IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, «recante organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli, che  abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio»; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, «che modifica i regolamenti  (UE)  n.
1308/2013 recante organizzazione  comune  dei  mercati  dei  prodotti
agricoli, (UE) n. 1151/2012  sui  regimi  di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente  la  definizione,
la designazione, la presentazione, l'etichettatura  e  la  protezione
delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli  aromatizzati
e  (UE)  n.  228/2013   recante   misure   specifiche   nel   settore
dell'agricoltura   a   favore    delle    regioni    ultraperiferiche
dell'Unione»; 
  Visto in particolare,  l'art.  1,  par.  40  del  regolamento  (UE)
2021/2117 che ha  modificato  l'art.  151  del  regolamento  (UE)  n.
1308/2013  prevedendo  che  «I  primi  acquirenti  di   latte   crudo
dichiarano all'autorita'  nazionale  competente  il  quantitativo  di
latte crudo che e' stato loro consegnato ogni mese nonche' il  prezzo
medio pagato. Si opera una distinzione  tra  latte  biologico  e  non
biologico»; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «Disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990)»; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»; 
  Visto il  decreto-legge  29  marzo  2019,  n.  27  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  maggio   2019,   n.   44,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli  in
crisi e di sostegno alle imprese  agroalimentari  colpite  da  eventi
atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza  nello
stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto»; 
  Visto, in  particolare,  l'art.  3  rubricato  «Monitoraggio  della
produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte
e prodotti lattiero-caseari  a  base  di  latte  importati  da  Paesi
dell'Unione  europea  e  da  Paesi  terzi»,  cosi'  come   modificato
dall'art. 41, comma 2-bis, del decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,  n.
8 e dall'art. 224, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
  Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21  settembre  2019,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,  n.
132, relativo,  tra  l'altro,  alla  modifica  delle  competenze  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»,
come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 24 marzo 2020, n. 53 «Regolamento recante  modifica  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n.
179, concernente la riorganizzazione del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali»; 
  Visto il decreto del  Mipaaf  n.  9361300,  del  4  dicembre  2020,
recante «Individuazione degli uffici dirigenziali  non  generali  del
Ministero  delle  politiche   agricole   alimentari   e   forestali»,
registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2021 al reg. n. 14; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 360338 del 6  agosto  2021  «Modalita'  di  applicazione
dell'art.  151   del   regolamento   (UE)   n.   1308/2013,   recante
organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto  concerne  le
dichiarazioni obbligatorie nel  settore  del  latte  e  dei  prodotti
lattiero-caseari e dell'art. 3 del decreto-legge 29  marzo  2019,  n.
27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44,
per quanto riguarda il latte bovino»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 379378 del 26 agosto  2021  «Modalita'  di  applicazione
dell'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n.  27  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne
le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino»; 
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,  recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali  assume  la   denominazione   di   Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; 
  Considerata la necessita' di rendere  omogenee  le  definizioni  di
«piccolo produttore» e di conseguenza  eliminare  la  definizione  di
«vendite dirette», previste dai citati decreti ministeriali n. 360338
del 6 agosto 2021 e  n.  379378  del  26  agosto  2021,  al  fine  di
consentirne una uniforme applicazione nei settori del latte bovino ed
ovi-caprino; 
  Considerata la complessita' tecnica dell'utilizzo della piattaforma
informatica  dedicata  all'inserimento   dei   dati   relativi   alle
dichiarazioni obbligatorie nel settore lattiero-caseario; 
  Valutata la necessita' di prevedere un periodo di prova,  da  parte
degli operatori del settore, nell'utilizzo della  citata  piattaforma
informatica, in modo da consentirne un adeguato ed omogeneo  utilizzo
che permetta di ottenere  un  corretto  monitoraggio  dei  flussi  di
latte, e dei prodotti lattiero-caseari, fra le  diverse  imprese  del
settore; 
  Ritenuta, altresi', la necessita' di non sottoporre a sanzione  gli
operatori del settore, durante il periodo  di  prova,  per  eventuali
errori o imprecisioni nei quali dovessero incorrere; 
  Ritenuto necessario apportare alcune modifiche  ai  citati  decreti
ministeriali n. 360338 del 6 agosto 2021 e n. 379378  del  26  agosto
2021, al fine di contemperare le  finalita'  individuate  dal  quadro
normativo  di  riferimento  con  le  esigenze  emerse  in   fase   di
applicazione degli stessi; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta dell'11 gennaio 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
  e forestali n. 360338 del 6 agosto 2021. 
 
  1. Il decreto del Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali n. 360338 del 6 agosto 2021, e' cosi' modificato: 
    a) all'art. 2, il  comma  4  e'  sostituito  dal  seguente:  «Per
"piccolo produttore" si intende un produttore di latte  che  effettua
la trasformazione e la  successiva  vendita  del  proprio  latte,  ad
esclusione di quello consegnato ai primi acquirenti, e  dei  prodotti
lattiero caseari ottenuti  esclusivamente  dal  latte  della  propria
azienda»; 
    b) all'art. 2, il comma 12 e' abrogato; 
    c) all'art. 6, comma 2, e' aggiunta la seguente lettera:  «h)  il
prezzo medio mensile del latte crudo pagato ai  produttori,  operando
la distinzione tra latte biologico e non biologico»; 
    d) all'art. 6, il comma 6 e' sostituito dal seguente:  «Entro  il
giorno 20 del mese di gennaio  di  ogni  anno  i  piccoli  produttori
registrano nella banca dati del SIAN, oltre ai dati di cui  al  comma
5,  i  quantitativi  di  latte  venduto,  ad  esclusione  di   quello
consegnato ai primi acquirenti, ed i quantitativi di latte utilizzato
per la fabbricazione dei prodotti lattiero-caseari venduti  nell'anno
precedente»; 
    e) all'art. 8,  il  comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  «Le
regioni, per  ogni  anno  solare,  effettuano  i  controlli  volti  a
verificare la correttezza e la completezza delle dichiarazioni di cui
ai commi 2, 5 e 6 dell'art. 6. I  controlli  sono  svolti  attraverso
verifiche  amministrative  presso  i  primi  acquirenti,   presso   i
produttori di latte e di prodotti lattiero caseari,  ivi  compresi  i
piccoli produttori e, ove necessario, attraverso  verifiche  in  loco
presso le aziende conferenti»; 
    f) all'art. 8, il comma 7 e' abrogato. 
  2. Le dichiarazioni di cui all'art. 6, comma  6,  del  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali  n.  360338
del  6  agosto  2021,  per  le  quali  e'  fissato  il   termine   di
presentazione al 20 gennaio 2023, possono essere presentate  fino  al
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto. 
  3. Le disposizioni previste all'art. 8, commi 6 ed 8,  del  decreto
del Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  n.
360338 del 6 agosto 2021, si applicano alle dichiarazioni  presentate
successivamente al 20 luglio 2023. 
  4. L'allegato e' sostituito dall'allegato 1 del presente decreto.