IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli  ufficiali  e  alle
altre attivita' ufficiali  effettuati  per  garantire  l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,  delle  norme  sulla
salute e sul benessere degli  animali,  sulla  sanita'  delle  piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica  dei  regolamenti
(CE) n. 999/ 2001, (CE) n.  396/2005,  (CE)  n.  1069/2009,  (CE)  n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e  (UE)
2016/2031 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  dei  regolamenti
(CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e  delle  direttive
98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE,  2008/119/  CE  e  2008/120/CE  del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)  n.  854/2004  e  (CE)  n.
882/2004  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  le  direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE  e
97/78/CE del  Consiglio  e  la  decisione  92/438/CEE  del  Consiglio
(regolamento sui controlli ufficiali) e successive  modificazioni  ed
integrazioni ed integrazioni e  pertinenti  regolamenti  delegati  ed
esecutivi; 
  Visto il regolamento (UE) n. 848 /2018 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 30 maggio 2018 relativo  alla  produzione  biologica  e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il  regolamento
(CE)  n.  834/2007  del  Consiglio  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni ed integrazioni e  pertinenti  regolamenti  delegati  ed
esecutivi; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove  norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  del  18  maggio  2001,   n.   228,
«Orientamento  e  modernizzazione  del  settore  agricolo,  a   norma
dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57», e in particolare l'art.
13, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 499, della legge del  27
dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il  triennio  2018-2020»,
lettera h), che definisce i distretti biologici o biodistretti come i
territori  per  i   quali   agricoltori   biologici,   trasformatori,
associazioni  di  consumatori  o  enti  locali  abbiano  stipulato  e
sottoscritto protocolli per la diffusione  del  metodo  biologico  di
coltivazione, per la sua divulgazione nonche' per il  sostegno  e  la
valorizzazione della gestione sostenibile anche di attivita'  diverse
dall'agricoltura; 
  Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n.  33  concernente
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni»; 
  Vista la legge del 9 marzo 2022, n. 23 recante «Disposizioni per la
tutela, lo sviluppo e la competitivita'  della  produzione  agricola,
agroalimentare  e  dell'acquacoltura  con  metodo  biologico»  e   in
particolare l'art. 13 «Distretti biologici»; 
  Vista la legge del 1° aprile 2022, n. 30, sulle piccole  produzioni
agroalimentari di origine locale e la legge n. 61 del 17 maggio  2022
per la  valorizzazione  e  la  promozione  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari a chilometro zero  e  provenienti  da  filiera  corta,  in
relazione all'obiettivo  individuato  dall'art.  4,  lettera  f)  del
regolamento (UE) n. 848/2018; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo
2020, n. 53 «Regolamento recante modifica del decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n.  179,  concernente  la
riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali»; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  21  ottobre
2022, con cui l'On. Francesco Lollobrigida e' stato nominato Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  31  ottobre
2022,  con  il  quale  il  sig.  Luigi  D'Eramo  e'  stato   nominato
Sottosegretario  di  Stato  alle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» e, in particolare, l'art. 3, che dispone che il «Ministero
delle  politiche  agricole  alimentari   e   forestali»   assuma   la
denominazione  di  «Ministero  dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare e delle foreste»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle  foreste  24  novembre  2022,  n.  603905  recante
«Delega  di  attribuzioni  del   Ministro   dell'agricoltura,   della
sovranita' alimentare e delle foreste, per taluni atti di  competenza
dell'amministrazione,  al  Sottosegretario  di  Stato,   sig.   Luigi
D'Eramo» e, in particolare all'art. 1 e' previsto che  sono  delegate
al Sottosegretario di Stato, sig. Luigi D'Eramo, le funzioni relative
all'agricoltura biologica, unitamente alla firma dei relativi atti  e
provvedimenti; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  2049  del  1°  febbraio  2012:
«Disposizioni per  l'attuazione  del  regolamento  di  esecuzione  n.
426/11 e la gestione informatizzata della notifica di  attivita'  con
metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del regolamento  (CE)  n.  834
del Consiglio del 28 giugno 2007  e  successive  modifiche,  relativo
alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici,
che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/1991»; 
  Considerate le finalita' dei distretti biologici elencate  all'art.
13, comma 5 della legge n. 23/2022; 
  Considerato  che  tra  gli  obiettivi  generali  della   produzione
biologica, ai sensi dell'art. 4, lettera f), del regolamento (UE)  n.
848/2018, e' anche individuata la promozione delle filiere corte e la
produzione locale nelle varie zone dell'Unione,  cosi'  come  tra  le
finalita' dei distretti biologici, ai sensi della legge  n.  23/2022,
nell'art. 13, comma 5, alla lettera f), e' individuata la  promozione
di una maggiore diffusione e  valorizzazione  a  livello  locale  dei
prodotti biologici nonche', alle lettere d) ed  e)  lo  sviluppo,  la
valorizzazione e la  promozione  dei  processi  di  preparazione,  di
trasformazione, di commercializzazione e vendita diretta dei prodotti
biologici; 
  Considerato che  costituiscono  i  distretti  biologici  i  sistemi
produttivi   locali,   anche   di   carattere   interprovinciale    o
interregionale,  a  spiccata  vocazione  agricola  nei  quali   siano
significativi: a) la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e
la preparazione alimentare, all'interno  del  territorio  individuato
dal biodistretto, di prodotti biologici conformemente alla  normativa
vigente in materia; b) la produzione primaria biologica  che  insiste
in  un  territorio   sovracomunale,   ovverosia   comprendente   aree
appartenenti a piu' comuni; 
  Considerato che i distretti biologici si caratterizzano  anche  per
l'integrazione con le altre attivita' economiche  presenti  nell'area
del distretto stesso e per la  presenza  di  aree  paesaggisticamente
rilevanti; 
  Sentito il tavolo tecnico in agricoltura biologica nel corso  della
riunione del 29 settembre 2022; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 21 dicembre 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto disciplina i requisiti e le  condizioni  per
la costituzione e il riconoscimento dei  distretti  biologici  e  dei
biodistretti, come definiti dall'art. 13  della  legge  del  9  marzo
2022, n. 23 recante «disposizioni per la tutela,  lo  sviluppo  e  la
competitivita'   della   produzione   agricola,   agroalimentare    e
dell'acquacoltura  con  metodo  biologico»,  fermo  restando   quanto
previsto dall'art. 13 del decreto legislativo del 18 maggio 2001,  n.
228, «Orientamento e modernizzazione del settore  agricolo,  a  norma
dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57» e successive modifiche; 
  2. Sono fatte salve le normative regionali gia' approvate alla data
dell'entrata in vigore della legge 9 marzo 2022, n. 23.