IL MINISTRO 
                     DELL'ECONOMIA DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.   2440,   «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924,  n.  827,  «Regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato»; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in  materia
di  federalismo  fiscale,  in  attuazione  dell'articolo  119   della
Costituzione»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a
comuni, province,  citta'  metropolitane  e  regioni  di  un  proprio
patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009,
n. 42»; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia»; 
  Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge  n.  69  del  2013,
disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non  oneroso,  in
favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni  dei  beni
immobili statali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), e  comma
4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo
territorio; 
  Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69
del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni  e  agli
enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni  immobili
utilizzati  a  titolo  oneroso  sono  ridotte  in  misura  pari  alla
riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di  cui
al comma 1 e che, qualora  non  sia  possibile  l'integrale  recupero
delle minori entrate per lo Stato  in  forza  della  riduzione  delle
risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a
valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario  ovvero,  se  non
sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
da parte dell'ente interessato; 
  Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30  dicembre  2015,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio  2016,
n. 21; 
  Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2018/3730/DGP-PBD del  19
marzo 2018, n. 8450 del 4 maggio 2021 e n. 20444 del 18 ottobre 2022; 
  Visti i provvedimenti  del  direttore  regionale  dell'Agenzia  del
demanio - Direzione regionale Lombardia riguardanti il  trasferimento
di immobili statali agli enti territoriali della Provincia di Cremona
(CR): 
    prot.  n.  2015/370  del   18   marzo   2015,   rettificato   con
provvedimento prot. n. 2021/177 del 16 febbraio 2021, con il quale e'
stato trasferito, a titolo gratuito, al  Comune  di  Casalbuttano  ed
Uniti, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del  decreto-legge  n.  69
del  2013,  l'immobile  appartenente  al  patrimonio  dello  Stato  e
denominato «Porzione  di  fabbricato  ad  uso  abitativo  e  relative
pertinenze in piazza San Giorgio»; 
    prot. n. 2016/227 del 16  marzo  2016,  con  il  quale  e'  stato
trasferito, a  titolo  gratuito,  al  Comune  di  Cremona,  ai  sensi
dell'art.  56-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  n.  69  del  2013,
l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato  «sede
dell'esterno inferiore dell'argine  maestro  di  Po  II  comprensorio
Raffineria Italia, ubicato nel Comune di Cremona, in Piazzale  Caduti
del Lavoro, via Eridano, viale Po»; 
    prot.  n.  2015/461  del  1°   aprile   2015,   rettificato   con
provvedimento prot. n. 2021/175 del 16  febbraio  2021,  e  prot.  n.
2015/333 dell'11 marzo 2015, rettificato con provvedimento  prot.  n.
2021/174 del 16 febbraio 2021, con i quali sono stati  trasferiti,  a
titolo gratuito, al  Comune  di  Pizzighettone,  ai  sensi  dell'art.
56-bis, comma 1, del decreto-legge  n.  69  del  2013,  gli  immobili
appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente,
«Ex centro rieducazione minorenni -  villa  dei  Gerani»  e  «Terreni
costituenti la  cinta  magistrale  sulla  sinistra  dell'Adda  e  sue
dipendenze»; 
  Visti gli artt. 2  e  3  dei  citati  provvedimenti  del  direttore
regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia in
cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili  di  cui
trattasi  erano  utilizzati  a  titolo  oneroso  e  dove   e'   stato
quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali  rivenienti  da
tale utilizzo; 
  Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e'
necessario  operare,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,  comma   7,   del
decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a
qualsiasi titolo ai comuni trasferitari  pari  alla  riduzione  delle
entrate erariali conseguente al trasferimento; 
  Vista la nota dell'Agenzia  del  demanio  prot.  n.  24293  del  22
novembre 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Riduzione delle risorse spettanti 
                 al Comune di Casalbuttano ed Uniti 
 
  1.  Le  risorse  a  qualsiasi  titolo  spettanti   al   Comune   di
Casalbuttano ed Uniti (CR) sono ridotte annualmente  in  misura  pari
alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in
proprieta' al medesimo Comune dell'immobile denominato  «Porzione  di
fabbricato ad uso abitativo  e  relative  pertinenze  in  piazza  San
Giorgio»,  meglio  individuato  nel   provvedimento   del   direttore
regionale dell'Agenzia del demanio -  Direzione  regionale  Lombardia
prot. n. 2015/370 del 18  marzo2015,  rettificato  con  provvedimento
prot. n. 2021/177 del 16 febbraio 2021, a decorrere  dalla  data  del
trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione  e'  quantificata  in  euro  906,62
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito. 
  3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione  al  periodo  di  possesso  da  parte  del  Comune  di
Casalbuttano ed Uniti. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti  ad  euro  7.064,18,  sino  all'anno  2022  compreso,   il
Ministero  dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al
capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  n.  3575/02  entro
l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal  2023,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di euro 906,62.