La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Istituzione e durata della Commissione
1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per
la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di
inchiesta sul femminicidio, nonche' su ogni forma di violenza di
genere, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta la
relazione conclusiva di cui all'articolo 3, comma 10.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
Il testo dell'art. 82 della Costituzione e' il
seguente: «Art. 82. Ciascuna Camera puo' disporre inchieste
su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i
propri componenti una commissione formata in modo da
rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione
di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli
stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorita'
giudiziaria.».