IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,   n.   2440   «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio  1924,  n.  827  «Regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato»; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42 «Delega al Governo  in  materia
di  federalismo  fiscale,   in   attuazione   dell'art.   119   della
Costituzione»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 «Legge  di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 «Attribuzione  a
comuni, province,  citta'  metropolitane  e  regioni  di  un  proprio
patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009,  n.
42»; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 «Disposizioni urgenti
per il rilancio dell'economia»; 
  Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge  n.  69  del  2013,
disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non  oneroso,  in
favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni  dei  beni
immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e  comma  4,
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,  siti  nel  rispettivo
territorio; 
  Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69
del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni  e  agli
enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni  immobili
utilizzati  a  titolo  oneroso  sono  ridotte  in  misura  pari  alla
riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di  cui
al comma 1 e che, qualora  non  sia  possibile  l'integrale  recupero
delle minori entrate per lo Stato  in  forza  della  riduzione  delle
risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a
valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario  ovvero,  se  non
sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
da parte dell'ente interessato; 
  Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30  dicembre  2015,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio  2016,
n. 21; 
  Viste   le    note    dell'Agenzia    del    demanio    prot.    n.
2014/28951/DGPS-DEM-DT   del   12    novembre    2014,    prot.    n.
2017/6184/DGP-PBD del 5 maggio 2017 e prot. n. 12562  del  24  giugno
2022; 
  Visti i provvedimenti  del  direttore  regionale  dell'Agenzia  del
demanio  -  Direzione   regionale   Emilia-Romagna   riguardanti   il
trasferimento di immobili statali alla Provincia di Forli-Cesena e ai
comuni della Provincia di Forli-Cesena (FC): 
    prot.  n.  2014/17875  del   28   ottobre   2014   e   prot.   n.
2014/17879/U.O.ST-BO3 del 28 ottobre 2014, con  i  quali  sono  stati
trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Civitella di Romagna,  ai
sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n.  69  del  2013,
gli immobili appartenenti al patrimonio  dello  Stato  e  denominati,
rispettivamente, «ex poligono di tiro a segno Nespoli» e «ampliamento
di strada comunale centro abitato - v. Giovanni XXIII»; 
    prot. n. 2014/14032/U.O.ST-BO3 del 21 agosto 2014, con  il  quale
e' stato trasferito, a titolo gratuito,  al  Comune  di  Galeata,  ai
sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n.  69  del  2013,
l'immobile  appartenente  al  patrimonio  dello  Stato  e  denominato
«fabbricato ex caserma cc Galeata - via 4 novembre n. 8»; 
    prot. n. 2014/17880 del 28 ottobre 2014, con il  quale  e'  stato
trasferito, a titolo gratuito,  al  Comune  di  Predappio,  ai  sensi
dell'art.  56-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  n.  69  del  2013,
l'immobile  appartenente  al  patrimonio  dello  Stato  e  denominato
«Terreno Somalia di Tontola»; 
    prot. n. 2014/17871/U.O.ST-BO3 del 28 ottobre 2014, con il  quale
e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Premilcuore,  ai
sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n.  69  del  2013,
l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato  e  denominato  «ex
stazione corpo forestale Premilcuore»; 
    prot. n. 2014/13602/U.O.ST-BO3 dell'8 agosto 2014, con  il  quale
e'  stato  trasferito,  a  titolo   gratuito,   alla   Provincia   di
Forli-Cesena, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1,  del  decreto-legge
n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello  Stato  e
denominato «Relitto terreno strada provinciale Piavola/Linaro»; 
  Visti gli articoli 2 e 3 dei  citati  provvedimenti  del  direttore
regionale   dell'Agenzia   del   demanio   -   Direzione    regionale
Emilia-Romagna in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli
immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove  e'
stato  quantificato  l'ammontare   annuo   delle   entrate   erariali
rivenienti da tale utilizzo; 
  Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e'
necessario  operare,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,  comma   7,   del
decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a
qualsiasi  titolo  agli  enti  territoriali  trasferitari  pari  alla
riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento; 
  Vista la nota dell'Agenzia  del  demanio  prot.  n.  24711  del  25
novembre 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Riduzione delle risorse spettanti 
                  al Comune di Civitella di Romagna 
 
  1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune  di  Civitella
di  Romagna  (FC)  sono  ridotte  annualmente  in  misura  pari  alla
riduzione delle entrate  erariali  conseguente  al  trasferimento  in
proprieta' al medesimo comune degli immobili denominati «ex  poligono
di tiro a segno Nespoli» e «ampliamento  di  strada  comunale  centro
abitato - v. Giovanni XXIII», meglio  individuati  nei  provvedimenti
del  direttore  regionale  dell'Agenzia  del  demanio   -   Direzione
regionale Emilia-Romagna, rispettivamente, prot. n. 2014/17875 del 28
ottobre 2014 e prot. n. 2014/17879/U.O.ST-BO3 del 28 ottobre 2014,  a
decorrere dalla data del trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione  e'  quantificata  in  euro  781,91
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 
  3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione  al  periodo  di  possesso  da  parte  del  Comune  di
Civitella di Romagna. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti  ad  euro  6.394,52,  sino  all'anno  2022  compreso,   il
Ministero  dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al
capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  n.  3575/02  entro
l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal  2023,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di euro 781,91.