IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante
«Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante
riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi
professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo» e, in
particolare, l'articolo 45;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64;
Visto l'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante
«Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di
riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di
ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi
all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche'
misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro
pubblico e di controversie di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante
«Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto
dell'articolo 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi
dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1,
commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
87, concernente il «Regolamento recante norme per il riordino degli
istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
88, concernente il «Regolamento recante norme per il riordino degli
istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
89, concernente il «Regolamento recante revisione dell'assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16
marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree
universitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 155 del 6 luglio 2007;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16
marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea
magistrale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 157 del 9 luglio 2007;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazione tra classi delle
lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui
all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici
concorsi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 233 del 7 ottobre 2009;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazioni tra diplomi di
lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto
n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini
della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 21 ottobre 2013, recante
«Istituzione del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 296
del 18 dicembre 2013;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019, n. 167,
concernente il «Regolamento recante norme per l'individuazione dei
limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure
selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 20 aprile 2022, n. 74,
concernente il «Regolamento recante modalita' di svolgimento del
concorso pubblico per l'accesso al ruolo degli atleti del gruppo
sportivo dei vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 131 del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217»;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile 4 dicembre 2014, che
approva lo statuto del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile 6 giugno 2022, che, ai
sensi degli articoli 130 e 133 del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, individua la tabella di corrispondenza con gli altri
ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
in caso di sopravvenuta inidoneita' allo svolgimento dell'attivita'
sportiva del personale del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme
Rosse del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Ritenuto necessario adottare un apposito regolamento per l'accesso
degli atleti paralimpici al ruolo degli atleti del gruppo sportivo
dei vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, che tenga conto delle modifiche introdotte dal decreto
legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, e della disciplina introdotta
dall'articolo 45 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;
Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante
«Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 168
del 19 luglio 2008;
Sentiti il Ministro per le disabilita', il Dipartimento per lo
sport e il Comitato italiano paralimpico;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2022;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,
riscontrata dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
con nota n. 10666 P- del 5 dicembre 2022;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Modalita' di accesso e bando di concorso
1. L'accesso degli atleti paralimpici al ruolo degli atleti del
gruppo sportivo dei vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, di seguito denominato «Corpo nazionale», ai
sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.
36, avviene mediante concorso pubblico per titoli, assicurando che
l'aliquota complessiva degli atleti paralimpici non superi il limite
massimo del cinque per cento rispetto alla dotazione organica di cui
alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217.
2. Al concorso possono partecipare atleti, cittadini italiani,
riconosciuti atleti paralimpici di interesse nazionale dal Comitato
italiano paralimpico (CIP), ovvero dalle Federazioni sportive di
riferimento, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 131, comma
1, lettere a), d), e) ed f) del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217, e dei limiti di eta' di cui all'articolo 28 della legge 4
novembre 2010, n. 183.
3. Gli atleti di cui al comma 2 devono essere atleti del piu' alto
livello tecnico-agonistico, secondo i parametri definiti dal Comitato
italiano paralimpico, ai fini del reclutamento previsto dal decreto
legislativo n. 36 del 2021.
4. Il bando di concorso e' adottato con decreto del Capo del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, di seguito denominato «Dipartimento», e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonche' sul sito
internet www.vigilfuoco.it
5. Nel bando di concorso sono indicati:
a) il numero dei posti messi a concorso per ciascuna delle
discipline sportive paralimpiche interessate ovvero per ciascuna
specialita' nell'ambito delle stesse;
b) le categorie di disabilita' richieste ai candidati, secondo le
classificazioni funzionali e in base alla disciplina sportiva
praticata, tenendo conto delle determinazioni adottate
dall'International Paralympic Committee (I.P.C.) e dalle Federazioni
sportive di riferimento;
c) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
d) i limiti minimo e massimo di eta' previsti per la
partecipazione, in ragione della disciplina sportiva, ai sensi
dell'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183;
e) i termini e le modalita' di presentazione delle domande di
partecipazione;
f) le modalita' e i termini di presentazione della relativa
documentazione, relativa ai titoli di cui all'articolo 2;
g) gli accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili ai fini
della valutazione medico-legale, con riferimento alla categoria di
atleti paralimpici per i quali e' indetto il concorso;
h) i criteri e i titoli di preferenza di cui all'articolo 5 e i
termini e le modalita' della loro presentazione;
i) ogni altra prescrizione o notizia utile all'espletamento del
concorso.
6. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla
procedura concorsuale e' effettuata, ai fini della presentazione in
via telematica della domanda di partecipazione, in conformita' a
quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta l'art. 45 del decreto legislativo 28
febbraio 2021, n. 36 (Attuazione dell'articolo 5 della
legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma
delle disposizioni in materia di enti sportivi
professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro
sportivo):
«Art. 45 (Tesseramento e reclutamento di atleti
paralimpici nelle componenti sportive del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco). - 1. Le componenti sportive dei
vigili del fuoco possono tesserare, con parita' di
trattamento rispetto agli atleti normodotati, atleti
disabili appartenenti al Comitato Italiano Paralimpico,
inserendoli nelle sezioni previste dall'articolo 130 del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e nei gruppi
sportivi costituiti presso i Comandi dei vigili del fuoco.
2. Le Sezioni e i gruppi sportivi di cui al comma 1
curano lo sviluppo tecnico e agonistico delle attivita'
sportive degli atleti disabili, con particolare riferimento
agli atleti riconosciuti di interesse nazionale dal
Comitato Italiano Paralimpico.
3. Con decreto del Capo Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile sono
disciplinati i profili organizzativi e operativi delle
Sezioni.
4. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco recluta, nel
limite del 5 per cento dell'organico del Gruppo sportivo
«Fiamme rosse», atleti tesserati nel Comitato Italiano
Paralimpico attraverso pubblico concorso per titoli i cui
requisiti e modalita' sono stabiliti con decreto del
Ministro dell'interno da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il
reclutamento degli atleti paralimpici avviene nei limiti
assunzionali previsti dalla normativa vigente.
5. Con lo stesso regolamento sono altresi' disciplinati
i requisititi di idoneita' psico-fisica, differenti da
quelli previsti per gli altri ruoli del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, nonche' il reimpiego nei ruoli del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, per il personale non piu'
idoneo all'attivita' sportiva paralimpica, nei limiti dei
posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito delle
facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente.
6. Agli atleti reclutati ai sensi del presente articolo
sono riconosciuti la medesima qualifica, pari progressione
di carriera ed uguale trattamento economico, giuridico e
previdenziale del personale appartenente al ruolo delle
«Fiamme rosse».».
- Si riporta l'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale):
«Art. 64 (Sistema pubblico per la gestione delle
identita' digitali e modalita' di accesso ai servizi
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1.
2.
2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e
agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e
imprese, anche in mobilita', e' istituito, a cura
dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese
(SPID).
2-ter. Il sistema SPID e' costituito come insieme
aperto di soggetti pubblici e privati che, previo
accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalita'
definite con il decreto di cui al comma 2-sexies,
identificano gli utenti per consentire loro il compimento
di attivita' e l'accesso ai servizi in rete.
2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle
pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione
informatica avviene tramite SPID, nonche' tramite la carta
di identita' elettronica. Il sistema SPID e' adottato dalle
pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalita'
definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01.
2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi
in rete, e' altresi' riconosciuta ai soggetti privati,
secondo le modalita' definite con il decreto di cui al
comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del sistema SPID
per la gestione dell'identita' digitale dei propri utenti,
nonche' la facolta' di avvalersi della carta di identita'
elettronica. L'adesione al sistema SPID ovvero l'utilizzo
della carta di identita' elettronica per la verifica
dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali
e' richiesto il riconoscimento dell'utente esonera i
predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza
delle attivita' sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, sono definite le
caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:
a) al modello architetturale e organizzativo del
sistema;
b) alle modalita' e ai requisiti necessari per
l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale;
c) agli standard tecnologici e alle soluzioni
tecniche e organizzative da adottare anche al fine di
garantire l'interoperabilita' delle credenziali e degli
strumenti di accesso resi disponibili dai gestori
dell'identita' digitale nei riguardi di cittadini e
imprese;
d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini e
imprese in qualita' di utenti di servizi in rete;
e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte
delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
servizi in rete;
f) alle modalita' di adesione da parte delle imprese
interessate in qualita' di erogatori di servizi in rete.
2-septies.
2-octies.
2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-quater puo'
avvenire anche con la carta nazionale dei servizi.
2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualita' di
fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle
verifiche rese disponibili dai gestori di identita'
digitali e dai gestori di attributi qualificati.
2-undecies. I gestori dell'identita' digitale
accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblico,
tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica.
2-duodecies. La verifica dell'identita' digitale con
livello di garanzia almeno significativo, ai sensi
dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n.
