IL MINISTRO 
                            DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista  la  legge  1°  aprile  1981,  n.  121,  recante  il   «Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, concernente «Ordinamento del personale della  Polizia  di  Stato
che espleta funzioni di polizia», e, in  particolare,  la  tabella  A
allegata, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337, recante «Ordinamento del personale della Polizia  di  Stato  che
espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica», e, in  particolare,
la tabella A, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
338, recante «Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari  della
Polizia di Stato», e,  in  particolare,  la  tabella  A  allegata,  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  5  ottobre  2000,  n.  334,  recante
«Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia
di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1 della legge 31 marzo 2000,  n.
78»; 
  Visto il  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto  legislativo  5  ottobre  2018,  n.  126,  recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo  29  maggio
2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma  1,  lettera  a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia  di  riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche»»; 
  Vista la legge 1° dicembre 2018, n. 132,  recante  «Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018,  n.  113,
recante disposizioni urgenti in materia di protezione  internazionale
e  immigrazione,  sicurezza   pubblica,   nonche'   misure   per   la
funzionalita' del Ministero  dell'interno  e  l'organizzazione  e  il
funzionamento  dell'Agenzia  nazionale  per  l'amministrazione  e  la
destinazione dei beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'
organizzata. Delega al Governo in materia di  riordino  dei  ruoli  e
delle carriere del personale delle Forze di  polizia  e  delle  Forze
armate», e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera b); 
  Visto il decreto legislativo 27  dicembre  2019,  n.  172,  recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi  2
e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo  29
maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in  materia  di  revisione
dei ruoli delle Forze di polizia, ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1,
lettera a), della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», e, in particolare: 
      l'art. 1, comma 961, come sostituito dall'art. 17-bis, comma 2,
lettera a), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che  ha  istituito,
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, un fondo con appositi stanziamenti per  la  rideterminazione
degli organici delle Forze di  polizia  e  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco e per l'autorizzazione alle assunzioni straordinarie
delle stesse Forze di polizia, di  cui  ai  commi  961-bis,  961-ter,
961-quater, 961-quinquies, 961-sexies e 961-septies del  citato  art.
1, al fine di potenziare gli interventi di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica ed economico-finanziaria e di  quelli  finalizzati
alla lotta attiva agli incendi boschivi; 
      l'art. 1, comma 961-bis, inserito dall'art.  17-bis,  comma  2,
lettera b), del citato  decreto-legge  n.  36  del  2022,  che,  alle
lettere a), b) e c), per le esigenze di potenziamento degli  organici
della Polizia di Stato, ha  modificato,  rispettivamente,  le  citate
tabelle A allegate ai decreti del Presidente della Repubblica n. 335,
n. 337 e n. 338 del 1982; 
      il citato art. 1, comma  961-bis,  che,  alla  lettera  d),  ha
stabilito che le modifiche alle dotazioni organiche previste  per  le
qualifiche di primo dirigente e di  vice  questore  e  vice  questore
aggiunto, ai sensi della lettera a) del medesimo comma 961-bis, siano
effettuate gradualmente, nei limiti degli stanziamenti di bilancio di
cui al citato comma 961, con decreto  del  Ministro  dell'interno  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  con  cui  e'
conseguentemente   rielaborato,   entro   l'anno   2022,   il   piano
programmatico pluriennale adottato, ai sensi dell'art.  2,  comma  1,
lettere ii), n. 7), e fff), nonche' dall'art. 3, comma 3, del  citato
decreto  legislativo  n.  95  del  2017,  con  decreto  del  Ministro
dell'interno di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  del  20  maggio  2021,  riportandovi  il   complesso   delle
modificazioni delle dotazioni organiche di cui alle lettere  a),  b),
c) e d) del citato comma 961-bis; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze del 20 maggio  2021,  adottato
ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettere ii), n. 7), e fff), e  3,
comma 3, del decreto legislativo n. 95 del  2017,  recante  il  piano
programmatico pluriennale per la revisione, entro il 1° gennaio 2027,
della dotazione organica complessiva della carriera dei funzionari di
Polizia, della carriera dei funzionari tecnici di Polizia e del ruolo
degli ispettori, nonche' la revisione della  dotazione  organica  dei
ruoli dei sovrintendenti, dei sovrintendenti tecnici e degli agenti e
assistenti tecnici della Polizia di Stato; 
  Attesa la necessita' di dare attuazione, entro il 31 dicembre 2022,
al predetto art. 1, comma 961-bis, lettera d), della citata legge  n.
234 del 2021; 
  Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia  di
Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto stabilisce, nei limiti degli stanziamenti di
bilancio di cui all'art. 1, comma 961, della legge 30 dicembre  2021,
n.  234,  e  successive  modificazioni,  le  modalita'  graduali   di
incremento delle dotazioni organiche previste per  le  qualifiche  di
primo dirigente, di vice questore e di vice questore  aggiunto  della
carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni
di polizia, ai sensi del successivo comma 961-bis, lettere a)  e  d),
primo periodo. 
  2. In conseguenza  delle  modificazioni  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo e ai sensi dell'art. 1, comma 961-bis, lettera  d),
secondo periodo, della legge n. 234 del  2021,  il  presente  decreto
rielabora il piano programmatico pluriennale adottato con decreto del
Ministro dell'interno di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze del 20  maggio  2021,  riportando  il  complesso  delle
modificazioni delle dotazioni organiche stabilite dalle  lettere  a),
b), c) e d), primo periodo, dell'art. 1, comma 961-bis,  della  legge
n. 234 del 2021.