IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) e successive modificazioni ed integrazioni ed integrazioni e pertinenti regolamenti delegati ed esecutivi; Visto il regolamento (UE) n. 848 /2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni ed integrazioni e pertinenti regolamenti delegati ed esecutivi; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 228, «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57», e in particolare l'art. 13, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 499, della legge del 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», lettera h), che definisce i distretti biologici o biodistretti come i territori per i quali agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali abbiano stipulato e sottoscritto protocolli per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione nonche' per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attivita' diverse dall'agricoltura; Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 concernente «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Vista la legge del 9 marzo 2022, n. 23 recante «Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitivita' della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico» e in particolare l'art. 13 «Distretti biologici»; Vista la legge del 1° aprile 2022, n. 30, sulle piccole produzioni agroalimentari di origine locale e la legge n. 61 del 17 maggio 2022 per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e provenienti da filiera corta, in relazione all'obiettivo individuato dall'art. 4, lettera f) del regolamento (UE) n. 848/2018; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53 «Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con cui l'On. Francesco Lollobrigida e' stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il sig. Luigi D'Eramo e' stato nominato Sottosegretario di Stato alle politiche agricole, alimentari e forestali; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 3, che dispone che il «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» assuma la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste»; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 24 novembre 2022, n. 603905 recante «Delega di attribuzioni del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato, sig. Luigi D'Eramo» e, in particolare all'art. 1 e' previsto che sono delegate al Sottosegretario di Stato, sig. Luigi D'Eramo, le funzioni relative all'agricoltura biologica, unitamente alla firma dei relativi atti e provvedimenti; Visto il decreto ministeriale n. 2049 del 1° febbraio 2012: «Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attivita' con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/1991»; Considerate le finalita' dei distretti biologici elencate all'art. 13, comma 5 della legge n. 23/2022; Considerato che tra gli obiettivi generali della produzione biologica, ai sensi dell'art. 4, lettera f), del regolamento (UE) n. 848/2018, e' anche individuata la promozione delle filiere corte e la produzione locale nelle varie zone dell'Unione, cosi' come tra le finalita' dei distretti biologici, ai sensi della legge n. 23/2022, nell'art. 13, comma 5, alla lettera f), e' individuata la promozione di una maggiore diffusione e valorizzazione a livello locale dei prodotti biologici nonche', alle lettere d) ed e) lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei processi di preparazione, di trasformazione, di commercializzazione e vendita diretta dei prodotti biologici; Considerato che costituiscono i distretti biologici i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola nei quali siano significativi: a) la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare, all'interno del territorio individuato dal biodistretto, di prodotti biologici conformemente alla normativa vigente in materia; b) la produzione primaria biologica che insiste in un territorio sovracomunale, ovverosia comprendente aree appartenenti a piu' comuni; Considerato che i distretti biologici si caratterizzano anche per l'integrazione con le altre attivita' economiche presenti nell'area del distretto stesso e per la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti; Sentito il tavolo tecnico in agricoltura biologica nel corso della riunione del 29 settembre 2022; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2022; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto disciplina i requisiti e le condizioni per la costituzione e il riconoscimento dei distretti biologici e dei biodistretti, come definiti dall'art. 13 della legge del 9 marzo 2022, n. 23 recante «disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitivita' della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico», fermo restando quanto previsto dall'art. 13 del decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 228, «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57» e successive modifiche; 2. Sono fatte salve le normative regionali gia' approvate alla data dell'entrata in vigore della legge 9 marzo 2022, n. 23.