Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'articolo 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla
legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
Nella Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2023 si procedera' alla
ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle
relative note.
Art. 1
Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni
1. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n.
15, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2023».
2. All'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «e 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «, 2020 e 2021» e le parole: «31 dicembre 2022», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
b) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
3. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre
2017, n. 205, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2023».
4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 303, le parole: «per il quadriennio 2019-2022» sono
sostituite dalle seguenti: «per il quinquennio 2019-2023»;
b) al comma 313, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;
c) al comma 349, dopo le parole: «a tempo indeterminato» sono
inserite le seguenti: «, entro il 31 dicembre 2023,».
5. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio
2019, n. 15, in materia di facolta' assunzionali del Ministero delle
imprese e del made in Italy, le parole: «nel quadriennio 2019-2022»
sono sostituite dalle seguenti: «nel quinquennio 2019-2023».
6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) ((al)) comma 162, le parole: «31 dicembre 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
b) al comma 495, le parole: «30 settembre 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023».
7. All'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12,
le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 31 dicembre 2023».
8. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il
comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco previste, per gli anni 2020, 2021 e
2022, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi
negli anni 2019, 2020 e 2021, dall'articolo 1, comma 287, lettere c),
d) ed e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1,
comma 381, lettere b), c) e d), della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
dall'articolo 19, commi 1, lettere a) e b), e 3, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8, dall'articolo 1, comma 984, lettere a) e b),
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dagli articoli 13, comma 5, e
16-septies, comma 2, lettera c), del decreto-legge 21 ottobre 2021,
n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021,
n. 215, e dall'articolo 1, commi da 961-bis a 961-septies, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, possono essere effettuate entro il 31
dicembre 2023.».
9. Il termine per l'assunzione di duecentonovantaquattro unita' di
personale con profilo tecnico non dirigenziale, appartenenti all'area
III, posizione economica F1, e all'area II, posizione economica F2,
previste all'articolo 1, comma 305, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, relativo al triennio 2019-2021 e' differito al triennio
2022-2024.
10. All'articolo 1, comma 917, ((alinea,)) della legge 30 dicembre
2020, n. 178, le parole: «2021-2023» sono sostituite dalle seguenti:
«2022-2024».
11. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126, le parole: «2020-2022» sono sostituite dalle seguenti:
«2022-2024».
12. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021,
n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.
113, in materia di reclutamento di personale per il Ministero
dell'economia e delle finanze, le parole: «per l'anno 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022 e 2023».
13. All'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.
233, le parole: «per il biennio 2021-2022» sono sostituite dalle
seguenti: «per il triennio 2021-2023» e le parole: «per gli anni 2021
e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022 e 2023».
14. All'articolo 1, comma 11, lettere a) e b), della legge 31
agosto 2022, n. 130, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «per l'anno 2023».
15. Le procedure concorsuali gia' autorizzate per il triennio
2018-2020, ((per il triennio 2019-2021 e per il triennio 2020-2022))
rispettivamente ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 24 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 12 giugno 2018, e ai
sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 234 del 5 ottobre 2019 nonche' ai sensi
dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
29 marzo 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 93 del 21 aprile 2022, possono essere espletate sino al
31 dicembre 2023.
16. Le assunzioni delle unita' di personale gia' autorizzate per
l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 1, comma 873, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, possono essere effettuate anche nell'anno
2023.
17. Le procedure concorsuali gia' autorizzate ai sensi degli
articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 234 del 5 ottobre 2019, possono essere espletate sino al
31 dicembre 2023.
18. All'articolo 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
((18-bis. Il Ministero della cultura e' autorizzato, entro il 31
dicembre 2023, mediante scorrimento della graduatoria finale di
merito del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 1.052
unita' di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da
inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo
professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 63 del 9
agosto 2019, come successivamente modificato con provvedimento
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 53 del 6
luglio 2021, ad assumere fino a 750 unita' di personale a valere
sulle vigenti facolta' assunzionali. In ragione dell'entrata in
vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del
Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021, le unita' di
personale reclutate mediante lo scorrimento di graduatoria di cui al
primo periodo sono inquadrate nell'Area degli assistenti,
corrispondente alla previgente II Area.))
((18-ter. Gli incarichi di collaborazione di cui all'articolo 24,
comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere
conferiti, previa selezione comparativa dei candidati, a decorrere
dal 1° aprile 2023 e non oltre il 31 dicembre 2023, entro il limite
di spesa di euro 15.751.500. Agli oneri derivanti dal primo periodo,
pari a euro 15.751.500 per l'anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui
all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.))
19. Al fine di garantire la continuita' nella presa in carico dei
beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale
comunale, e di attuare le finalita' di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di
assistente sociale il termine di cui all'articolo 20, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e'
prorogato al 31 dicembre 2023.
20. All'articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio
2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,
n. 25, le parole: «Fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023».
((20-bis. All'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «per un periodo massimo
di sei mesi, prorogabili fino a dodici» sono sostituite dalle
seguenti: «per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabili fino a
ventiquattro».))
((20-ter. Fino al 31 dicembre 2023, le risorse ripartite ai sensi
dell'articolo 1, commi 586 e 587, della legge 30 dicembre 2021, n.
234, sono riconosciute ai comuni beneficiari anche nel caso in cui
gli stessi abbiano adottato specifiche deliberazioni di rinuncia,
parziale o totale, alla misura massima dell'indennita' di funzione
prevista dalla normativa al tempo vigente, a condizione che le
predette risorse siano state utilizzate per tali finalita'.))
21. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n.
36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,
le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per il
biennio 2022-2023».
22. All'articolo 11, comma 1-bis, del decreto legislativo 1°
dicembre 2009, n. 178, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «31 marzo 2023».
((22-bis. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a
tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in
riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari,
sottoposte all'approvazione della Commissione per la stabilita'
finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e autorizzate
per l'anno 2022, fra le quali sono ricomprese anche quelle necessarie
a garantire l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa
e resilienza, possono essere perfezionate fino al 30 giugno 2023,
anche in condizione di esercizio provvisorio.))
((22-ter. Le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 828, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, e all'articolo 39, comma 3, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non si applicano qualora gli
enti locali inadempienti, entro il termine perentorio di cui
all'articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e
all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
all'invio delle certificazioni trasmettano, entro il termine
perentorio del 15 marzo 2023, le predette certificazioni al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, utilizzando l'applicativo web https://
pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it))
((22-quater. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 30 aprile
2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno
2022, n. 79, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2023».))
((22-quinquies. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23
settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
novembre 2022, n. 175, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023».))