LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
(Omissis). 
 
                              Delibera: 
 
    1.   di   disporre,   (Omissis),   lo   scioglimento   per   atto
dell'autorita' della «Sandrose societa' cooperativa sociale» con sede
a Dro (TN), via Zandonai 6, ai sensi e per gli effetti  di  cui  agli
articoli 2545-septiesdecies del codice civile e degli articoli  34  e
36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 e successive modifiche; 
    2.  di  nominare  il  dott.  Robert  Schuster   (codice   fiscale
SCHRRT67B01Z112Y) con studio in Trento, via  Cesare  Abba  n.  8,  in
qualita' di commissario liquidatore, essendovi rapporti  patrimoniali
da definire; 
    3. di dare atto che  il  compenso  e  le  spese  del  commissario
liquidatore si intendono a totale carico della  procedura  e  saranno
determinate in applicazione del decreto del Ministro  dello  sviluppo
economico 3 novembre 2016 recante «Criteri per  la  determinazione  e
liquidazione dei compensi spettanti ai commissari  liquidatori  e  ai
membri dei comitati di sorveglianza delle procedure  di  liquidazione
coatta amministrativa ai sensi dell'art.  2545-terdecies  del  codice
civile e di scioglimento per atto dell'autorita' ai  sensi  dell'art.
2545-septiesdecies del codice civile»; 
    4. di dare atto che, in caso di incapienza dell'attivo, le  spese
inerenti la Procedura  saranno  poste  parzialmente  o  totalmente  a
carico del bilancio provinciale ai sensi dell'art. 17, comma 6  delle
«Direttive per lo svolgimento dell'attivita' di vigilanza sugli  enti
cooperativi», approvate con deliberazione n. 2599 di data 30  ottobre
2009; 
    5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione  nel
Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto  Adige  e  nella
Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al registro  imprese  ai  sensi
dell'art. 34, comma 2, della legge regionale 9 luglio 2008,  n.  5  e
successive modifiche; 
    6. di rendere noto che, ferma restando la possibilita'  di  adire
la  competente  autorita'  giurisdizionale,   avverso   il   presente
provvedimento e' possibile ricorrere al Presidente  della  Repubblica
nel  termine   di   centoventi   giorni   dalla   notificazione   del
provvedimento stesso.