IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,   n.   2440   «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio  1924,  n.  827  «Regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato»; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in  materia
di  federalismo  fiscale,   in   attuazione   dell'art.   119   della
Costituzione»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 «Legge  di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 «Attribuzione  a
comuni, province,  citta'  metropolitane  e  regioni  di  un  proprio
patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009,  n.
42»; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 «Disposizioni urgenti
per il rilancio dell'economia»; 
  Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge  n.  69  del  2013,
disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non  oneroso,  in
favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni  dei  beni
immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e),  e  comma  4
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,  siti  nel  rispettivo
territorio; 
  Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69
del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni  e  agli
enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni  immobili
utilizzati  a  titolo  oneroso  sono  ridotte  in  misura  pari  alla
riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di  cui
al comma 1 e che, qualora  non  sia  possibile  l'integrale  recupero
delle minori entrate per lo Stato  in  forza  della  riduzione  delle
risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a
valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario  ovvero,  se  non
sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
da parte dell'ente interessato; 
  Visto l'art. 10, comma 6-bis del decreto-legge 30 dicembre 2015, n.
210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016,  n.
21; 
  Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2018/3730/DGP-PBD del  19
marzo 2018, n. 8450 del 4 maggio 2021 e n. 20444 del 18 ottobre 2022; 
  Visti i provvedimenti  del  direttore  regionale  dell'Agenzia  del
demanio - Direzione regionale Lombardia riguardanti il  trasferimento
di immobili statali agli enti territoriali della Provincia  di  Lecco
(LC): 
    prot. n. 2015/405 del 26  marzo  2015,  con  il  quale  e'  stato
trasferito,  a  titolo  gratuito,  al  Comune  di  Colico,  ai  sensi
dell'art.  56-bis,  comma  1  del  decreto-legge  n.  69  del   2013,
l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato  «area
a verde prospiciente il lago di Como ramo di Lecco nei  pressi  della
passeggiata denominata passeggiata Marinai d'Italia»; 
    prot. n. 2015/1995 del 3 dicembre 2015, con  il  quale  e'  stato
trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Lecco, ai sensi dell'art.
56-bis,  comma  1  del  decreto-legge  n.  69  del  2013,  l'immobile
appartenente  al  patrimonio  dello  Stato  e  denominato  «area  con
soprastanti edifici industriali Metallurgica»; 
  Visti gli articoli 2 e 3 dei  citati  provvedimenti  del  direttore
regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia in
cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili  di  cui
trattasi  erano  utilizzati  a  titolo  oneroso  e  dove   e'   stato
quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali  rivenienti  da
tale utilizzo; 
  Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e'
necessario  operare,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,   comma   7   del
decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a
qualsiasi titolo ai comuni trasferitari  pari  alla  riduzione  delle
entrate erariali conseguente al trasferimento; 
  Vista la nota dell'Agenzia  del  demanio  prot.  n.  24293  del  22
novembre 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
        Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Colico 
 
  1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Colico (LC)
sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle  entrate
erariali conseguente  al  trasferimento  in  proprieta'  al  medesimo
comune dell'immobile denominato «area a verde prospiciente il lago di
Como  ramo  di  Lecco  nei  pressi   della   passeggiata   denominata
passeggiata Marinai d'Italia», meglio individuato  nel  provvedimento
del  direttore  regionale  dell'Agenzia  del  demanio   -   Direzione
regionale Lombardia prot. n. 2015/405 del 26 marzo 2015, a  decorrere
dalla data del trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione  e'  quantificata  in  euro  309,00
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito. 
  3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Colico. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti  ad  euro  2.400,89,  sino  all'anno  2022  compreso,   il
Ministero  dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al
capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  n.  3575/02  entro
l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal  2023,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di euro 309,00.