L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA 
                         SULLE ASSICURAZIONI 
 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e
integrazioni,  concernente   la   riforma   della   vigilanza   sulle
assicurazioni; 
  Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135,  concernente
disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza  dei  servizi  ai  cittadini   e   recante   l'istituzione
dell'IVASS; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive
modificazioni e integrazioni, recante il Codice  delle  assicurazioni
private; 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  1997,  n.  173,  recante
l'attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e
consolidati delle imprese di assicurazione; 
  Visto il regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, concernente  le
disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di  esercizio
e della relazione semestrale delle  imprese  di  assicurazione  e  di
riassicurazione; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2022,  n.  73,  recante  «Misure
urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla
osta al  lavoro,  Tesoreria  dello  Stato  e  ulteriori  disposizioni
finanziarie e sociali» convertito, con modificazioni, dalla  legge  4
agosto 2022, n. 122, e, in particolare,  l'art.  45,  comma  3-octies
che, considerata l'eccezionale situazione di turbolenza  nei  mercati
finanziari, introduce la facolta' per i soggetti che non  adottano  i
principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla  data
di entrata in vigore del decreto, di valutare i titoli non  destinati
a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al  loro  valore
di  iscrizione   come   risultante   dall'ultimo   bilancio   annuale
regolarmente approvato anziche' al valore di realizzazione desumibile
dall'andamento  del  mercato,  fatta  eccezione  per  le  perdite  di
carattere durevole, nonche' comma 3-novies, che attribuisce all'IVASS
il compito di disciplinare con regolamento le modalita'  attuative  e
applicative di tale facolta', per le imprese del settore assicurativo
di cui all'art. 91, comma 2, del Codice delle assicurazioni private; 
  Visto il decreto-legge 18 novembre 2022, n.  176,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, che  ha  modificato
l'art. 45, comma 3-decies, del decreto-legge 21 giugno 2022,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2022,  n.  122,
prevedendo, in particolare, per le sole imprese di assicurazione,  la
possibilita' di dedurre dall'ammontare della riserva indisponibile la
quota parte, attribuibile agli assicurati, della mancata svalutazione
dei titoli, riferita  all'esercizio  di  bilancio  e  fino  a  cinque
esercizi successivi; 
  Visto  il  regolamento  IVASS  n.   54   del   29   novembre   2023
sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge  28
dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per  l'adozione  di
atti regolamentari e generali dell'Istituto; 
 
                               adotta 
                     il seguente provvedimento: 
 
Indice 
 
  Art. 1 (Modifiche e integrazioni al regolamento IVASS n. 52 del  30
agosto 2022) 
  Art. 2 (Modifiche e integrazioni al regolamento ISVAP n. 38  del  3
giugno 2011) 
  Art. 3 (Pubblicazione) 
  Art. 4 (Entrata in vigore) 
 
                               Art. 1 
 
         Modifiche e integrazioni al regolamento IVASS n. 52 
                         del 30 agosto 2022 
 
