IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.   2440,   «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924,  n.  827,  «Regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato»; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in  materia
di  federalismo  fiscale,   in   attuazione   dell'art.   119   della
Costituzione»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a
comuni, province,  citta'  metropolitane  e  regioni  di  un  proprio
patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009,  n.
42»; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia»; 
  Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge  n.  69  del  2013,
disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non  oneroso,  in
favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni  dei  beni
immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e  comma  4,
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,  siti  nel  rispettivo
territorio; 
  Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69
del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni  e  agli
enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni  immobili
utilizzati  a  titolo  oneroso  sono  ridotte  in  misura  pari  alla
riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di  cui
al comma 1 e che, qualora  non  sia  possibile  l'integrale  recupero
delle minori entrate per lo Stato  in  forza  della  riduzione  delle
risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a
valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario  ovvero,  se  non
sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
da parte dell'ente interessato; 
  Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30  dicembre  2015,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio  2016,
n. 21; 
  Viste   le    note    dell'Agenzia    del    demanio    prot.    n.
2014/28951/DGPS-DEM-DT del 12 novembre 2014, prot  n.  2015/21939/DGP
del 9 dicembre 2015, prot. n. 2017/6184/DGP-PBD del 5 maggio  2017  e
prot. n. 12562 del 24 giugno 2022; 
  Visto i provvedimenti  del  direttore  regionale  dell'Agenzia  del
demanio-Direzione    regionale    Emilia-Romagna    riguardanti    il
trasferimento di immobili statali ai comuni della Provincia di Reggio
nell'Emilia (RE): 
    prot. n. 2014/20946/BO2 del 15  dicembre  2014,  rettificato  con
provvedimento prot. n. 2021/14729 del 10 settembre 2021, con il quale
e' stato trasferito, a titolo gratuito,  al  Comune  di  Boretto,  ai
sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n.  69  del  2013,
l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato  e  denominato  «Ex
sede ferroviaria Boretto R.E. localita' varie»; 
    prot. n. 2014/20075/BO2 del 1°  dicembre  2014,  rettificato  con
provvedimento prot. n. 2021/14715 del 10 settembre 2021, con il quale
e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune  di  Brescello,  ai
sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n.  69  del  2013,
l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato  e  denominato  «Ex
casa del fascio di Lentigione-Lentigione»; 
    prot. n. 2014/20945/BO2 del 15  dicembre  2014,  rettificato  con
provvedimento prot. n. 2021/14711 del 10 settembre 2021, con il quale
e' stato trasferito, a titolo gratuito,  al  Comune  di  Canossa,  ai
sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n.  69  del  2013,
l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato  «Zone
alluvionali torrente Enza stretta delle Dirotte Carbonizzo»; 
    prot. n. 2014/18162/BO2 del  31  ottobre  2014,  rettificato  con
provvedimento prot. n 2021/14730 del 10 settembre  2021  e  prot.  n.
2014/18158/BO2 del 31 ottobre  2014,  rettificato  con  provvedimento
prot. n. 2021/14712 del 10 settembre 2021, con  i  quali  sono  stati
trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di  Castellarano,  ai  sensi
dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge  n.  69  del  2013,  gli
immobili  appartenenti  al  patrimonio  dello  Stato  e   denominati,
rispettivamente, «Terreni gia' destinati a strada, parcheggi pubblici
e parco - foglio di mappa 42» e «Terreni ad uso strada  pubblica  via
Molino - foglio di mappa 57»; 
    prot. n. 2014/16515/BO2  del  7  ottobre  2014,  rettificato  con
provvedimento prot. n. 2021/14713 del 10 settembre 2021, con il quale
e' stato trasferito, a titolo gratuito, al  Comune  di  Poviglio,  ai
sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n.  69  del  2013,
l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato  e  denominato  «Ex
sede ferroviaria R.E Boretto localita' varie»; 
    prot. n. 2014/16224/BO2  del  2  ottobre  2014,  rettificato  con
provvedimento prot. n. 2021/14722 del 10 settembre 2021, e  prot.  n.
2014/16229/BO2 del 2  ottobre  2014,  rettificato  con  provvedimento
prot. n. 2021/14717 del 10 settembre 2021, con  i  quali  sono  stati
trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di  Reggio  nell'Emilia,  ai
sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n.  69  del  2013,
gli immobili appartenenti al patrimonio  dello  Stato  e  denominati,
rispettivamente,  «Terreno  demaniale  Canalina»  e  «Terreni  a  sud
dell'aeroporto di Villa Ospizio»; 
  Visti gli articoli 2,  2-bis  e  3  dei  citati  provvedimenti  del
direttore  regionale  dell'Agenzia  del  demanio-Direzione  regionale
Emilia-Romagna in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli
immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove  e'
stato  quantificato  l'ammontare   annuo   delle   entrate   erariali
rivenienti da tale utilizzo; 
  Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e'
necessario  operare,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,  comma   7,   del
decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a
qualsiasi titolo ai comuni trasferitari  pari  alla  riduzione  delle
entrate erariali conseguente al trasferimento; 
  Vista la nota dell'Agenzia  del  demanio  prot.  n.  24711  del  25
novembre 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
       Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Boretto 
 
  1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti  al  Comune  di  Boretto
(RE) sono ridotte annualmente in misura  pari  alla  riduzione  delle
entrate  erariali  conseguente  al  trasferimento  in  proprieta'  al
medesimo comune dell'immobile denominato «Ex sede ferroviaria Boretto
R.E. localita'  varie»,  meglio  individuato  nel  provvedimento  del
direttore  regionale  dell'Agenzia  del  demanio-Direzione  regionale
Emilia-Romagna  prot.  n.  2014/20946/BO2  del  15   dicembre   2014,
rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14729  del  10  settembre
2021, a decorrere dalla data del trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione e' quantificata  in  euro  1.466,45
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito. 
  3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Boretto. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti  ad  euro  11.799,90,  sino  all'anno  2022  compreso,  il
Ministero  dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al
capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  n.  3575/02  entro
l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal  2023,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di euro 1.466,45.