IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
                                e con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,  convertito,  con
modifiche, con legge 27 aprile 2022, n. 34, recante: «Misure  urgenti
per il contenimento  dei  costi  dell'energia  elettrica  e  del  gas
naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio
delle politiche industriali» e, in particolare, l'art.  6,  comma  3,
della norma, che destina alle imprese aventi sede  legale  o  stabile
organizzazione  in  Italia,  esercenti  attivita'  logistica   e   di
trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima
generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, nonche'  Eur
VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V, risorse finanziarie, per l'anno
2022, nel limite massimo di spesa di  29,6  milioni  di  euro,  sotto
forma di credito d'imposta nella misura pari al 15  per  cento  delle
spese sostenute, al  netto  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  per
l'acquisto del componente Ad-Blue  necessario  per  la  trazione  dei
predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto; 
  Visto il medesimo art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2022,
n. 17, che prevede altresi' che «il credito d'imposta e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di
cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e  di
cui all'art. 34 della legge 23 dicembre  2000,  n.  388.  Il  credito
d'imposta non concorre alla  formazione  del  reddito  d'impresa  ne'
della  base  imponibile  dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli  61
e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui  redditi  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano
ad oggetto i medesimi costi, a condizione  che  tale  cumulo,  tenuto
conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della
base imponibile dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,
non porti al superamento del costo sostenuto»; 
  Visto il medesimo art. 6, comma 4, della  norma  sopra  citata  del
2022,  prevede  altresi'  che  «Con  decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  di  concerto  con  il
Ministro della transizione ecologica e con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, da adottare entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e  le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui  al  comma  3,  con
particolare  riguardo  alle  procedure  di  concessione  del  credito
d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di  spesa  previsto,
nonche' alla documentazione richiesta, alle condizioni  di  revoca  e
all'effettuazione dei controlli»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917, recante l'approvazione del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, e, in particolare, gli articoli 61 e 109, comma 5; 
  Visto il  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  recante
«Disposizioni in materia di  semplificazione  degli  adempimenti  dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta  sul
valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema  di  gestione
delle dichiarazioni» e, in particolare,  l'art.  17  che  prevede  la
compensabilita' di crediti e debiti tributari e previdenziali; 
  Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244,
nonche'  l'art.  34  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  che
dispongono il limite massimo di utilizzo dei crediti di imposta e dei
contributi compensabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241; 
  Considerata la grave difficolta'  in  cui  versano  le  imprese  di
autotrasporto di merci a causa del costante aumento  del  prezzo  non
solo del carburante, ma anche del componente  Ad  blue,  per  la  cui
produzione si utilizza il  gas  metano,  difficolta'  che  richiedono
l'attuazione di procedure celeri per il riconoscimento  dei  rimborsi
di cui al citato art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2022, n.
17; 
  Considerato che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli,  quale  ente
competente alla gestione delle procedure relative al  rimborso  delle
accise sul gasolio per uso autotrazione utilizzato  nel  settore  del
trasporto di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,
dispone di  strumenti  idonei  alla  ricezione  delle  domande  delle
imprese destinatarie dei predetti rimborsi, utili per le finalita' di
cui al presente decreto; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, l'art. 52, ai sensi del quale, al fine di  garantire  il
rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza  e  di
pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale  in  materia
di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero
gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla
banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo  economico
ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57,  che
assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  31  maggio
2017, n. 115, recante il «Regolamento recante la  disciplina  per  il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato,  ai  sensi
dell'art. 52, comma 6, della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  e
