IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.   2440,   «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924,  n.  827,  «Regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato»; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in  materia
di  federalismo  fiscale,   in   attuazione   dell'art.   119   della
Costituzione»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a
comuni, province,  citta'  metropolitane  e  regioni  di  un  proprio
patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009,  n.
42»; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia»; 
  Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge  n.  69  del  2013,
disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non  oneroso,  in
favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni  dei  beni
immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e  comma  4,
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,  siti  nel  rispettivo
territorio; 
  Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69
del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni  e  agli
enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni  immobili
utilizzati  a  titolo  oneroso  sono  ridotte  in  misura  pari  alla
riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di  cui
al comma 1 e che, qualora  non  sia  possibile  l'integrale  recupero
delle minori entrate per lo Stato  in  forza  della  riduzione  delle
risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a
valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario  ovvero,  se  non
sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
da parte dell'ente interessato; 
  Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30  dicembre  2015,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio  2016,
n. 21; 
  Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2018/3730/DGP-PBD del  19
marzo 2018, n. 8450 del 4 maggio 2021 e n. 20444 del 18 ottobre 2022; 
  Visti i provvedimenti  del  direttore  regionale  dell'Agenzia  del
demanio - Direzione regionale Lombardia riguardanti il  trasferimento
di immobili statali agli enti territoriali della Provincia di Bergamo
(BG): 
    prot.  n.  2015/410  del   26   marzo   2015,   rettificato   con
provvedimento prot. n. 2021/159 del 15 febbraio 2021, con il quale e'
stato trasferito,  a  titolo  gratuito,  al  Comune  di  Almenno  San
Salvatore, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del  decreto-legge  n.
69 del 2013, l'immobile appartenente  al  patrimonio  dello  Stato  e
denominato «ex poligono di tiro a segno»; 
    prot. n. 2015/1138 del 30 luglio 2015, prot. n. 2015/1469 del  29
settembre 2015, prot. n.  2015/695  del  20  maggio  2015,  prot.  n.
2015/692 del 20 maggio 2015, prot. n. 2015/1298 del 7 settembre 2015,
rettificato con provvedimenti prot. n. 2021/151 del 15 febbraio  2021
e prot. n. 2022/2402 del 4 novembre 2022, e prot. n. 2015/1984 del  3
dicembre 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/160 del 15
febbraio 2021, con i quali sono stati trasferiti, a titolo  gratuito,
al Comune di  Bergamo,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,  comma  1,  del
decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio
dello Stato e denominati, rispettivamente, «ex ferrovia  della  Valle
Brembana»; «ex ferrovia della Valle Brembana»; «"Area pertinenziale a
case per i senza tetto, via Leonardo da Vinci", "Terreno in via  XXIV
Maggio", "Porzione di area esterna alla Caserma 'Conca Fiorita',  Via
Bergametti»;  «ex  rifugi  antiaerei»;  «ex  ferrovia   della   Valle
Brembana» e «locale commerciale»; 
    prot.  n.  2015/1296  del  7  settembre  2015,  rettificato   con
provvedimento prot. n. 2021/155 del 15 febbraio 2021, con il quale e'
stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Camerata  Cornello,
ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013,
l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato  e  denominato  «ex
ferrovia della Valle Brembana»; 
    prot.  n.  2015/412  del   26   marzo   2015,   rettificato   con
provvedimento prot. n. 2021/149 del 15 febbraio 2021, con il quale e'
stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Casnigo,  ai  sensi
dell'art.  56-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  n.  69  del  2013,
l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato  e  denominato  «ex
ferrovia della Valle Seriana»; 
    prot.  n.  2015/186  del  18  febbraio  2015,   rettificato   con
provvedimento prot. n. 2021/158 del 15 febbraio 2021, con il quale e'
stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Colzate,  ai  sensi
dell'art.  56-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  n.  69  del  2013,
l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato  e  denominato  «ex
ferrovia della Valle Seriana»; 
    prot.  n.  2015/18  del  14   gennaio   2015,   rettificato   con
provvedimento prot. n. 2021/148 del 15 febbraio 2021, con il quale e'
stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Costa  Volpino,  ai
sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n.  69  del  2013,
l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato  e  denominato  «ex
alveo del fiume Oglio»; 
    prot. n. 2015/185 del 18 febbraio 2015, con  il  quale  e'  stato
trasferito, a titolo gratuito,  al  Comune  di  Gazzaniga,  ai  sensi
dell'art.  56-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  n.  69  del  2013,
l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato  e  denominato  «ex
ferrovia della Valle Seriana»; 
    prot. n. 2015/1139 del 30 luglio 2015 e prot. n. 2015/1140 del 30
luglio 2015, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al
Comune  di  Gorno,  ai  sensi  dell'art.   56-bis,   comma   1,   del
decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio
dello Stato e denominati, rispettivamente, «Casa Campello» e  «Centro
direzionale Campello»; 
    prot.  n.  2015/1981  del  2  dicembre  2015,   rettificato   con
provvedimento prot. n. 2021/154 del 15 febbraio 2021, con il quale e'
stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune  di  Lenna,  ai  sensi
dell'art.  56-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  n.  69  del  2013,
l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato  e  denominato  «ex
ferrovia della Valle Brembana»; 
    prot. n. 2015/411 del 26  marzo  2015,  con  il  quale  e'  stato
trasferito, a titolo gratuito, al  Comune  di  Martinengo,  ai  sensi
dell'art.  56-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  n.  69  del  2013,
l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato  e  denominato  «ex
poligono di tiro a segno»; 
    prot. n. 2015/835 del 22 giugno  2015,  con  il  quale  e'  stato
trasferito, a titolo gratuito, al Comune  di  Ponteranica,  ai  sensi
dell'art.  56-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  n.  69  del  2013,
l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato  e  denominato  «ex
ferrovia della Valle Brembana»; 
    prot. n. 2016/1484 del 24 novembre 2016, con il  quale  e'  stato
trasferito, a titolo gratuito, al Comune di San Giovanni  Bianco,  ai
sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n.  69  del  2013,
l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato  e  denominato  «ex
ferrovia della Valle Brembana»; 
    prot.  n.  2015/1649  del  13  ottobre  2015,   rettificato   con
provvedimento prot. n.  2021/153  del  15  febbraio  2021,  prot.  n.
