IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI di concerto con IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA e con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modifiche, con legge 27 aprile 2022, n. 34, recante: «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali» e, in particolare, l'art. 6, comma 3, della norma, che destina alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attivita' logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, nonche' Eur VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V, risorse finanziarie, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 29,6 milioni di euro, sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 15 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto del componente Ad-Blue necessario per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto; Visto il medesimo art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, che prevede altresi' che «il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto»; Visto il medesimo art. 6, comma 4, della norma sopra citata del 2022, prevede altresi' che «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, con particolare riguardo alle procedure di concessione del credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonche' alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, e, in particolare, gli articoli 61 e 109, comma 5; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'art. 17 che prevede la compensabilita' di crediti e debiti tributari e previdenziali; Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' l'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che dispongono il limite massimo di utilizzo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; Considerata la grave difficolta' in cui versano le imprese di autotrasporto di merci a causa del costante aumento del prezzo non solo del carburante, ma anche del componente Ad blue, per la cui produzione si utilizza il gas metano, difficolta' che richiedono l'attuazione di procedure celeri per il riconoscimento dei rimborsi di cui al citato art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17; Considerato che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, quale ente competente alla gestione delle procedure relative al rimborso delle accise sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dispone di strumenti idonei alla ricezione delle domande delle imprese destinatarie dei predetti rimborsi, utili per le finalita' di cui al presente decreto; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52, ai sensi del quale, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante il «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modifiche e integrazioni» e, in particolare, gli articoli 8 e 9 in materia di registrazione degli aiuti subordinati a una procedura di concessione; Considerata la necessita' di definire i criteri e le modalita' di assegnazione delle predette risorse nel rispetto alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato; Visti gli articoli 107 e 108 del trattato dell'Unione europea; Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e, in particolare, l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta; Considerato che a partire dagli ultimi mesi del 2021, a causa del forte aumento del costo del gas metano, il costo del componente Ad blue ha avuto aumenti considerevoli, incrementando il gia' assai elevato livello della crisi di liquidita' economica della totalita' delle imprese di trasporto su strada di merci, che risulta essere uno dei settori maggiormente colpiti dalla crisi economica per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi delle fonti di energia e che si prevede si protraggano per tutto il corrente anno; Vista la comunicazione della Commissione C (2022) 1890 del 23 marzo 2022 final recante «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» e, in particolare, la sezione 2.1 in materia di «Aiuti di importo limitato»; Considerato che i contributi finanziari di cui al presente decreto costituiscono fattispecie di aiuti di Stato ai sensi e per gli effetti degli articoli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Considerato che nell'ambito dello sforzo complessivo degli Stati membri per affrontare i problemi dovuti alla situazione geopolitica, la comunicazione della Commissione C (2022) 1890 del 23 marzo 2022 final, individua le possibilita' di cui dispongono gli Stati membri ai sensi delle norme dell'UE sugli aiuti di Stato per garantire la liquidita' per le imprese, che si trovano a dover far fronte a difficolta' economiche nel contesto dell'attuale crisi; Considerato che l'aggressione della Russia contro l'Ucraina, le sanzioni imposte dall'UE o dai suoi partner internazionali e le contromisure adottate, ad esempio dalla Russia, hanno creato notevoli incertezze economiche, perturbato i flussi commerciali e le catene di approvvigionamento e provocato aumenti di prezzo eccezionalmente elevati e imprevisti, in particolare per quanto riguarda il gas naturale e l'energia elettrica, ma anche per altri carburanti quale il gasolio e gli additivi per ridurre le emissioni inquinanti, incidendo praticamente su ogni attivita' economica, tra cui senz'altro quella del trasporto merci, che e' pertanto colpita da un grave turbamento economico; Tenuto conto che - ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni, cosi' come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 - si provvede a pubblicare sovvenzioni/liquidazioni sul sito predisposto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili alla voce «Amministrazione trasparente» - «Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici» - «Atti di concessione» - beneficiario; Tenuto conto degli esiti del confronto tenutosi in data 16 giugno 2022 fra le associazioni di categoria dell'autotrasporto di merci su strada e i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, in ordine alla destinazione delle suddette risorse; Valutata la possibilita' di collaborazione con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli per quanto concerne l'organizzazione della piattaforma digitale per la presentazione delle istanze da parte delle imprese e la relativa istruttoria; Considerata la necessita' di definire i criteri e le modalita' di assegnazione del credito d'imposta nel rispetto alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Le disposizioni del presente decreto definiscono i criteri e le modalita' di attuazione della disciplina del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, di cui all'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, finalizzato a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi del componente Ad blue, con particolare riguardo alle procedure di concessione, nel rispetto del limite complessivo di spesa pari ad euro 29.600.000,00 per l'anno 2022, nonche' alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.