successive modifiche e integrazioni» e, in particolare, gli  articoli
8 e 9 in materia di  registrazione  degli  aiuti  subordinati  a  una
procedura di concessione; 
  Considerata la necessita' di definire i criteri e le  modalita'  di
assegnazione  delle  predette  risorse  nel   rispetto   alle   norme
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato; 
  Visti gli articoli 107 e 108 del trattato dell'Unione europea; 
  Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  recante  disposizioni
urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione
della riscossione tributaria  anche  in  adeguamento  alla  normativa
comunitaria, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2010, n. 73, e, in particolare, l'art. 1,  comma  6,  in  materia  di
procedure di recupero nei casi di utilizzo  illegittimo  dei  crediti
d'imposta; 
  Considerato che a partire dagli ultimi mesi del 2021, a  causa  del
forte aumento del costo del gas metano, il costo  del  componente  Ad
blue ha avuto aumenti  considerevoli,  incrementando  il  gia'  assai
elevato livello della crisi di liquidita' economica  della  totalita'
delle imprese di trasporto su strada di merci, che risulta essere uno
dei settori maggiormente colpiti dalla crisi economica  per  i  costi
aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi delle
fonti di energia e  che  si  prevede  si  protraggano  per  tutto  il
corrente anno; 
  Vista la comunicazione della Commissione C (2022) 1890 del 23 marzo
2022 final recante «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di
Stato a  sostegno  dell'economia  a  seguito  dell'aggressione  della
Russia contro l'Ucraina» e, in particolare, la sezione 2.1 in materia
di «Aiuti di importo limitato»; 
  Considerato che i contributi finanziari di cui al presente  decreto
costituiscono fattispecie di aiuti  di  Stato  ai  sensi  e  per  gli
effetti  degli  articoli  articoli  107  e  108  del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea; 
  Considerato che nell'ambito dello sforzo  complessivo  degli  Stati
membri per affrontare i problemi dovuti alla situazione  geopolitica,
la comunicazione della Commissione C (2022) 1890 del  23  marzo  2022
final, individua le possibilita' di cui dispongono gli  Stati  membri
ai sensi delle norme dell'UE sugli aiuti di Stato  per  garantire  la
liquidita' per le imprese, che  si  trovano  a  dover  far  fronte  a
difficolta' economiche nel contesto dell'attuale crisi; 
  Considerato che l'aggressione della  Russia  contro  l'Ucraina,  le
sanzioni imposte dall'UE o  dai  suoi  partner  internazionali  e  le
contromisure adottate, ad esempio dalla Russia, hanno creato notevoli
incertezze economiche, perturbato i flussi commerciali e le catene di
approvvigionamento e  provocato  aumenti  di  prezzo  eccezionalmente
elevati e imprevisti, in  particolare  per  quanto  riguarda  il  gas
naturale e l'energia elettrica, ma anche per altri  carburanti  quale
il gasolio e  gli  additivi  per  ridurre  le  emissioni  inquinanti,
incidendo  praticamente  su  ogni  attivita'   economica,   tra   cui
senz'altro quella del trasporto merci, che e' pertanto colpita da  un
grave turbamento economico; 
  Tenuto conto che - ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14
marzo  2013,  n.  33,  in  materia  di  trasparenza  delle  pubbliche
amministrazioni, cosi' come modificato  dal  decreto  legislativo  25
maggio    2016,    n.    97    -    si    provvede    a    pubblicare
sovvenzioni/liquidazioni sul sito  predisposto  dal  Ministero  delle
infrastrutture   e   della   mobilita'    sostenibili    alla    voce
«Amministrazione trasparente» -  «Sovvenzioni,  contributi,  sussidi,
vantaggi economici» - «Atti di concessione» - beneficiario; 
  Tenuto conto degli esiti del confronto tenutosi in data  16  giugno
2022 fra le associazioni di categoria dell'autotrasporto di merci  su
strada e i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e  della
mobilita' sostenibili, in ordine  alla  destinazione  delle  suddette
risorse; 
  Valutata la possibilita'  di  collaborazione  con  l'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli  per  quanto  concerne  l'organizzazione  della
piattaforma digitale per la  presentazione  delle  istanze  da  parte
delle imprese e la relativa istruttoria; 
  Considerata la necessita' di definire i criteri e le  modalita'  di
assegnazione  del  credito  d'imposta   nel   rispetto   alle   norme
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto definiscono i criteri e  le
modalita'   di   attuazione   della   disciplina    del    contributo
straordinario, sotto forma di credito d'imposta, di cui  all'art.  6,
comma 3, del decreto-legge 1° marzo  2022,  n.  17,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27  aprile  2022,  n.  34,  finalizzato  a
mitigare gli effetti economici derivanti  dagli  aumenti  eccezionali
dei prezzi del componente Ad  blue,  con  particolare  riguardo  alle
procedure di concessione, nel  rispetto  del  limite  complessivo  di
spesa pari ad  euro  29.600.000,00  per  l'anno  2022,  nonche'  alla
documentazione   richiesta,   alle    condizioni    di    revoca    e
all'effettuazione dei controlli.