IL PRESIDENTE 
 
  Visto il «Codice della giustizia contabile», approvato con  decreto
legislativo 26 agosto  2016,  n.  174,  e  in  particolare  l'art.  6
relativo alla digitalizzazione degli atti e  informatizzazione  delle
attivita'; 
  Visto l'art. 20-bis del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
concernente  l'informatizzazione  delle  attivita'  di  controllo   e
giurisdizionali della Corte dei conti; 
  Vista la Sezione VI del medesimo decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, in materia di «Giustizia digitale»; 
  Visti l'art. 40 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 2002, n. 115,  recante  il  «Testo  unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia  di  spese  di  giustizia»,  e
l'art. 16-bis, comma 9-bis, del citato decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221, concernenti la materia dei diritti di copia e  certificazioni
di conformita'; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
«Codice in materia di protezione dei dati personali», come  integrato
dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni
per l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,
relativo alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
  Visto il decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il «Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli
uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali  e
di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti»,  approvato  con
deliberazione delle sezioni riunite n. 1 del 26 gennaio  del  2010  e
adottato dal Consiglio di Presidenza nella seduta del 27 gennaio 2010
e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto presidenziale 21 ottobre 2015, n. 98,  recante  le
«Prime  regole  tecniche  e  operative  per  l'utilizzo  della  posta
elettronica certificata nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti»; 
  Visto il decreto presidenziale 1°  aprile  2020,  n.  138,  recante
«Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle  udienze
in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti del giudice nei
giudizi dinanzi alla Corte dei conti»; 
  Visto il decreto presidenziale 29  maggio  2020,  n.  176,  recante
«Regole tecniche e  operative  in  materia  di  svolgimento  mediante
collegamento da remoto delle audizioni del pubblico  ministero  della
Corte dei conti»; 
  Visto il decreto presidenziale 27 ottobre  2020,  n.  287,  recante
«Regole  tecniche  e  operative  in   materia   di   svolgimento   in
videoconferenza delle udienze del giudice nei  giudizi  innanzi  alla
Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze,  nonche'
delle  audizioni  mediante  collegamento  da  remoto   del   pubblico
ministero»; 
  Visto il  decreto  presidenziale  del  31  dicembre  2021,  n.  341
relativo alla proroga, fino al 31 marzo 2022, delle «Regole  tecniche
e operative  in  materia  di  svolgimento  in  videoconferenza  delle
udienze del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei  conti,  delle
camere  di  consiglio  e  delle  adunanze,  nonche'  delle  audizioni
mediante collegamento da remoto del pubblico ministero»; 
  Visto il decreto presidenziale del 24 maggio 2022, n. 126,  recante
«Ulteriori regole tecniche e operative per lo svolgimento dei giudizi
dinanzi alla Corte dei conti mediante le tecnologie dell'informazione
e della comunicazione»; 
  Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, che  all'art.
26 ha modificato l'art. 212 del CGC, prevedendo l'eliminazione  della
apposizione della formula esecutiva  sul  titolo  giurisdizionale,  e
che, introducendo nell'ambito delle disposizioni  di  attuazione  del
codice di procedura civile il  Titolo  V-ter,  recante  «Disposizioni
relative alla giustizia digitale», ha disciplinato con norma di legge
primaria  i  poteri  di  attestazione  di  conformita',   anche   con
riferimento al titolo esecutivo digitale, e la correzione dell'errore
materiale; 
  Considerato che la legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  all'art.  1,
comma 380, ha sostituito l'art. 35 del decreto legislativo 10 ottobre
2022, n. 149, prevedendo che «Le disposizioni del  presente  decreto,
salvo che non sia diversamente disposto, hanno  effetto  a  decorrere
dal 28 febbraio  2023  e  si  applicano  ai  procedimenti  instaurati
successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla  data  del
28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti»; 
  Ritenuto che la suddetta disciplina incida  sulle  regole  tecniche
relative  alla  attestazione  di  conformita',  al  titolo  esecutivo
digitale e alla correzione dell'errore materiale e che, pertanto, sia
necessario provvedere a riformulare gli  articoli  8,  12  e  13  del
decreto presidenziale del 24 maggio 2022, n. 126 recanti la  relativa
disciplina; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'art. 8 del decreto presidenziale del 24 maggio 2022, n. 126 e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 8 (Attestazioni di conformita'). - 1. Si applicano i poteri
e le modalita' di attestazione di conformita'  previsti  dalle  norme
sulla giustizia digitale delle disposizioni di attuazione del  codice
di procedura civile. Ove occorra, l'attestazione  di  conformita'  e'
inserita  nella  relazione  di  notificazione,  ai  sensi   dell'art.
196-undecies, comma 3, secondo periodo delle medesime disposizioni. 
    2.  Nel  caso  in  cui  piu'  atti  o  documenti  debbano  essere
notificati  o  comunicati  unitamente  tra  loro,  il  requisito   e'
soddisfatto mediante  allegazione  al  medesimo  messaggio  di  posta
elettronica certificata (PEC). 
    3. Nel caso in cui vi sia necessita' di congiungere tra loro piu'
documenti informatici, gli stessi  possono  essere  inseriti  in  uno
stesso file compresso firmato digitalmente.».