesi destinatari di aiuto pubblico allo
sviluppo individuati dal Comitato di aiuto allo sviluppo
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
(OCSE-DAC) e gli ulteriori paesi individuati con decreto del Ministro
della transizione ecologica, adottato di concerto con il Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il
Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 1, comma
488, della legge istitutiva;
t) piano delle attivita': il piano di attivita' del Fondo
deliberato dal comitato di indirizzo, su proposta del gestore del
Fondo, ai sensi dell'art. 1, comma 496, della legge istitutiva;
u) strumenti di investimento: gli strumenti di investimento di
cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto;
v) tranche junior: nell'ambito di un portafoglio di operazioni
finanziarie la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta le
prime perdite registrate a valere sul medesimo portafoglio;
w) tranche mezzanine: nell'ambito di un portafoglio di operazioni
finanziarie, la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta
le perdite registrate a valere sul medesimo portafoglio dopo
l'esaurimento della tranche junior ove sia prevista una tranche
senior;
x) tranche senior: nell'ambito di un portafoglio di operazioni
finanziarie, la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta
le perdite registrate a valere sul medesimo portafoglio dopo
l'esaurimento della tranche junior e della tranche mezzanine.