IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1151/2012  del  Consiglio  del  21
novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli ed
alimentari; 
  Viste le premesse sulle quali e' fondato il predetto regolamento e,
in particolare, quelle relative alle esigenze  dei  consumatori  che,
chiedendo qualita' e prodotti tradizionali, determinano  una  domanda
di prodotti agricoli  o  alimentari  con  caratteristiche  specifiche
riconoscibili,  in  particolare  modo  quelle  connesse   all'origine
geografica; 
  Considerato  che  tali  esigenze  possono  essere  soddisfatte  dai
consorzi  di  tutela  che,  in   quanto   costituiti   dai   soggetti
direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno  un'esperienza
specifica ed una conoscenza approfondita  delle  caratteristiche  del
prodotto; 
  Vista la legge 24 aprile 1998, n.  128,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1995-1997; 
  Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del  1998,
come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526, che individua le  funzioni  per  l'esercizio  delle  quali  i
consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere,
mediante provvedimento di riconoscimento,  l'incarico  corrispondente
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive
modificazioni ed integrazioni, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale -  n.  97  del  27  aprile
2000,  recante  «Disposizioni  generali  relative  ai  requisiti   di
rappresentativita' dei consorzi  di  tutela  delle  denominazioni  di
origine protette  (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche  protette
(IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole  alimentari  e
forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n.
526 del 1999; 
  Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive
modificazioni ed integrazioni, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale -  n.  97  del  27  aprile
2000, recante «Individuazione dei  criteri  di  rappresentanza  negli
organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di  origine
protette (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche  protette  (IGP)»,
emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n.  526  del
1999; 
  Visto il decreto  12  settembre  2000,  n.  410,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  9
del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma
16, della  legge  n.  526/1999,  e'  stato  adottato  il  regolamento
concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle  attivita'  dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero; 
  Visto  il  decreto  12  ottobre  2000  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del  21
novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art.
14, comma 15, lettera d) sono state impartite  le  direttive  per  la
collaborazione dei consorzi di tutela  delle  DOP  e  delle  IGP  con
l'Ispettorato centrale repressione frodi,  ora  Ispettorato  centrale
della  tutela  della  qualita'  e  repressione  frodi  dei   prodotti
agroalimentari (ICQRF), nell'attivita' di vigilanza; 
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n.  297,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «Disposizioni sanzionatorie  in
applicazione  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,   relativo   alla
protezione delle indicazioni geografiche  e  delle  denominazioni  di
origine dei prodotti agricoli e alimentari»; 
  Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010,  n.  7422,  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
istituzionali attribuite ai consorzi di tutela; 
  Visto il decreto dipartimentale del  6  novembre  2012  recante  la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei  consorzi
di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  al  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1904 della Commissione del 7 settembre
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita'  europea  L
228 dell'8 settembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni,
con il quale e' stata registrata la denominazione di origine protetta
«La Bella della Daunia»; 
  Visto il decreto ministeriale del 9 giugno 2004,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
140 del 17 giugno 2004, successivamente rinnovato, con  il  quale  e'
stato attribuito per un triennio al  Consorzio  di  tutela  Oliva  da
Mensa DOP La Bella della Daunia -  Varieta'  Bella  di  Cerignola  il
riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53
della legge 24 aprile 1998, n. 128,  come  modificato  dall'art.  14,
comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «La  Bella
della Daunia»; 
  Visto l'art. 7 del decreto ministeriale  del  12  aprile  2000,  n.
61413 e successive  modificazioni  ed  integrazioni  citato,  recante
disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua  la  modalita'
per   la   verifica   della   sussistenza   del    requisito    della
rappresentativita', effettuata con cadenza triennale,  dal  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Considerato che la condizione richiesta  dall'art.  5  del  decreto
ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive  modificazioni
ed   integrazioni   sopra   citato,   relativa   ai   requisiti    di
rappresentativita' dei consorzi di tutela, e' soddisfatta  in  quanto
il Ministero ha verificato che  la  partecipazione,  nella  compagine
sociale,  dei  soggetti  appartenenti  alla  categoria  «imprese   di
lavorazione» nella filiera  «ortofrutticoli  e  cereali  trasformati»
individuata all'art. 4, lettera c) del medesimo decreto,  rappresenta
almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo
nel periodo significativo di riferimento; 
  Considerato in  particolare  che  la  verifica  predetta  e'  stata
eseguita sulla base  della  dichiarazione  presentata  dal  consorzio
richiedente a mezzo PEC il 14 ottobre 2022, (prot.  Masaf  n.  525605
del 7 ottobre 2022) e della attestazione rilasciata dall'organismo di
controllo Agroqualita' S.p.a. a mezzo PEC il 18 gennaio  2023  (prot.
Masaf n. 31660 del  23  gennaio  2023),  autorizzato  a  svolgere  le
attivita' di controllo sulla denominazione di  origine  protetta  «La
Bella della Daunia»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma  dell'incarico
al Consorzio di tutela Oliva da Mensa DOP La  Bella  della  Daunia  -
Varieta' Bella di Cerignola a svolgere le funzioni indicate  all'art.
53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art.  14,
comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «La  Bella
della Daunia»; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto
ministeriale 9 giugno 2004, al Consorzio di tutela Oliva da Mensa DOP
La Bella della Daunia - Varieta' Bella di Cerignola, con sede  legale
in Cerignola (FG), Strada vicinale San Leonardo n. 16 - c/o Museo Az.
Santo Stefano, a svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della  legge
24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della
legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «La Bella della Daunia». 
  2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle  prescrizioni
indicate nel decreto  ministeriale  9  giugno  2004  e  nel  presente
decreto, puo' essere sospeso con provvedimento  motivato  e  revocato
nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53  della  legge
24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed  integrazioni  e
dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12  aprile  2000,  n.
61413 e 61414 e successive modificazioni ed integrazioni. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione. 
    Roma, 8 febbraio 2023 
 
                                                Il dirigente: Cafiero