IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E
DELLA SICUREZZA ENERGETICA
di concerto con
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 recante
«Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per
gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio
greggio e/o di prodotti petroliferi», di seguito indicato «decreto
legislativo n. 249/2012»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, 4 luglio
2019 recante attuazione, ai sensi dell'art. 36, comma 1, della legge
n. 234/2012, della direttiva di esecuzione (UE) 2018/1581 della
Commissione del 19 ottobre 2018, recante modifica della direttiva
2009/119/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di calcolo
degli obblighi di stoccaggio;
Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo
n. 249/12 il quale stabilisce che, al fine di contribuire ed
assicurare la disponibilita' di scorte petrolifere e la salvaguardia
dell'approvvigionamento petrolifero, sono attribuite all'Acquirente
unico S.p.a. anche le funzioni e le attivita' di Organismo centrale
di stoccaggio italiano, di seguito OCSIT;
Visto l'art. 7, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 249/12
il quale stabilisce che gli oneri derivanti dall'istituzione e
dall'espletamento di tutte le funzioni e le attivita' connesse
dell'OCSIT, ad eccezione delle attivita' richieste e finanziate dai
soggetti obbligati di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), dello
stesso decreto sono posti a carico dei soggetti che hanno immesso in
consumo prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4 del
regolamento (CE) n. 1099/2008, modificato con regolamento (CE) n. 147
del 13 febbraio 2013, e da ultimo con regolamento (UE) 2017/2010
della Commissione del 9 novembre 2017, e che l'OCSIT svolge le
funzioni ed attivita', senza fini di lucro con la sola copertura dei
propri costi;
Visto l'art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 249/2012, il
quale dispone che gli oneri ed i costi di cui al precedente comma 4
sono coperti mediante un contributo articolato in una quota fissa e
in una variabile, in funzione delle tonnellate di prodotti
petroliferi immesse in consumo nell'anno precedente, demandando ad un
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dell'ammontare
del contributo nonche' le modalita' ed i termini di accertamento,
riscossione e versamento dei contributi dovuti dai soggetti
obbligati, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT ed
in modo da assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale e
finanziario dell'OCSIT, e che, in prima applicazione del decreto
legislativo n. 249/12, l'ammontare del citato contributo e'
determinato entro il 30 aprile 2013, anche in forma provvisoria e
salvo conguaglio, a carico dei soggetti di cui al comma 4 che abbiano
immesso in consumo nel 2012 almeno centomila tonnellate di prodotti
energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4 del regolamento (CE)
n. 1099/2008 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2013
recante, tra l'altro, le modalita' di determinazione del contributo
per l'anno 2013 e gli anni seguenti;
Considerato il piano dell'OCSIT comunicato da Acquirente unico
S.p.a. al Ministero dello sviluppo economico con nota del 18 luglio
2013 e successivo aggiornamento con nota del 13 settembre 2013, e il
piano finanziario in esso contenuto;
Visto l'atto di indirizzo del 31 gennaio 2014 del Ministro dello
sviluppo economico comunicato ad Acquirente unico S.p.a. al fine
dell'avvio operativo delle attivita' e funzioni dell'OCSIT;
Considerate le informazioni rese da Acquirente unico S.p.a., in
qualita' di OCSIT, con nota del 22 dicembre 2020, ai sensi dell'art.
7, comma 5 del decreto legislativo n. 249/2012, relativamente alla
previsione dei costi per l'operativita' dell'OCSIT per l'anno 2021
(Budget OCSIT 2021);
Considerate le informazioni rese da Acquirente unico S.p.a., in
qualita' di OCSIT, con nota del 15 febbraio 2022, sulla base di
quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 del decreto del 13 novembre
2014 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 7, comma 5
del decreto legislativo n. 249/2012, relativamente al rendiconto
consuntivo dei costi per l'operativita' dell'OCSIT per l'anno 2021
(Consuntivo OCSIT 2021);
Considerate le informazioni rese da Acquirente unico S.p.a., in
qualita' di OCSIT, con nota del 30 novembre 2021, ai sensi dell'art.
