IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445; 
  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  introdurre
ulteriori e piu' incisive misure per la tutela della finanza pubblica
nel settore delle  agevolazioni  fiscali  ed  economiche  in  materia
edilizia e di definire il perimetro della  responsabilita'  derivante
dal meccanismo della cessione dei crediti ad essa connessa; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 febbraio 2023; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o  sconto  in  luogo
  delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 121 del  decreto-legge
  19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
  17 luglio 2020, n. 77 
 
  1. All'articolo 121  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1-quater, e' aggiunto il seguente: «1-quinquies.
Ai fini  del  coordinamento  della  finanza  pubblica,  le  pubbliche
amministrazioni di cui  all'articolo  1,  comma  2,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, non possono essere cessionari dei  crediti  di
imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di  cui  al  comma  1,
lettere a) e b).»; 
    b) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:  «6-bis.  Ferme  le
ipotesi di dolo di cui al comma 6 il concorso nella  violazione  che,
ai sensi del medesimo comma 6, determina la responsabilita' in solido
del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, e' in ogni
caso escluso con  riguardo  ai  cessionari  che  dimostrano  di  aver
acquisito il credito  di  imposta  e  che  siano  in  possesso  della
seguente documentazione, relativa alle opere che hanno  originato  il
credito di imposta,  le  cui  spese  detraibili  sono  oggetto  delle
opzioni di cui al comma 1: 
      a) titolo edilizio abilitativo degli  interventi,  oppure,  nel
caso di  interventi  in  regime  di  edilizia  libera,  dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi  dell'articolo  47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
in cui sia indicata la data di inizio  dei  lavori  ed  attestata  la
circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti  in
essere rientrano tra quelli  agevolabili,  pure  se  i  medesimi  non
necessitano di alcun titolo abilitativo,  ai  sensi  della  normativa
vigente; 
      b)  notifica  preliminare  dell'avvio  dei  lavori  all'azienda
sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi  per  i  quali  tale
notifica non e' dovuta in base alla normativa vigente,  dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi  dell'articolo  47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
che attesti tale circostanza; 
      c) visura catastale ante  operam  dell'immobile  oggetto  degli
interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti,  domanda
di accatastamento; 
      d) fatture, ricevute o altri  documenti  comprovanti  le  spese
sostenute, nonche' documenti attestanti  l'avvenuto  pagamento  delle
spese medesime; 
      e) asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei  requisiti
tecnici degli  interventi  e  di  congruita'  delle  relative  spese,
corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate  dai
tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e  deposito
presso i competenti uffici; 
      f)  nel  caso  di  interventi  su  parti  comuni   di   edifici
condominiali, delibera condominiale  di  approvazione  dei  lavori  e
relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini; 
      g)  nel  caso  di  interventi  di  efficienza  energetica,   la
documentazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere  a),  c)  e
d), del decreto del Ministro dello sviluppo  economico,  di  concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente  e  della
tutela del territorio  e  del  mare  e  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  del  6  agosto  2020,  recante  "Requisiti  tecnici   per
l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione  energetica
degli edifici - cd. Ecobonus", pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale
della Repubblica italiana n. 246 del 5 ottobre 2020, oppure, nel caso
di interventi per i quali uno  o  piu'  dei  predetti  documenti  non
risultino  dovuti  in  base  alla  normativa  vigente,  dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi  dell'articolo  47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
che attesti tale circostanza; 
      h) visto di conformita' dei dati relativi  alla  documentazione
che attesti la sussistenza dei presupposti  che  danno  diritto  alla
detrazione sulle spese sostenute per le opere,  rilasciato  ai  sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  dai
soggetti indicati all'articolo 3, comma  3,  lettere  a)  e  b),  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza  fiscale  dei
centri costituiti dai soggetti di  cui  all'articolo  32  del  citato
decreto legislativo n. 241 del 1997; 
      i) un'attestazione rilasciata dai  soggetti  obbligati  di  cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,  che
intervengono  nelle  cessioni  comunicate  ai  sensi   del   presente
articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli  articoli
35 e 42 del decreto legislativo n. 231 del 2007. 
  6-ter. L'esclusione di cui al comma 6-bis opera anche con  riguardo
ai  soggetti,  diversi  dai  consumatori  o  utenti,  come   definiti
dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di  cui
al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206,  che  acquistano  i
crediti di imposta da una banca, o da altra societa' appartenente  al
gruppo bancario della medesima banca, con la quale abbiano  stipulato
un contratto di conto corrente, facendosi rilasciare una attestazione
di possesso, da parte della banca o della diversa societa' del gruppo
cedente, di tutta la documentazione di cui al comma 6-bis, lettere da
a) a i). 
  6-quater. Il mancato possesso di parte della documentazione di  cui
al comma 6-bis non costituisce, da  solo,  causa  di  responsabilita'
solidale per dolo o  colpa  grave  del  cessionario,  il  quale  puo'
fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravita'
della negligenza. Sull'ente  impositore  grava  l'onere  della  prova
della sussistenza dell'elemento soggettivo del  dolo  o  della  colpa
grave del cessionario, ai fini della contestazione del  concorso  del
cessionario nella violazione e della sua responsabilita' solidale  ai
sensi del comma 6.  Rimane  ferma  l'applicazione  dell'articolo  14,
comma 1.bis.1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.  50,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.».