2015/1647 del 13 ottobre 2015, rettificato con provvedimento prot. n.
2021/152 del 15 febbraio 2021, e prot. n. 2015/1648  del  13  ottobre
2015, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune
di San Pellegrino Terme, ai sensi  dell'art.  56-bis,  comma  1,  del
decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio
dello Stato e denominati, rispettivamente, «ex ferrovia  della  Valle
Brembana», «ex ferrovia della Valle Brembana» e  «ex  ferrovia  della
Valle Brembana»; 
    prot. n. 2015/834 del 22 giugno  2015,  con  il  quale  e'  stato
trasferito, a  titolo  gratuito,  al  Comune  di  Vertova,  ai  sensi
dell'art.  56-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  n.  69  del  2013,
l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato  e  denominato  «ex
ferrovia della Valle Seriana»; 
    prot.  n.  2015/1931  del  24  novembre  2015,  rettificato   con
provvedimento prot. n. 2021/156 del 15 febbraio 2021 con il quale  e'
stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune  di  Zogno,  ai  sensi
dell'art.  56-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  n.  69  del  2013,
l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato  e  denominato  «ex
ferrovia della Valle Brembana»; 
    prot.  n.  2015/2089  del  18  dicembre  2015,  rettificato   con
provvedimenti prot. n. 2021/161 del  15  febbraio  2021  e  prot.  n.
2022/2401 del 4 novembre 2022, prot. n. 2016/565 del 7  giugno  2016,
prot. n. 2016/751 del 7 luglio 2016,  rettificato  con  provvedimento
prot. n. 2021/157 del 15 febbraio  2021,  prot.  n.  2016/564  del  7
giugno 2016 e prot. n. 2016/752 del 7 luglio  2016,  rettificato  con
provvedimento prot. n. 2021/150 del 15 febbraio  2021,  con  i  quali
sono stati trasferiti, a titolo gratuito, alla Provincia di  Bergamo,
ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013,
gli immobili appartenenti al patrimonio  dello  Stato  e  denominati,
rispettivamente, «"Rifugio Palazzo  della  Prefettura,  via  Torquato
Tasso, 8", "ex alveo torrente Cherio, via  Gramsci",  "ex  alveo  del
fiume Serio, strada provinciale ex S.S.  671"»;  «ex  ferrovia  della
Valle Brembana»; «ex ferrovia della Valle  Seriana»;  «ex  alveo  del
fiume Serio» e «ex ferrovia della Valle Brembana e Seriana»; 
  Visti gli articoli 2 e 3 dei  citati  provvedimenti  del  direttore
regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia in
cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili  di  cui
trattasi  erano  utilizzati  a  titolo  oneroso  e  dove   e'   stato
quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali  rivenienti  da
tale utilizzo; 
  Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e'
necessario  operare,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,  comma   7,   del
decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a
qualsiasi titolo ai comuni trasferitari  pari  alla  riduzione  delle
entrate erariali conseguente al trasferimento; 
  Vista la nota dell'Agenzia  del  demanio  prot.  n.  24293  del  22
novembre 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Riduzione delle risorse spettanti 
                 al Comune di Almenno San Salvatore 
 
  1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Almenno San
Salvatore (BG) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione
delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta'  al
medesimo comune dell'immobile  denominato  «ex  poligono  di  tiro  a
segno», meglio individuato nel provvedimento del direttore  regionale
dell'Agenzia del demanio - Direzione  regionale  Lombardia  prot.  n.
2015/410 del 26 marzo 2015, rettificato con  provvedimento  prot.  n.
2021/159  del  15  febbraio  2021,  a  decorrere   dalla   data   del
trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione e' quantificata  in  euro  2.135,88
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito. 
  3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di  Almenno
San Salvatore. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti  ad  euro  16.595,50,  sino  all'anno  2022  compreso,  il
Ministero  dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al
capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  n.  3575/02  entro
l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal  2023,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di euro 2.135,88.