IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»; Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42 «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 «Attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio; Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato; Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21; Viste le note dell'Agenzia del demanio prot. n. 2014/28951/DGPS-DEM-DT del 12 novembre 2014, prot. n. 2017/6184/DGP-PBD del 5 maggio 2017 e prot. n. 12562 del 24 giugno 2022; Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia-Romagna riguardanti il trasferimento di immobili statali alla Provincia di Forli-Cesena e ai comuni della Provincia di Forli-Cesena (FC): prot. n. 2014/17875 del 28 ottobre 2014 e prot. n. 2014/17879/U.O.ST-BO3 del 28 ottobre 2014, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Civitella di Romagna, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «ex poligono di tiro a segno Nespoli» e «ampliamento di strada comunale centro abitato - v. Giovanni XXIII»; prot. n. 2014/14032/U.O.ST-BO3 del 21 agosto 2014, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Galeata, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «fabbricato ex caserma cc Galeata - via 4 novembre n. 8»; prot. n. 2014/17880 del 28 ottobre 2014, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Predappio, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Terreno Somalia di Tontola»; prot. n. 2014/17871/U.O.ST-BO3 del 28 ottobre 2014, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Premilcuore, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «ex stazione corpo forestale Premilcuore»; prot. n. 2014/13602/U.O.ST-BO3 dell'8 agosto 2014, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, alla Provincia di Forli-Cesena, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Relitto terreno strada provinciale Piavola/Linaro»; Visti gli articoli 2 e 3 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia-Romagna in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove e' stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo; Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e' necessario operare, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo agli enti territoriali trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento; Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 24711 del 25 novembre 2022; Decreta: Art. 1 Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Civitella di Romagna 1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Civitella di Romagna (FC) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune degli immobili denominati «ex poligono di tiro a segno Nespoli» e «ampliamento di strada comunale centro abitato - v. Giovanni XXIII», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia-Romagna, rispettivamente, prot. n. 2014/17875 del 28 ottobre 2014 e prot. n. 2014/17879/U.O.ST-BO3 del 28 ottobre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento. 2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 781,91 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Civitella di Romagna. 4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 6.394,52, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso. 5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 781,91.