IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.   2440,   «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924,  n.  827,  «Regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato»; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in  materia
di  federalismo  fiscale,   in   attuazione   dell'art.   119   della
Costituzione»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a
comuni, province,  citta'  metropolitane  e  regioni  di  un  proprio
patrimonio, in attuazione dell'art. 19, della legge 5 maggio 2009, n.
42»; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia»; 
  Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge  n.  69  del  2013,
disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non  oneroso,  in
favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni  dei  beni
immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e  comma  4,
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,  siti  nel  rispettivo
territorio; 
  Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69
del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni  e  agli
enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni  immobili
utilizzati  a  titolo  oneroso  sono  ridotte  in  misura  pari  alla
riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di  cui
al comma 1 e che, qualora  non  sia  possibile  l'integrale  recupero
delle minori entrate per lo Stato  in  forza  della  riduzione  delle
risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a
valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario  ovvero,  se  non
sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
da parte dell'ente interessato; 
  Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30  dicembre  2015,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio  2016,
n. 21; 
  Viste   le    note    dell'Agenzia    del    demanio    prot.    n.
2014/28951/DGPS-DEM-DT   del   12    novembre    2014,    prot.    n.
2017/6184/DGP-PBD del 5 maggio 2017 e prot. n. 12562  del  24  giugno
2022; 
  Visto il provvedimento del  direttore  regionale  dell'Agenzia  del
demanio   -   Direzione   regionale    Emilia-Romagna,    prot.    n.
2014/13069/U.O.ST-BO2   del   30   luglio   2014,   rettificato   con
provvedimento prot. n. 2021/14718 del 10 settembre 2021, con il quale
e' stato trasferito, a titolo gratuito, al  Comune  di  Salsomaggiore
Terme della Provincia di Parma, ai sensi dell'art. 56-bis,  comma  1,
del  decreto-legge  n.  69  del  2013,  l'immobile  appartenente   al
patrimonio dello Stato e denominato «Terreno alluvionale fra Torrente
Ghiara e Stazione Ferroviaria di Salsomaggiore»; 
  Visti gli articoli 2 e 3 del  citato  provvedimento  del  direttore
regionale   dell'Agenzia   del   demanio   -   Direzione    regionale
Emilia-Romagna in cui si espone che,  alla  data  del  trasferimento,
l'immobile di cui trattasi era utilizzato a titolo oneroso e dove  e'
stato  quantificato  l'ammontare   annuo   delle   entrate   erariali
rivenienti da tale utilizzo; 
  Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e'
necessario  operare,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,  comma   7,   del
decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a
qualsiasi titolo al comune trasferitario pari  alla  riduzione  delle
entrate erariali conseguente al trasferimento; 
  Vista la nota dell'Agenzia  del  demanio  prot.  n.  24711  del  25
novembre 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Riduzione delle risorse spettanti 
                  al Comune di Salsomaggiore Terme 
 
  1.  Le  risorse  a  qualsiasi  titolo  spettanti   al   Comune   di
Salsomaggiore Terme (PR) sono ridotte annualmente in misura pari alla
riduzione delle entrate  erariali  conseguente  al  trasferimento  in
proprieta'  al  medesimo  comune  dell'immobile  denominato  «Terreno
alluvionale  fra  Torrente   Ghiara   e   Stazione   Ferroviaria   di
Salsomaggiore», meglio individuato nel  provvedimento  del  direttore
regionale   dell'Agenzia   del   demanio   -   Direzione    regionale
Emilia-Romagna prot. n. 2014/13069/U.O.ST-BO2  del  30  luglio  2014,
rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14718  del  10  settembre
2021, a decorrere dalla data del trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione e' quantificata  in  euro  1.317,73
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito. 
  3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione  al  periodo  di  possesso  da  parte  del  Comune  di
Salsomaggiore Terme. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti  ad  euro  11.101,42,  sino  all'anno  2022  compreso,  il
Ministero  dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al
capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  n.  3575/02  entro
l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal  2023,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di euro 1.317,73.