IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.   2440,   «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924,  n.  827,  «Regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato»; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in  materia
di  federalismo  fiscale,  in  attuazione  dell'articolo  119   della
Costituzione»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a
comuni, province,  citta'  metropolitane  e  regioni  di  un  proprio
patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009,
n. 42»; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia»; 
  Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge  n.  69  del  2013,
disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non  oneroso,  in
favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni  dei  beni
immobili statali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), e  comma
4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo
territorio; 
  Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69
del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni  e  agli
enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni  immobili
utilizzati  a  titolo  oneroso  sono  ridotte  in  misura  pari  alla
riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di  cui
al comma 1 e che, qualora  non  sia  possibile  l'integrale  recupero
delle minori entrate per lo Stato  in  forza  della  riduzione  delle
risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a
valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario  ovvero,  se  non
sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
da parte dell'ente interessato; 
  Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30  dicembre  2015,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio  2016,
n. 21; 
  Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2018/3730/DGP-PBD del  19
marzo 2018, n. 8450 del 4 maggio 2021 e n. 20444 del 18 ottobre 2022; 
  Visti i provvedimenti  del  direttore  regionale  dell'Agenzia  del
demanio-Direzione regionale Lombardia riguardanti il trasferimento di
immobili statali agli enti territoriali  della  Provincia  di  Varese
(VA): 
    prot. n. 2015/475 del 7 aprile 2015 e prot.  n.  2015/476  del  7
aprile 2015, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al
Comune  di  Gavirate,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,  comma  1,   del
decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio
dello Stato e denominati, rispettivamente,  «Terreno  con  parte  del
fabbricato ivi insistente in fregio al lago  di  Varese,  Oltrona  al
Lago» e «Terreno in Gavirate prospiciente il lago di  Varese  in  via
Monviso n.c. 4»; 
    prot. n. 2016/56 del 4 febbraio  2016,  con  il  quale  e'  stato
trasferito, a titolo gratuito, alla Provincia  di  Varese,  ai  sensi
dell'art.  56-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  n.  69  del  2013,
l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato  e  denominato  «Ex
Ferrovia Luino - Ponte Tresa localita' Luino Creva»; 
  Visti gli artt. 2  e  3  dei  citati  provvedimenti  del  direttore
regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia in
cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili  di  cui
trattasi  erano  utilizzati  a  titolo  oneroso  e  dove   e'   stato
quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali  rivenienti  da
tale utilizzo; 
  Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e'
necessario  operare,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,  comma   7,   del
decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a
qualsiasi titolo ai comuni trasferitari  pari  alla  riduzione  delle
entrate erariali conseguente al trasferimento; 
  Vista la nota dell'Agenzia  del  demanio  prot.  n.  24293  del  22
novembre 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
       Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Gavirate 
 
  1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al  Comune  di  Gavirate
(VA) sono ridotte annualmente in misura  pari  alla  riduzione  delle
entrate  erariali  conseguente  al  trasferimento  in  proprieta'  al
medesimo comune degli immobili  denominati  «Terreno  con  parte  del
fabbricato ivi insistente in fregio al lago  di  Varese,  Oltrona  al
Lago» e «Terreno in Gavirate prospiciente il lago di  Varese  in  via
Monviso n.c. 4», meglio individuati nei provvedimenti  del  direttore
regionale dell'Agenzia  del  demanio-Direzione  regionale  Lombardia,
rispettivamente, prot. n. 2015/475 del  7  aprile  2015  e  prot.  n.
2015/476 del 7 aprile 2015, a decorrere dalla data del trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione e' quantificata  in  euro  3.851,31
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 
  3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione  al  periodo  di  possesso  da  parte  del  Comune  di
Gavirate. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti  ad  euro  29.797,53,  sino  all'anno  2022  compreso,  il
Ministero  dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al
capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  n.  3575/02  entro
l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal  2023,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di euro 3.851,31.