IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.   2440,   «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924,  n.  827,  «Regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato»; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in  materia
di  federalismo  fiscale,   in   attuazione   dell'art.   119   della
Costituzione»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a
comuni, province,  citta'  metropolitane  e  regioni  di  un  proprio
patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009,  n.
42»; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia»; 
  Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge  n.  69  del  2013,
disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non  oneroso,  in
favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni  dei  beni
immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e  comma  4,
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,  siti  nel  rispettivo
territorio; 
  Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69
del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni  e  agli
enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni  immobili
utilizzati  a  titolo  oneroso  sono  ridotte  in  misura  pari  alla
riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di  cui
al comma 1 e che, qualora  non  sia  possibile  l'integrale  recupero
delle minori entrate per lo Stato  in  forza  della  riduzione  delle
risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a
valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario  ovvero,  se  non
sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
da parte dell'ente interessato; 
  Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30  dicembre  2015,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio  2016,
n. 21; 
  Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2017/6479/DGP-PBD dell'11
maggio 2017 e n. 22323 del 17 dicembre 2021; 
  Visti i provvedimenti  del  direttore  regionale  dell'Agenzia  del
demanio - Direzione regionale Liguria prot. n. 2015/1952 del 3  marzo
2015 e prot. n. 2015/1960 del 3 marzo 2015, con i  quali  sono  stati
trasferiti,  a  titolo  gratuito,  alla  Regione  Liguria,  ai  sensi
dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge  n.  69  del  2013,  gli
immobili  appartenenti  al  patrimonio  dello  Stato  e   denominati,
rispettivamente, «n. 6 magazzini  siti  in  Corso  Italia,  n.  1»  e
«locale uso ufficio»; 
  Visti gli articoli 2 e 3 dei  citati  provvedimenti  del  direttore
regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale  Liguria  in
cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili  di  cui
trattasi  erano  utilizzati  a  titolo  oneroso  e  dove   e'   stato
quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali  rivenienti  da
tale utilizzo; 
  Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e'
necessario  operare,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,  comma   7,   del
decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a
qualsiasi titolo alla regione trasferitaria pari alla riduzione delle
entrate erariali conseguente al trasferimento; 
  Vista la nota dell'Agenzia  del  demanio  prot.  n.  21587  del  28
ottobre 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
       Riduzione delle risorse spettanti alla Regione Liguria 
 
  1. Le risorse a qualsiasi titolo  spettanti  alla  Regione  Liguria
sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle  entrate
erariali conseguente al trasferimento  in  proprieta'  alla  medesima
regione degli immobili denominati  «n.  6  magazzini  siti  in  Corso
Italia,  n.  1»  e  «locale  uso  ufficio»,  meglio  individuati  nei
provvedimenti del direttore  regionale  dell'Agenzia  del  demanio  -
Direzione regionale Liguria, rispettivamente, prot. n. 2015/1952  del
3 marzo 2015 e prot. n. 2015/1960 del 3 marzo 2015, a decorrere dalla
data del trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione e' quantificata in  euro  10.143,84
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 
  3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione al periodo di possesso da parte della Regione Liguria. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti  ad  euro  79.455,45,  sino  all'anno  2022  compreso,  il
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  provvede  al
versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del  bilancio  dello
Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal 2023, il Dipartimento della Ragioneria  generale
dello Stato provvede a versare annualmente al  capitolo  dell'entrata
del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 10.143,84.