  1. L'art. 2, comma 1, e' sostituito come segue: 
    «Ai fini del presente regolamento si intende per: 
      a) "bilancio intermedio": situazione patrimoniale richiesta  da
disposizioni normative o volontariamente predisposta  dall'impresa  a
una data diversa da quella di chiusura del bilancio di esercizio; 
      b) "Codice": il decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.  209,
recante il Codice delle assicurazioni private; 
      c) "commento alla relazione semestrale":  il  commento  di  cui
all'allegato 6 al regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008; 
      d) "data di riferimento": il 31 dicembre per il bilancio, il 30
giugno per la relazione semestrale e la  data  di  chiusura  per  gli
altri bilanci intermedi; 
      e)  "impresa   di   assicurazione   italiana":   l'impresa   di
assicurazione e l'impresa di riassicurazione avente sede  legale  nel
territorio della Repubblica italiana e la sede secondaria  in  Italia
di impresa di assicurazione o di impresa  di  riassicurazione  avente
sede legale in  uno  Stato  terzo,  autorizzata  all'esercizio  delle
assicurazioni o delle operazioni di cui all'art. 2 del codice o della
riassicurazione; 
      f) "nota integrativa": nota integrativa al bilancio d'esercizio
di cui all'allegato 2 al regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008; 
      g) "organo amministrativo": il consiglio di amministrazione  o,
ove non diversamente specificato, nelle imprese che hanno adottato il
sistema di cui all'art. 2409-octies del codice civile,  il  consiglio
di  gestione  ovvero,  per  le  sedi  secondarie,  il  rappresentante
generale; 
      h) "organo  di  controllo":  il  collegio  sindacale  o,  nelle
imprese che hanno adottato  un  sistema  diverso  da  quello  di  cui
all'art.  2380,  comma  1,  del  codice  civile,  il   consiglio   di
sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione; 
      i) "relazione sulla gestione": la relazione di cui all'art.  94
del codice; 
      l) "titoli non durevoli": investimenti in titoli compresi nelle
voci C.III.1 (Azioni e quote), C.III.2  (Quote  di  fondi  comuni  di
investimento) e C.III.3 (Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso)
dello Stato patrimoniale attivo di cui all'allegato 1 al  regolamento
ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, non destinati a permanere durevolmente
nel patrimonio dell'impresa e, come tali, presenti nel portafoglio ad
utilizzo non durevole; 
      m) "ultimo valore approvato": il valore risultante  dall'ultimo
-  rispetto  alla  data  di  riferimento  -  bilancio  di   esercizio
approvato.». 
  2. All'art. 4 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: 
    a) al comma 1, sono soppresse le parole: «Ai fini della redazione
del bilancio o della relazione semestrale,»; 
    b) al comma 8, dopo le parole: «L'impresa che  ha  esercitato  la
facolta' di cui  al  comma  1»  sono  soppresse  le  parole:  «a  una
determinata data di riferimento» e aggiunte  le  seguenti:  «ai  fini
della redazione del bilancio o della relazione semestrale». 
  3. All'art. 5 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: 
    a) al comma 1, dopo le  parole:  «al  netto  del  relativo  onere
fiscale» sono aggiunte le seguenti:  «e  dell'effetto  sugli  impegni
esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di  bilancio  e
fino a cinque esercizi successivi»; 
    b) al comma 3,  dopo  le  parole:  «riserva  indisponibile»  sono
soppresse le parole: «di utili, al netto del relativo onere  fiscale»
e aggiunte le seguenti: «di cui al comma 1»; 
    c) al comma 6, dopo le  parole:  «al  netto  del  relativo  onere
fiscale» sono aggiunte le seguenti:  «e  dell'effetto  sugli  impegni
esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio in corso e fino
a cinque esercizi successivi»; 
    d) dopo il comma 6 sono inseriti  i  seguenti:  «6-bis.  L'organo
amministrativo formula l'eventuale proposta di distribuzione di utili
e di altri elementi patrimoniali, anche sulla base della relazione di
cui all'art. 4, comma 3,  e  ne  attesta  la  compatibilita'  con  il
rispetto dei requisiti di copertura  delle  riserve  tecniche  e  dei
requisiti  patrimoniali,   nonche'   con   gli   impegni   finanziari
prospettici e con l'obiettivo di solvibilita'  individuato  ai  sensi
dell'art. 18 del regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018» e «6-ter.
La disposizione di cui al comma 6-bis si applica anche  nel  caso  in
cui l'impresa predisponga bilanci intermedi». 
  4. All'art. 6, comma 1, dopo le parole: «l'esercizio della facolta'
di  cui  all'art.  4,  comma  1,»  sono  aggiunte  le  seguenti:   «e
l'eventuale  proposta  di  distribuzione  di  dividendi  e  di  altri
elementi patrimoniali di cui all'art. 5, commi 6-bis e 6-ter,».