IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto l'art. 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre
2014, n. 175 e i relativi decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, concernente la trasmissione dei dati delle spese sanitarie
al Sistema tessera sanitaria (Sistema TS) per la predisposizione, da
parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi
precompilata;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 9
maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 115 del 18 maggio 2019, il quale, all'art. 9, provvede
alla modifica dei termini per l'esercizio dell'opposizione, da parte
dell'assistito, di cui all'art. 3, comma 4, del citato decreto del 31
luglio 2015 e successive modificazioni, prevedendo che:
l'assistito possa accedere al Sistema TS dal 9 febbraio all'8
marzo dell'anno successivo al periodo di imposta di riferimento ai
fini dell'esercizio dell'opposizione per le proprie spese sanitarie;
resta fermo che in caso di errata trasmissione dei dati delle
spese sanitarie e delle spese veterinarie per ottenere i benefici di
cui all'art. 3, comma 5-bis, secondo periodo, del decreto legislativo
21 novembre 2014, n. 175, la trasmissione dei dati corretti va
effettuata, per le spese sanitarie e veterinarie, entro i cinque
giorni successivi alla scadenza di invio;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19
ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 270 del 29 ottobre 2020, come modificato dal decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze del 27 dicembre 2022, il
quale prevede al comma 1 dell'art. 7 che la trasmissione dei dati
delle spese sostenute per l'anno 2022 e' effettuata:
entro il 30 settembre 2022, per le spese sostenute nel primo
semestre dell'anno 2022;
entro il 31 gennaio 2023, per le spese sostenute nel secondo
semestre dell'anno 2022;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n.
43425 del 15 febbraio 2023 concernente la proroga della scadenza di
invio al 22 febbraio 2023 per le spese sostenute:
nel secondo semestre dell'anno 2022;
per le spese sostenute nell'intero anno 2022, per i soli soggetti
di cui all'art. 1, comma 1, lettere f) e g) del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016;
Considerato che risulta necessario modificare il citato decreto 19
ottobre 2020 del Ministero dell'economia e delle finanze e successive
modificazioni, in coerenza con quanto disposto dal provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate n. 43425 del 15 febbraio 2023;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Sistema TS», il sistema informativo realizzato dal Ministero
dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto
dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008;
b) «decreto 19 ottobre 2020»: decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze del 19 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 270 del 29 ottobre 2020 e
successive modificazioni.