IL MINISTRO PER LE DISABILITA' 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto  l'art.  8,  del  decreto-legge  23  ottobre  1996,  n.  543,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n.  639,
recante «Disposizioni urgenti in materia di ordinamento  della  Corte
dei conti»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.  59»  e,  in  particolare,
l'art. 7, commi 1, 2 e 3 secondo cui il Presidente del Consiglio  dei
ministri individua, con propri decreti, le aree  funzionali  omogenee
da affidare  alle  strutture  in  cui  si  articola  il  Segretariato
generale della Presidenza del Consiglio dei ministri  e  indica,  per
tali  strutture  e  per  quelle  di  cui  si  avvalgono  Ministri   o
Sottosegretari di Stato da lui  delegati,  il  numero  massimo  degli
uffici  e  dei  servizi,  restando  l'organizzazione  interna   delle
strutture  medesime  affidata  alle  determinazioni  del   Segretario
generale  o  dei  Ministri  e  Sottosegretari  delegati,  secondo  le
rispettive competenze; 
  Vista la legge 3 marzo  2009,  n.  18,  e  successive  modifiche  e
integrazioni, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle
Nazioni  Unite  sui  diritti  delle  persone  con  disabilita',   con
protocollo opzionale,  fatta  a  New  York  il  13  dicembre  2006  e
istituzione  dell'Osservatorio  nazionale  sulla   condizione   delle
persone con disabilita'»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
novembre  2010,  recante  «Disciplina  dell'autonomia  finanziaria  e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
ottobre 2018, concernente  l'istituzione  presso  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri della Struttura di missione per  le  politiche
in favore delle persone con disabilita', e, in particolare, l'art. 3,
comma 3, in base al quale la predetta struttura di missione si avvale
di una Segreteria tecnica composta da  non  piu'  di  dieci  esperti,
anche estranei  alla  pubblica  amministrazione,  nominati  ai  sensi
dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
dotati di adeguata professionalita',  di  cui  uno  con  funzioni  di
coordinatore; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
ottobre  2019,  recante  modifiche  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012,  e,  in  particolare,  l'art.
24-quater relativo all'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio  2020,
dell'Ufficio  per  le  politiche  in   favore   delle   persone   con
disabilita', quale struttura generale della Presidenza del  Consiglio
dei ministri, cui e' attribuita,  tra  le  altre,  la  competenza  in
materia di gestione e supporto amministrativo per il funzionamento  e
l'esercizio dei compiti dell'Osservatorio nazionale sulla  condizione
delle persone con disabilita', di cui al comma 5, dell'art. 3,  della
legge 3 marzo 2009, n. 18; 
  Visto il decreto del Segretario generale 24 marzo 2020, concernente
l'organizzazione interna dell'Ufficio  per  le  politiche  in  favore
delle persone con disabilita'; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,   n.   108,   recante
«Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e  snellimento  delle  procedure»  e,  in  particolare,
l'art. 4-bis, comma  1,  che,  al  fine  di  assicurare  un  adeguato
supporto  tecnico  allo   svolgimento   dei   compiti   istituzionali
dell'Osservatorio  nazionale  sulla  condizione  delle  persone   con
disabilita', con specifico riferimento al monitoraggio delle  riforme
in attuazione del Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza  (PNRR),
prevede che la Segreteria tecnica di cui al  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018 costituisce  struttura  ai
sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30  luglio  1999,
n. 303, con durata temporanea superiore a quella del Governo  che  la
istituisce ed e' prorogata fino al completamento del PNRR e  comunque
non oltre il 2026; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
ottobre 2021, il quale, come  previsto  dal  citato  art.  4-bis  del
decreto-legge n. 77 del 2021, ha costituito la struttura di  missione
denominata  «Segreteria  tecnica  per  le  politiche  in  materia  di
disabilita'», la quale opera presso l'Ufficio  per  le  politiche  in
favore delle persone con disabilita',  alle  dirette  dipendenze  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  o  dell'autorita'  politica
delegata in materia di disabilita'; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2022,  n.  36,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante  «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR)» e, in particolare, l'art. 9, comma 3, il quale, al
fine di garantire l'attuazione della delega legislativa di  cui  alla
legge 22 dicembre 2021, n. 227,  ha  autorizzato  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri a incrementare la propria  dotazione  organica
di una posizione dirigenziale di prima  fascia  e  di  due  posizioni
dirigenziali di seconda fascia; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
luglio  2022,  recante  modifiche  al  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e, in particolare, l'art.  1,
comma 2, lettera b), il quale, in attuazione del citato art. 9, comma
3, del decreto-legge n. 36 del 2022, ha modificato l'art.  24-quater,
concernente l'Ufficio per le politiche in favore  delle  persone  con
disabilita', stabilendone l'articolazione in non piu' di un ufficio e
in non piu' di tre servizi; 
  Visto,  altresi',  l'art.  2,  comma  1,  del  citato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 12 luglio 2022, il quale ha
previsto che, entro trenta giorni dalla sua emanazione, sono adottati
i decreti di organizzazione interna dell'Ufficio per le politiche  in
favore delle persone con disabilita' e dell'Ufficio per le  politiche
aerospaziali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21  ottobre  2022,
con il quale la  dott.ssa  Alessandra  Locatelli  e'  stata  nominata
Ministro senza portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
ottobre 2022 con il quale al predetto  Ministro  e'  stato  conferito
l'incarico per le disabilita'; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
novembre 2022 con il quale sono  state  delegate  al  Ministro  senza
portafoglio dott.ssa Alessandra Locatelli le funzioni in  materia  di
disabilita', a decorrere dal 12 novembre 2022; 
  Ritenuto  necessario  provvedere  alla   riorganizzazione   interna
dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita'
di cui all'art. 24-quater del decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 1° ottobre 2012, alla luce delle modifiche apportate dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 luglio 2022; 
  Informate le organizzazioni sindacali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Ufficio per le politiche in favore 
                    delle persone con disabilita' 
 
  1.  Nell'ambito  della  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri,
l'Ufficio autonomo per le  politiche  in  favore  delle  persone  con
disabilita', di seguito denominato  «Ufficio  autonomo»,  costituisce
Ufficio autonomo ed e'  organizzato  secondo  quanto  previsto  negli
articoli seguenti.