910/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23
luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o per
l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di
riconoscimento equipollente, di cui all'articolo 35 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La disposizione di cui
al periodo precedente si applica altresi' in caso di
identificazione elettronica ai fini dell'accesso ai servizi
erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti
privati tramite canali fisici. L'identita' digitale,
verificata ai sensi del presente articolo e con livello di
sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi
qualificati dell'utente, ivi compresi i dati relativi al
possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla
legge ovvero stati, qualita' personali e fatti contenuti in
albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da
soggetti titolari di funzioni pubbliche, ovvero gli altri
dati, fatti e informazioni funzionali alla fruizione di un
servizio attestati da un gestore di attributi qualificati,
secondo le modalita' stabilite da AgID con Linee guida.
3. Abrogato.
3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-nonies,
i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a),
utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID e la
carta di identita' elettronica ai fini dell'identificazione
dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con
uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale e' stabilita la data
a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identita'
digitali SPID, la carta di identita' elettronica e la Carta
Nazionale dei servizi per consentire l'accesso delle
imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete,
nonche' la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) utilizzano
esclusivamente le identita' digitali SPID, la carta di
identita' elettronica e la carta nazionale dei servizi ai
fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi
on-line.
3-ter. I gestori dell'identita' digitale accreditati,
in qualita' di gestori di pubblico servizio, prima del
rilascio dell'identita' digitale a una persona fisica,
verificano i dati identificativi del richiedente, ivi
inclusi l'indirizzo di residenza e, ove disponibili, il
domicilio digitale o altro indirizzo di contatto, mediante
consultazione gratuita dei dati disponibili presso l'ANPR
di cui all'articolo 62, anche tramite la piattaforma
prevista dall'articolo 50-ter. Tali verifiche sono svolte
anche successivamente al rilascio dell'identita' digitale,
con cadenza almeno annuale, anche ai fini della verifica
dell'esistenza in vita. Il direttore dell'AgID, previo
accertamento dell'operativita' delle funzionalita'
necessarie, fissa la data a decorrere dalla quale i gestori
dell'identita' digitale accreditati sono tenuti ad
effettuare le verifiche di cui ai precedenti periodi..».
- Si riporta l'art. 28 della legge 4 novembre 2010, n.
183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di
riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e
permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per
l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato,
di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro
sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di
controversie di lavoro):
«Art. 28 (Personale dei gruppi sportivi delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco). - 1. Per particolari discipline sportive
indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo
di eta' per il reclutamento degli atleti dei gruppi
sportivi delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco sono fissati, rispettivamente, in
diciassette e trentacinque anni. Il personale reclutato ai
sensi del presente articolo non puo' essere impiegato in
attivita' operative fino al compimento del diciottesimo
anno di eta'.».
- Il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019,
n. 167 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei
limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle
procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 7 del 10
gennaio 2020;
- Il decreto del Ministro dell'interno 20 aprile 2022,
n. 74 (Regolamento recante modalita' di svolgimento del
concorso pubblico per l'accesso al ruolo degli atleti del
gruppo sportivo dei vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 131
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 143 del 21 giugno 2022.
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 45 del decreto legislativo 28
febbraio 2021, n. 36 (Attuazione dell'articolo 5 della
legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma
delle disposizioni in materia di enti sportivi
professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro
sportivo), si veda nelle note alle premesse;
- Si riporta l'art. 131, comma 1, lettere a), d), e) ed
f) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
(Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre
2004, n. 252):
«Art. 131 (Accesso al ruolo degli atleti del gruppo
sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse). - 1. L'assunzione
del personale da destinare al ruolo degli atleti del gruppo
sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse avviene, nei limiti
delle carenze organiche, mediante concorso pubblico per
titoli sportivi e culturali, riservato ai cittadini
italiani che siano riconosciuti atleti di interesse
nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o
dalle federazioni sportive nazionali, che detengano almeno
uno dei titoli sportivi ammessi a valutazione e che siano
in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) omissis;
c) omissis;
d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
e) qualita' morali e di condotta previste
dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella
pubblica amministrazione.
2. omissis.».
- Per il testo dell'art. 28 della legge 4 novembre
2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori
usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi,
aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di
servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di
apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure
contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro
pubblico e di controversie di lavoro), si veda nelle note
alle premesse.
- Per il testo dell'art. 64, comma 2-quater, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale), si veda nelle note alle
premesse.