7, comma 5 del decreto legislativo n. 249/12, relativamente alla
previsione dei costi per l'operativita' dell'OCSIT per l'anno 2022
(Budget OCSIT 2022);
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica del 3
maggio 2022 di determinazione dei quantitativi complessivi delle
scorte di sicurezza e specifiche di petrolio greggio e/o di prodotti
petroliferi per l'anno scorta 2022 che, ai sensi dell'art. 9, comma 6
del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, assegna all'OCSIT
un obbligo di detenzione di scorte specifiche pari a numero ventidue
giorni;
Considerata la necessita' di definire, con il decreto ministeriale
di cui al citato art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 249/12,
l'ammontare del contributo in forma provvisoria, salvo conguaglio,
anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT per l'anno
2022 e che tale contributo e' di titolarita' dell'OCSIT stesso;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 gennaio
2022 recante la determinazione dei contributi a conguaglio per l'anno
2020 e provvisorio per l'anno 2021 all'Organismo centrale di
stoccaggio italiano (OCSIT) e relative modalita' di versamento per
l'effettuazione delle funzioni in materia di scorte petrolifere ai
sensi del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249;
Visto la legge 22 aprile 2021, n. 55 di conversione in legge del
decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri che all'art. 2,
comma 2, ha previsto tra i compiti del Ministero della transizione
ecologica quelli della «gestione delle scorte energetiche nonche'
predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica»;
Visto il decreto-legge dell'11 novembre 2022, n. 173, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre
2022, n. 264, ed in particolare l'art. 1, «Modifiche all'art. 2 del
decreto legislativo n. 300/1999», con il quale e' stata modificata la
seguente denominazione: «Il Ministero della transizione ecologica
(MITE)» sara' adesso denominato «Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica»;
Considerato che la competenza sulla «gestione delle scorte
energetiche nonche' predisposizione ed attuazione dei piani di
emergenza energetica» rientra tra quelle della direzione generale
infrastrutture e sicurezza, del Dipartimento energia, del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Ritenuto opportuno dover stabilire con un unico decreto
interministeriale sia le modalita' di pagamento e/o restituzione del
contributo ai soggetti obbligati, a conguaglio per il 2021, sia le
modalita' di determinazione dell'ammontare provvisorio del contributo
2022;
Decreta:
Art. 1
Determinazione dell'ammontare
a conguaglio del contributo 2021
1. Il costo per l'operativita' dell'OCSIT per l'anno 2021, ai sensi
dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.
249, e' determinato a consuntivo nella misura di 53.321.080 euro. Al
fine di garantire il principio di equilibrio economico, patrimoniale
e finanziario dell'OCSIT di cui al citato comma 5, il contributo e' a
diretta copertura di tutte le tipologie di oneri e costi di cui
all'art. 7, comma 4 del citato decreto legislativo, cosi' come
identificate per natura a bilancio.
2. Per l'anno 2021 il contributo corrisposto in via provvisoria ad
OCSIT, che e' ammontato a 64.952.000 euro, risulta essere superiore
al contributo complessivo dovuto per un valore di 11.630.920 euro,
somma che sara' pertanto oggetto di conguaglio a favore dei soggetti
obbligati.
3. Il contributo complessivo, compreso il conguaglio, per l'anno
2021 e' cosi' ripartito tra i soggetti obbligati:
a) quota fissa pari a 50 euro per ciascun soggetto obbligato;
b) quota variabile pari a 1,505470 euro per ogni tonnellata di
prodotti petroliferi immessa in consumo nell'anno 2020 da ciascun
soggetto obbligato.
4. L'OCSIT, ai sensi del comma 4 dell'art. 7 del decreto
legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, provvede a ripartire il costo a
consuntivo dell'anno 2021 tra tutti i soggetti, che hanno immesso in
consumo nell'anno 2020 prodotti energetici di cui all'allegato A,
capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive
modificazioni.
5 L'OCSIT, nell'effettuare la ripartizione di cui al comma 3,
provvede alla richiesta di pagamento della rata a saldo e alla
restituzione della eventuale differenza tra contributo versato a
titolo provvisorio e contributo dovuto a titolo di consuntivo, per
l'anno 2021, in una unica rata, entro trenta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.