IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 «Ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22
novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 16,
concernente il Dipartimento per le pari opportunita';
Visto il decreto dell'Autorita' politica con delega alle pari
opportunita' dell'8 aprile 2019, di riorganizzazione del Dipartimento
per le pari opportunita', registrato alla Corte dei conti il 3 maggio
2019, n. 880;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio
2021, con il quale e' stato nominato Ministro senza portafoglio la
professoressa Elena Bonetti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13
febbraio 2021, con il quale alla prof.ssa Elena Bonetti e' stato
conferito l'incarico di Ministro per le pari opportunita' e la
famiglia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15
marzo 2021, con il quale al Ministro per le pari opportunita' e la
famiglia, professoressa Elena Bonetti, sono delegate le funzioni del
Presidente del Consiglio dei ministri in materia di pari
opportunita', famiglia e adozioni, infanzia e adolescenza, ed, in
particolare, l'art. 5, comma 1, lettera a) ai sensi del quale il
Ministro Bonetti, nelle materie oggetto di predetto decreto, e'
delegato a nominare esperti e consulenti; a costituire organi di
studio, commissioni e gruppi di lavoro;
Visto l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il
quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un
Fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle
pari opportunita'» al fine di promuovere le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita';
Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la
lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica,
cosiddetta «Convenzione di Istanbul», ratificata dall'Italia con
legge 27 giugno 2013, n. 77;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con
modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante
«Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto
della violenza di genere nonche' in tema di protezione civile e di
commissariamento delle province» e, in particolare, l'art. 5;
Visto il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro
le donne (2021-2023), presentato in Consiglio dei ministri il 18
novembre 2021, previo parere espresso dalla Conferenza unificata in
data 3 novembre 2021;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure
per il sostegno e il rilancio dell'economia» ed, in particolare
l'art. 26-bis che prevede che in considerazione dell'estensione del
fenomeno della violenza di genere anche in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare la tutela dalla
violenza di genere e la prevenzione della stessa e specificamente per
contrastare tale fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori
di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle
pari opportunita', di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 1 milione di euro a decorrere
dall'anno 2020. Le predette risorse sono destinate, nel limite di
spesa autorizzato, esclusivamente all'istituzione e al potenziamento
dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1,
che prevede:
al comma 661 che «Al fine di assicurare la tutela delle vittime e
la prevenzione della violenza domestica e di genere e specificamente
per contrastare il fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori
di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle
pari opportunita', di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, e' ulteriormente incrementato di 2 milioni di
euro per l'anno 2022. Le predette risorse sono destinate, nel limite
di spesa autorizzato, alle seguenti finalita':
a) quanto a 1 milione di euro, all'istituzione e al
potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti
nonche' al loro funzionamento;
b) quanto a 1 milione di euro, alle attivita' di monitoraggio e
raccolta di dati di cui al comma 665.»;
al comma 662 che «Il Ministro delegato per le pari opportunita',
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
provvede annualmente, con proprio decreto, a ripartire tra le regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano le risorse del Fondo di
cui al comma 661, tenendo conto:
a) della programmazione delle regioni e delle Province autonome
di Trento e di Bolzano e degli interventi gia' operativi per
contrastare il fenomeno della violenza domestica e di genere e per
favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di
genere offrendo, al contempo, garanzie volte ad evitare la
vittimizzazione secondaria o ripetuta, l'intimidazione o le
ritorsioni, al fine di garantire la sicurezza delle vittime;
b) del numero dei centri per il recupero degli uomini autori di
violenza domestica e di genere e degli enti aventi le medesime
finalita', comunque denominati, gia' esistenti in ciascuna regione e
provincia autonoma, al fine di rendere omogenea la loro presenza a
livello nazionale;
c) della necessita' di uniformare le modalita' di intervento
dei centri di cui ai commi da 661 a 667, con particolare attenzione
alla necessita' della continuita' dell'operativita' e alla
standardizzazione delle modalita' di azione e di trattamento da parte
dei soggetti che gestiscono i centri e gli enti.»;
al comma 663 che «I centri per il recupero degli uomini autori di
violenza domestica e di genere possono essere costituiti da:
a) enti locali, in forma singola o associata;
b) associazioni il cui scopo sociale preveda il recupero degli
uomini autori di violenza domestica e di genere, che abbiano al loro
interno competenze specifiche in materia di violenza di genere e
recupero degli uomini autori di violenza, con personale
specificamente formato;
c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto o d'intesa
tra loro o in forma consorziata.»;
al comma 664 che «I centri per il recupero degli uomini autori di
violenza domestica operano in maniera integrata con la rete dei
servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo al
contempo conto delle necessita' fondamentali per la protezione delle
persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di
servizi specialistici»;
al comma 665 che «Le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, destinatarie delle risorse oggetto di riparto ai sensi
del comma 662, presentano al Ministro delegato per le pari
opportunita', entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione
concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere
sulle risorse medesime. Il decreto di cui al comma 662 individua le
ulteriori informazioni che i soggetti beneficiari devono riportare
nella relazione di cui al precedente periodo.»;
al comma 666 che «Sulla base delle informazioni fornite dalle
regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del
comma 665, il Ministro delegato per le pari opportunita' presenta
alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo
stato di utilizzo delle risorse stanziate ai sensi dei commi da 661 a
665.»;
al comma 669 che «Al fine di dare concreta attuazione a quanto
disposto dall'art. 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita', di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, e' incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022.»;
Vista la nota n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero
dell'economia e delle finanze che, in attuazione del comma 109 della
legge n. 191/2009, richiede che ciascuna amministrazione si astenga
dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al
Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state
alle province stesse attribuite in assenza del precitato comma 109
per l'anno 2010, al fine di consentire le conseguenti variazioni di
bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n.
110783, del 17 gennaio 2011, che conferma l'esigenza di mantenere
accantonati i Fondi spettanti alle Province autonome di Trento e
Bolzano;
Considerato che per il riparto delle risorse di cui al presente
decreto occorre ricomprendere anche le quote riferite alle Province
autonome di Trento e Bolzano, ai soli fini del calcolo delle risorse
da attribuire;
Vista l'intesa del 14 settembre 2022, repertorio atti n. 184/CSR,
ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra
il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza
(C.U.A.V);
Ritenuto di procedere con un unico provvedimento alla definizione
dei criteri di ripartizione delle risorse complessivamente stanziate
per gli esercizi finanziari 2021 e 2022 ai sensi dei citati art.
26-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 e dell'art. 1, commi 661 e
669 della legge n. 234 del 2021, tra le regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, come individuate secondo le tabelle 1,
2 e 3, parti integranti del presente provvedimento, per la somma di
euro 9.000.000,00, gravanti sul bilancio della Presidenza del
Consiglio dei ministri, Centro di responsabilita' 8, capitolo di
spesa 496;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano di cui all'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
Decreta:
Art. 1
Ambito e definizioni
1. In attuazione dell'art. 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126 e dell'art. 1, commi 661 e 669, della legge 30 dicembre 2021, n.
234, il presente decreto provvede a ripartire tra le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano le risorse finanziarie del
Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'
stanziate per gli anni 2021 e 2022, in base ai criteri indicati nei
successivi articoli.
2. Ai fini della ripartizione e dell'utilizzo delle risorse di cui
al presente decreto, si applicano le definizioni e i requisiti
previsti dall'intesa del 14 settembre 2022, repertorio atti n.
184/CSR, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.
131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di
violenza.