IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, come
modificato dall'art. 7, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2022, n.
36, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 giugno
2022, n. 79, ed in particolare l'art. 31-bis del recante norme per il
potenziamento amministrativo dei comuni e misure a supporto dei
comuni del Mezzogiorno;
Visto in particolare il comma 5 dell'art. 31-bis citato, che
dispone, al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni
con contratto a tempo determinato di personale con qualifica non
dirigenziale in possesso di specifiche professionalita', previste dai
commi 1 e 3 del medesimo art. 31-bis, l'istituzione di un apposito
fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una
dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal
2022 al 2026 e la ripartizione di tali risorse tra i comuni attuatori
dei progetti previsti dal PNRR con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle
esigenze assunzionali.
Considerato che il medesimo comma 5 dell'art. 31-bis prevede, ai
fini della ripartizione delle risorse, che i comuni interessati
comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei ministri, entro il 30 luglio 2022, le esigenze di
personale connesse alla carenza delle professionalita' strettamente
necessarie all'attuazione dei predetti progetti il cui costo non e'
sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli
enti e che il comune beneficiario e' tenuto a riversare ad apposito
capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo
non utilizzato nell'esercizio finanziario;
Considerato che per dare attuazione alla norma e consentire lo
svolgimento di una completa istruttoria, il Dipartimento della
funzione pubblica ha promosso la costituzione di un apposito tavolo
tecnico di coordinamento con il Ministero dell'economia-Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato ed il Ministero dell'interno,
che ha definito i criteri di assegnazione dei contributi e l'iter per
l'erogazione delle risorse e che per il monitoraggio delle esigenze
assunzionali dei comuni ed e' stata altresi' realizzata dallo stesso
Dipartimento una piattaforma web dedicata, attraverso la quale i
comuni nel periodo dal 2 al 31 maggio 2022 hanno potuto comunicare le
esigenze di personale, successivamente integrando via PEC le
informazioni attinenti alla riconducibilita' del finanziamento del
progetto presentato a quelli del PNRR;
Preso atto che tramite la menzionata piattaforma web risultano
pervenute 896 istanze, di cui 831 regolarizzate con la trasmissione,
tramite PEC, della ricevuta di presentazione della domanda rilasciata
dall'applicativo e, di queste, 760 sono state completate con la
documentazione tesa a dimostrare la qualita' di soggetto attuatore di
progetti PNRR;
Tenuto conto che all'esito dell'analisi dei dati e dell'istruttoria
effettuata, tesa a verificare la rispondenza al requisito di legge in
base al quale le amministrazioni richiedenti siano effettivamente
soggetti attuatori di progetti PNRR, sono risultate ammissibili 760
istanze, per un totale di 1.026 unita' di personale richieste,
incluse quelle con rapporto di lavoro a tempo parziale, distinte tra
le categorie di inquadramento D, C e B3, necessarie ai comuni per
l'attuazione dei menzionati progetti;
Tenuto conto altresi' che, ai sensi del comma 1 dell'art. 31-bis
citato, il limite della spesa aggiuntiva ammissibile per le
assunzioni con contratto a tempo determinato di personale con
qualifica non dirigenziale per l'attuazione dei progetti previsti dal
PNRR non puo' essere superiore al valore dato dal prodotto della
media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti
approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia
esigibilita' stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale
distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa allo
stesso decreto-legge n. 152/2021;
Considerato che alle 1.026 unita' di personale richieste, tenuto
conto del richiamato limite della spesa aggiuntiva ammissibile,
corrisponde un costo complessivo di 9.593.409,91 euro per il 2022 e,
in relazione all'estensione prevista dei contratti di lavoro,
18.467.685,48 euro per il 2023, 10.949.633,79 euro per il 2024,
6.604.347,82 euro per il 2025 e 3.030.743,74 euro per il 2026;
Ritenuto, in attuazione del richiamato comma 5 dell'art. 31-bis, di
ripartire le risorse del fondo riconoscendo un costo annuo del
personale, comprensivo degli oneri riflessi a carico delle
amministrazioni e di una quota forfettaria del trattamento economico
accessorio, distinto per categoria di inquadramento giuridico in
riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto funzioni locali e riproporzionato in relazione
alla percentuale di tempo parziale indicata;
Considerato che, in relazione al requisito di professionalita'
previsto dal richiamato art. 31-bis, nell'ambito del tavolo tecnico
di coordinamento sono state ritenute ammissibili ai sensi del comma 5
le assunzioni per le categorie di inquadramento D, C e anche B3, in
considerazione delle caratteristiche organizzative e operative dei
piccoli comuni e della possibilita' riconosciuta dal C.C.N.L., per
comuni privi di posizioni di categoria D, di assegnare posizioni
organizzative di elevata responsabilita' anche a dipendenti
classificati nella categoria B;
Preso atto che, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 5 del sopra
richiamato art. 31-bis sara' necessario provvedere alla verifica
circa l'effettivo e corretto utilizzo dell'importo del contributo da
parte del comune beneficiario ai fini del conseguente riversamento ad
apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre
2022, con il quale il senatore Paolo Zangrillo e' stato nominato
Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore
Paolo Zangrillo e' stato conferito l'incarico per la pubblica
amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
12 novembre 2022, in corso di registrazione, che dispone la delega di
funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione sen. Paolo
Zangrillo;
Di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che nella
seduta del 12 ottobre 2022 ha espresso parere favorevole con
condizioni, che sono state accolte;
Decreta:
Art. 1
Riparto delle risorse del fondo di cui al comma 5 dell'art. 31-bis
del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233
1. Ai sensi dell'art. 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre
2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2021, n. 233, la ripartizione del fondo finalizzato al
concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni con
contratto a tempo determinato di personale con qualifica non
dirigenziale in possesso di specifiche professionalita' previste dai
commi 1 e 3 del medesimo art. 31-bis, e' disposta fra i comuni
attuatori dei progetti previsti dal PNRR indicati nell'elenco di cui
alla tabella 1 allegata al presente decreto che ne costituisce parte
integrante, secondo i seguenti valori riferiti al contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali del 21
maggio 2018:
+----------------+----------------+----------------+----------------+
|C.C.N.L. | | | |
|comparto | | | |
|funzioni locali |Categoria D |Categoria C |Categoria B3 |
+----------------+----------------+----------------+----------------+
|costo annuo del | | | |
|personale |euro 38.000 |euro 35.500 |euro 33.000 |
+----------------+----------------+----------------+----------------+
2. I Comuni beneficiari sono tenuti a trasmettere al Ministero
dell'interno, entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dal 31 marzo
2023 fino al 31 marzo 2027, apposita certificazione con la quale
attestano di aver utilizzato, in qualita' di attuatore dei progetti
previsto dal PNRR, l'importo del contributo nell'esercizio
finanziario riferito all'annualita' precedente e a riversare al
capitolo 3560, capo XIV, art. 3 «Entrate eventuali diverse del
Ministero dell'interno - Recuperi, restituzioni e rimborsi vari»
l'importo non utilizzato, ai sensi del richiamato comma 5 dell'art.
31-bis. Il Ministero dell'interno provvedera' ad erogare annualmente
i contributi ai comuni beneficiari previa verifica, in collaborazione
con il Ministero dell'economia e delle finanze, del permanere del
requisito di soggetto attuatore dei progetti previsti nel PNRR.
3. Con successivo decreto saranno ripartite le economie derivanti
dall'attuazione del presente provvedimento, con le modalita' di cui
all'art. 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 30 dicembre 2022
p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica
amministrazione
Zangrillo
Il Ministro dell'interno
Piantedosi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.
n. 448