IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 
 
                                e con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                          E DELLE FINANZE  
 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.  34,  recante:  «Misure
urgenti per il contenimento dei costi dell'energia  elettrica  e  del
gas naturale, per lo sviluppo delle  energie  rinnovabili  e  per  il
rilancio delle politiche industriali» e,  in  particolare,  l'art.  6
comma 5, ai sensi del quale,  «alle  imprese  aventi  sede  legale  o
stabile organizzazione in Italia, esercenti attivita' logistica e  di
trasporto delle merci in  conto  terzi  con  mezzi  di  trasporto  ad
elevata  sostenibilita'  ad  alimentazione   alternativa   a   metano
liquefatto, e' riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite  massimo  di
spesa di 25 milioni di euro, un contributo, sotto  forma  di  credito
d'imposta, nella misura pari al 20 per cento delle  spese  sostenute,
al netto dell'imposta sul valore  aggiunto,  per  l'acquisto  di  gas
naturale liquefatto utilizzato per la trazione  dei  predetti  mezzi,
comprovato mediante le relative fatture d'acquisto»; 
  Visto il medesimo comma 5 dell'art. 6 del  decreto-legge  1°  marzo
2022, n. 17, nel quale  si  dispone  che  «Il  credito  d'imposta  e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai  sensi  dell'art.  17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241  senza  l'applicazione
dei limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il
credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito  d'impresa
ne' della base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli  61
e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui  redditi  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano
ad oggetto i medesimi costi, a condizione  che  tale  cumulo,  tenuto
conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della
base imponibile dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,
non porti al superamento del costo sostenuto»; 
  Visto il comma 6, del citato art. 6 del  decreto-legge  n.  17  del
2022, ai sensi del quale si prevede che  «Con  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di  concerto  con
il  Ministro  della  transizione  ecologica   e   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i
criteri e le modalita' di attuazione delle  disposizioni  di  cui  al
comma 5, con particolare riguardo alle procedure di  concessione  del
credito d'imposta, anche ai fini del rispetto  del  limite  di  spesa
previsto, nonche' alla documentazione richiesta, alle  condizioni  di
revoca e all'effettuazione dei controlli»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917, recante l'approvazione del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, e, in particolare, gli articoli 61 e 109, comma 5; 
  Visto il  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  recante
«Disposizioni in materia di  semplificazione  degli  adempimenti  dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta  sul
valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema  di  gestione
delle dichiarazioni» e, in particolare,  l'art.  17  che  prevede  la
compensabilita' di crediti e debiti tributari e previdenziali; 
  Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244,
nonche'  l'art.  34  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  che
dispongono il limite massimo di utilizzo dei crediti di imposta e dei
contributi compensabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, l'art. 52, ai sensi del quale, al fine di  garantire  il
rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza  e  di
pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale  in  materia
di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero
gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla
banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo  economico
ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57,  che
assume la denominazione di «registro nazionale degli aiuti di Stato»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  31  maggio
2017, n. 115, recante il «Regolamento recante la  disciplina  per  il
funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato,  ai  sensi
dell'art. 52, comma 6, della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  e
successive modifiche e integrazioni» e, in particolare, gli  articoli
8 e 9 in materia di  registrazione  degli  aiuti  subordinati  a  una
procedura di concessione; 
  Considerato che la grave difficolta' in cui versano le  imprese  di
autotrasporto di merci a causa del costante aumento  del  prezzo  dei
carburanti ed in particolare del gas  naturale  liquefatto,  richiede
l'attuazione di procedure celeri per il riconoscimento  dei  rimborsi
di cui al citato art. 6 comma 5 del decreto-legge 1° marzo  2022,  n.
17; 
  Considerato che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli,  quale  ente
competente alla gestione delle procedure relative al  rimborso  delle
accise sul gasolio per uso autotrazione utilizzato  nel  settore  del
trasporto di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,
dispone di  strumenti  idonei  alla  ricezione  delle  domande  delle
imprese destinatarie dei predetti rimborsi, utili per le finalita' di
cui al presente decreto; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre  2022,
con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14
novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del
Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri,  reg.  n.  2833,  concernente  l'attribuzione  all'on.  prof.
Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero  dell'economia
e delle finanze; 
  Considerata la necessita' di definire i criteri e le  modalita'  di
assegnazione  delle  predette  risorse  nel   rispetto   alle   norme
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato; 
  Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato dell'Unione europea; 
  Considerato che a partire dagli ultimi mesi del 2021 il gas  metano
ha avuto considerevoli aumenti del costo di  acquisto,  incrementando
il gia' assai elevato livello della  crisi  di  liquidita'  economica
della totalita' delle imprese di trasporto su strada  di  merci,  che
risulta essere uno  dei  settori  maggiormente  colpiti  dalla  crisi
economica per i costi aggiuntivi dovuti  ad  aumenti  eccezionalmente
marcati dei prezzi delle  fonti  di  energia  e  che  si  prevede  si
protraggano per tutto il corrente anno; 
  Vista la comunicazione della Commissione C(2022) 1890 del 23  marzo
2022 final, modificata con la comunicazione  C  280/1  pubblicata  in
data 21 luglio 2022, recante «Quadro temporaneo di crisi  per  misure
di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione
della Russia contro l'Ucraina» e, in particolare, la Sezione  2.4  in
materia  di  «Aiuti  per  i  costi  aggiuntivi  dovuti   ad   aumenti
eccezionalmente marcati dei prezzi del gas  naturale  e  dell'energia
elettrica»; 
  Vista altresi' la comunicazione della Commissione C(2022) 7945  del
28 ottobre 2022 final recante «Quadro temporaneo di crisi per  misure
di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione
della Russia contro l'Ucraina» ed in particolare la  sezione  2.4  in
materia  di  «Aiuti  per  i  costi  aggiuntivi  dovuti   ad   aumenti
eccezionalmente marcati dei prezzi del gas  naturale  e  dell'energia
elettrica»; 
  Dato atto che, ai sensi di quanto stabilito alla sezione  4,  punto
(83)  della  comunicazione  della  Commissione  C(2022)  7945  final,
quest'ultima ha sostituito la precedente comunicazione C(2022)  1890,
modificata con la C 280/1, a far data dal 28 ottobre scorso; 
  Dato atto che con decisione  C(2022)  7356  del  13  ottobre  final
avente ad oggetto: «Aiuti di Stato SA.103752 (2022/N) - TCF - Italia:
Regime di aiuto di emergenza per gli autotrasportatori che utilizzano
gas naturale liquefatto (GNL) come carburante» la Commissione europea
ha  espresso  parere  favorevole   all'applicazione   della   misura,
notificata da questo Ministero in data 15  luglio  2022,  in  vigenza
della comunicazione C(2022) 1890 final modificata con comunicazione C
280/1, rilasciata sulla bozza di decreto interministeriale mai giunto
a perfezionamento; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  maggio   2010,   n.   73,   recante
disposizioni urgenti tributarie  e  finanziarie  di  potenziamento  e
razionalizzazione della riscossione tributaria anche  in  adeguamento
alla normativa comunitaria, e, in particolare, l'art. 1, comma 6,  in
materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei
crediti d'imposta; 
  Vista la sezione 1, punto 3, della comunicazione della  Commissione
C(2022) 7945 del 28  ottobre  2022  final  che  recita:  «Il  mercato
dell'energia ha risentito in modo significativo di questa  situazione
facendo registrare un aumento dei prezzi dell'elettricita' e del  gas
nell'UE. Il rischio di un'aggressione militare  della  Russia  contro
l'Ucraina aveva gia' avuto effetti  sul  mercato  dell'energia  nelle
settimane  precedenti  l'aggressione   fisica.   I   prezzi   elevati
dell'energia hanno un impatto su diversi settori economici,  tra  cui
alcuni di quelli particolarmente colpiti dalla pandemia di  COVID-19,
come i trasporti e il turismo»; 
  Dato atto  che  il  credito  d'imposta  riconosciuto  dal  comma  5
dell'art. 6 del decreto-legge 1° marzo 2022 n.  17,  determinato  nel
20% della spesa sostenuta per l'acquisto  del  gas  naturale  liquido
utilizzato per la trazione dei  veicoli  nella  disponibilita'  delle
imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, non supera  il  50%
della differenza tra il prezzo pagato per il gas naturale  a  partire
dal 1° febbraio 2022 ed il 150% del prezzo unitario pagato  in  media
dall'impresa nel periodo compreso tra il 1° gennaio  2021  ed  il  31
dicembre 2021; 
  Tenuto conto che - ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14
marzo  2013,  n.  33,  in  materia  di  trasparenza  delle  pubbliche
amministrazioni, cosi' come modificato  dal  decreto  legislativo  25
maggio    2016,    n.    97 -    si     provvede     a     pubblicare
sovvenzioni/liquidazioni sul sito  predisposto  dal  Ministero  delle
infrastrutture   e   dei   trasporti   alla   voce   «Amministrazione
trasparente» - «Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici»
- «Atti di concessione» - beneficiario; 
  Valutata la possibilita'  di  collaborazione  con  l'Agenzia  delle
dogane  e  monopoli  per  quanto  concerne   l'organizzazione   della
piattaforma digitale per la  presentazione  delle  istanze  da  parte
delle imprese e la relativa istruttoria; 
  Considerata la necessita' di definire i criteri e le  modalita'  di
assegnazione  del  credito  d'imposta   nel   rispetto   alle   norme
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato attraverso un  nuovo
decreto interministeriale coerente con  citata  ultima  comunicazione
del 28 ottobre n. 7945; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto definiscono i criteri e  le
modalita'   di   attuazione   della   disciplina    del    contributo
straordinario, sotto forma di credito d'imposta, di cui  all'art.  6,
comma 5, del decreto-legge 1° marzo  2022,  n.  17,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27  aprile  2022,  n.  34,  finalizzato  a
mitigare gli effetti economici derivanti  dagli  aumenti  eccezionali
del prezzo del gas naturale liquefatto con particolare riguardo  alle
procedure di concessione, nel rispetto del limite di spesa  previsto,
nonche' alla documentazione richiesta, alle condizioni  di  revoca  e
all'effettuazione dei controlli. 
  2. Le risorse destinate all'attuazione dell'intervento  agevolativo
sono pari a euro 25.000.000 per l'anno 2022.