IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre
ulteriori e piu' incisive misure per la tutela della finanza pubblica
nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia
edilizia e di definire il perimetro della responsabilita' derivante
dal meccanismo della cessione dei crediti ad essa connessa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 16 febbraio 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo
delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 121 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2020, n. 77
1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1-quater, e' aggiunto il seguente: «1-quinquies.
Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, non possono essere cessionari dei crediti di
imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1,
lettere a) e b).»;
b) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti: «6-bis. Ferme le
ipotesi di dolo di cui al comma 6 il concorso nella violazione che,
ai sensi del medesimo comma 6, determina la responsabilita' in solido
del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, e' in ogni
caso escluso con riguardo ai cessionari che dimostrano di aver
acquisito il credito di imposta e che siano in possesso della
seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il
credito di imposta, le cui spese detraibili sono oggetto delle
opzioni di cui al comma 1:
a) titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel
caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'articolo 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la
circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in
essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non
necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa
vigente;
b) notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'azienda
sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale
notifica non e' dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'articolo 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
che attesti tale circostanza;
c) visura catastale ante operam dell'immobile oggetto degli
interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda
di accatastamento;
d) fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese
sostenute, nonche' documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle
spese medesime;
e) asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti
tecnici degli interventi e di congruita' delle relative spese,
corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai
tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito
presso i competenti uffici;
f) nel caso di interventi su parti comuni di edifici
condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e
relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
g) nel caso di interventi di efficienza energetica, la
documentazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere a), c) e
d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei
trasporti, del 6 agosto 2020, recante "Requisiti tecnici per
l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica
degli edifici - cd. Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana n. 246 del 5 ottobre 2020, oppure, nel caso
di interventi per i quali uno o piu' dei predetti documenti non
risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'articolo 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
che attesti tale circostanza;
h) visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione
che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla
detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato ai sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai
soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei
centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato
decreto legislativo n. 241 del 1997;
i) un'attestazione rilasciata dai soggetti obbligati di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che
intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi del presente
articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli
35 e 42 del decreto legislativo n. 231 del 2007.
6-ter. L'esclusione di cui al comma 6-bis opera anche con riguardo
ai soggetti, diversi dai consumatori o utenti, come definiti
dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che acquistano i
crediti di imposta da una banca, o da altra societa' appartenente al
gruppo bancario della medesima banca, con la quale abbiano stipulato
un contratto di conto corrente, facendosi rilasciare una attestazione
di possesso, da parte della banca o della diversa societa' del gruppo
cedente, di tutta la documentazione di cui al comma 6-bis, lettere da
a) a i).
6-quater. Il mancato possesso di parte della documentazione di cui
al comma 6-bis non costituisce, da solo, causa di responsabilita'
solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale puo'
fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravita'
della negligenza. Sull'ente impositore grava l'onere della prova
della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa
grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso del
cessionario nella violazione e della sua responsabilita' solidale ai
sensi del comma 6. Rimane ferma l'applicazione dell'articolo 14,
comma 1.bis.1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.».