IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto il regio decreto n. 2440 del 18  novembre  1923,  concernente
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato, e in particolare l'art. 71; 
  Visto  l'art.  548  del  «Regolamento  per  l'amministrazione   del
patrimonio e per la contabilita' generale dello  Stato»  (di  seguito
«regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del  23  maggio
1924, cosi' come modificato dall'art. 1 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398 e successive modifiche, con il quale  e'  stato  approvato  il
«Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia  di  debito  pubblico»,  (di  seguito  «testo  unico»)  e  in
particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato, in ogni anno  finanziario,  ad  emanare
decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di  effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto ministeriale n.  4632642  del  29  dicembre  2022,
emanato in  attuazione  dell'art.  3  del  testo  unico  (di  seguito
«decreto cornice»), ove si definiscono per  l'anno  finanziario  2023
gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro
dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui  al
medesimo  articolo  prevedendo  che  le  operazioni  stesse   vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o,  per  sua  delega,  dal
direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette
possano essere disposte dal medesimo direttore generale  del  Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n.  216
del 22 dicembre 2009  ed  in  particolare  l'art.  23  relativo  agli
operatori «specialisti in  titoli  di  Stato  italiani»  (di  seguito
«specialisti»); 
  Visto il decreto  dirigenziale  n.  993039  dell'11  novembre  2011
(decreto dirigenziale specialisti), concernente la  «selezione  e  la
valutazione degli  specialisti  in  titoli  di  Stato»  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  del  1°  aprile  1996,  n.  239  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  del  21  novembre  1997,  n.  461  e
successive modificazioni ed  integrazioni,  recante  disposizioni  di
riordino della disciplina dei  redditi  di  capitale  e  dei  redditi
diversi; 
  Visti  gli  articoli  4  e  11  del  testo  unico,  riguardanti  la
dematerializzazione dei titoli di Stato; 
  Visti gli articoli 24 e seguenti del testo  unico,  in  materia  di
gestione accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143,  con  cui
e' stato adottato il  regolamento  concernente  la  disciplina  della
gestione accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto direttoriale del 23 agosto 2000, con cui e'  stato
affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan) il
servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto l'art. 17 del testo unico,  relativo  all'ammissibilita'  del
servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste
dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015,  recante
norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei  titoli
di Stato; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  61204  del  6  luglio   2022,
concernente la «Cessazione dell'efficacia del  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze n. 43044 del  5  maggio  2004,  recante
"Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni  di
emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato"»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  23  luglio  2014,  relativo  al  miglioramento   del
regolamento titoli nell'Unione europea e ai  depositari  centrali  di
titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del
regolamento (UE) n.  236/2012,  come  successivamente  integrato  dal
regolamento delegato  (UE)  n.  2017/389  della  Commissione  dell'11
novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per  il  calcolo  delle
penali  pecuniarie  per  mancati  regolamenti  e  le  operazioni  dei
depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati  membri  ospitanti  e
dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione  del  25
maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione
sulla disciplina del regolamento,  come  modificato  dal  regolamento
delegato  (UE)  n.  2021/70   della   Commissione   con   riferimento
all'entrata in vigore dello stesso; 
  Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante  il  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025», ed in particolare  l'art.  3,
comma 2, con cui e' stato stabilito il limite  massimo  di  emissione
dei prestiti pubblici per l'anno stesso; 
  Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale
il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli  atti  relativi  alle  operazioni  suddette,   confermata   dalla
determinazione n. 4583336 del 25 gennaio 2023; 
  Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste  dei  buoni  ordinari  del
Tesoro con richieste degli operatori ammessi a  partecipare  espresse
in termini di rendimento,  anziche'  di  prezzo,  secondo  la  prassi
prevalente sui mercati monetari dell'area euro; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte  a  tutto  il  7
febbraio 2023 ammonta, al netto dei  rimborsi  di  prestiti  pubblici
gia' effettuati, ad euro 14.822 milioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del testo unico nonche'  del
decreto cornice,  e  in  deroga  all'art.  548  del  regolamento,  e'
disposta per il 14 febbraio 2023 l'emissione dei buoni  ordinari  del
Tesoro (appresso denominati BOT) a trecentosessantacinque giorni  con
scadenza 14 febbraio 2024, fino al limite massimo in valore  nominale
di 7.000 milioni di euro. 
  Per la presente emissione e'  possibile  effettuare  riaperture  in
tranche. 
  Al termine della procedura di assegnazione,  e'  altresi'  disposta
l'emissione di un  collocamento  supplementare  dei  BOT  di  cui  al
presente decreto.