IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato»;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia
di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della
Costituzione»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilita' e
finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a
comuni, province, citta' metropolitane e regioni di un proprio
patrimonio, in attuazione dell'art. 19, della legge 5 maggio 2009, n.
42»;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia»;
Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013,
disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non oneroso, in
favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni dei beni
immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e comma 4,
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo
territorio;
Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69
del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli
enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni immobili
utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla
riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui
al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero
delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle
risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a
valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non
sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
da parte dell'ente interessato;
Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016,
n. 21;
Viste le note dell'Agenzia del demanio prot. n.
2014/28951/DGPS-DEM-DT del 12 novembre 2014, prot. n.
2017/6184/DGP-PBD del 5 maggio 2017 e prot. n. 12562 del 24 giugno
2022;
Visto il provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del
demanio - Direzione regionale Emilia-Romagna, prot. n.
2014/13069/U.O.ST-BO2 del 30 luglio 2014, rettificato con
provvedimento prot. n. 2021/14718 del 10 settembre 2021, con il quale
e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Salsomaggiore
Terme della Provincia di Parma, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1,
del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al
patrimonio dello Stato e denominato «Terreno alluvionale fra Torrente
Ghiara e Stazione Ferroviaria di Salsomaggiore»;
Visti gli articoli 2 e 3 del citato provvedimento del direttore
regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale
Emilia-Romagna in cui si espone che, alla data del trasferimento,
l'immobile di cui trattasi era utilizzato a titolo oneroso e dove e'
stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali
rivenienti da tale utilizzo;
Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e'
necessario operare, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 7, del
decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a
qualsiasi titolo al comune trasferitario pari alla riduzione delle
entrate erariali conseguente al trasferimento;
Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 24711 del 25
novembre 2022;
Decreta:
Art. 1
Riduzione delle risorse spettanti
al Comune di Salsomaggiore Terme
1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di
Salsomaggiore Terme (PR) sono ridotte annualmente in misura pari alla
riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in
proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «Terreno
alluvionale fra Torrente Ghiara e Stazione Ferroviaria di
Salsomaggiore», meglio individuato nel provvedimento del direttore
regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale
Emilia-Romagna prot. n. 2014/13069/U.O.ST-BO2 del 30 luglio 2014,
rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14718 del 10 settembre
2021, a decorrere dalla data del trasferimento.
2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 1.317,73
annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli
utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.
3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata
in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di
Salsomaggiore Terme.
4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3,
ammontanti ad euro 11.101,42, sino all'anno 2022 compreso, il
Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro
l'anno in corso.
5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di euro 1.317,73.