IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Visti gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n.
992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del
13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori
degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della
Commissione;
Visti, in particolare, gli articoli 3 e 29 del regolamento delegato
(UE) 2017/891, che consentono allo Stato membro di adottare norme
complementari a quelle del regolamento stesso, per quanto riguarda il
riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle loro
unioni, nonche' l'ammissibilita' delle misure, delle azioni o delle
spese nell'ambito dei programmi operativi;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione,
del 13 marzo 2017, recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli
trasformati;
Visto il regolamento delegato (UE) 2020/743 della Commissione, del
30 marzo 2020, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 per
quanto riguarda il calcolo del valore della produzione
commercializzata delle organizzazioni di produttori nel settore degli
ortofrutticoli;
Visti i regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento europeo dell'Unione
europea agli «aiuti de minimis» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione, del 21
febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25
giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, che dichiara
compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune
categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n.
1857/2006;
Visto il regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16
dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese
attive nel settore della produzione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione,
del 13 marzo 2017, recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli
trasformati;
Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani
strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della
politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti
(UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7
dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del
Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per
taluni tipi di intervento specificati dagli stati membri nei
rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027
a norma di tale regolamento, nonche' per le norme relative alla
percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche
e ambientali (BCAA);
Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul
monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il
regolamento (UE) n. 1306/2013;
Visto il Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al
titolo V, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, redatto in
conformita' dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE)
2021/2290 e inviato, in data 31 dicembre 2021, a norma del medesimo
regolamento, mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di
informazioni denominato «SFC2021», alla Commissione europea UE per la
prevista approvazione;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come
modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n.
115;
Visto il regolamento adottato, ai sensi del comma 6 dell'art. 52
della legge n. 234/2012, con il decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n.
115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro
nazionale degli aiuti di Stato; e, in particolare, l'art. 6 del
regolamento, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti
nel settore agricolo continuano ad essere contenute nel Registro
aiuti di Stato SIAN;
Vista la comunicazione della Commissione europea (2022/C 131 I/01),
adottata il 23 marzo 2022, recante il «Quadro temporaneo di crisi per
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito
dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina»;
Vista la comunicazione della Commissione europea (2022/C 280/01)
adottata il 20 luglio 2022 recante la «Modifica del quadro temporaneo
di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a
seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», con la
quale, tra l'altro, sono stati aumentati gli importi massimi di aiuto
di cui alla sezione 2.1;
Vista, in particolare la revisione della Sezione 2.1 «Aiuti di
importo limitato» come espressa nella predetta comunicazione della
Commissione europea 2022/C 280/01) adottata il 20 luglio relativa al
«Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro
l'Ucraina»;
Vista la legge 13 maggio 2011, n. 77 recante disposizioni
concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione
dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma;
Visto il decreto 20 giugno 2014 n. 3746 del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero della salute,
recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento
e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma;
Visto il regime di aiuto SA.103965 (2022/N) approvato con decisione
della Commissione europea C(2022) 6039 final del 18 agosto 2022 che
modifica il regime di aiuto SA.102896 (2022/N) approvato con
decisione della Commissione europea C(2022) 3359 final del 18 maggio
2022, riguardante le misure a sostegno delle imprese attive nei
settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura
e nelle attivita' connesse ai settori agricolo e forestale, in
relazione alla crisi ucraina;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive
modifiche e integrazioni, concernente orientamento e modernizzazione
del settore agricolo;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che detta
norme in materia di regolazione dei mercati, ed in particolare l'art.
3, comma 1, relativo alle forme giuridiche societarie che le
organizzazioni di produttori devono assumere ai fini del relativo
riconoscimento;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 29 settembre 2022, n. 480166, recante «Disposizioni
nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle
organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di
fondi di esercizio e programmi operativi»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di
contabilita' e finanza pubblica» e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31
dicembre 2021, recante «Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto
parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022 - 2024»;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante
«Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia
di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione
centrale»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c),
della legge n. 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 convertito con
modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2019, n. 179, concernente: «Regolamento recante
organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21
settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 132», ammesso a visto e registrazione della Corte
dei conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020, come modificato e
integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
marzo 2020, n. 53;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 9361300 del 4 dicembre 2020, recante «Individuazione
degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali», registrato dalla Corte dei conti
l'11 gennaio 2021 al n. 14;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
ministeri»; ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera b) e l'art.
3, in base al quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto interdipartimentale 20 maggio 2022 n. 229251 che
regola il regime di aiuto di Stato recante il «Quadro riepilogativo
delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo,
forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi della Sezione 2.1
della comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 final
(Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro
l'Ucraina)» e successive modifiche e integrazioni notificato dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla
Commissione europea e approvato con decisione C (2022) n. 3359 final
Aiuto di Stato SA. 102896 del 18 maggio 2022 e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto interdipartimentale 26 agosto 2022 n. 370386 che
regola il regime di aiuto di Stato recante il Quadro riepilogativo
delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo,
forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi della sezione 2.1
della comunicazione della Commissione C(2022) 1890 final «Quadro
temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro
l'Ucraina» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 concernente la
soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato
agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura - AGEA, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188 recante
modifiche ed integrazioni del decreto legislativo n. 165/1999;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 cosi' come
modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019 n. 116
recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel
settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28
luglio 2016, n. 154»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare:
a) l'art. 1, comma 128 che istituisce il «Fondo per lo sviluppo e
il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura»;
b) l'art. 1, comma 129 che prevede che con uno o piu' decreti del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definiti i criteri e le modalita' di utilizzazione del Fondo di cui
al comma 128;
Visto l'art. 39 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito
con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 recante
l'incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere
agricole, della pesca e dell'acquacoltura per ulteriori 150 milioni
di euro, per l'anno 2021;
Visti gli articoli 68, comma 2-bis e 68-quater, comma 1, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che hanno rideterminato la
dotazione del fondo di cui all'art. 1, comma 128, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, in 295 milioni di euro per l'anno 2021;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» che ha rifinanziato il «Fondo
per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e
dell'acquacoltura» per 80 milioni di euro per ciascuno degli anni
2022 e 2023;
Visto in particolare l'art. 20 comma 1 del decreto-legge 21 marzo
2022, n. 21 convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022,
n 51, recante «Rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il
sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura»
che, al fine di fronteggiare il peggioramento economico
internazionale con innalzamento dei costi di produzione dovuto alla
crisi Ucraina, ha disposto l'incremento della dotazione del suddetto
Fondo di 35 milioni di euro per l'anno 2022;
Visto l'art. 19 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito
con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante
«Rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle
imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura» che ha disposto
l'incremento della dotazione del
Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive
modifiche e integrazioni, che prevede, tra l'altro, che, al fine di
garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di
trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e
nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati
che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le
relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero
dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge
5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro
nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115,
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e
integrazioni»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in
materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», e successive modifiche
e integrazioni;
Considerato che il menzionato «Quadro temporaneo di crisi per
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito
dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» evidenzia che la
crisi geopolitica provocata dal conflitto Russia-Ucraina e che la
stessa sta causando ripercussioni particolarmente gravi anche sul
settore agricolo; che gli elevati prezzi dell'energia stanno
impattando sui prezzi dei fertilizzanti e di numerosi altri fattori
della produzione delle imprese agricole; che il costo dei
fertilizzanti e degli fattori incidenti sulla produzione dei beni
primari agricoli stanno erodendo molto velocemente la redditivita'
delle imprese agricole, soprattutto di quelle che operano con un
elevato ricorso ai piu' avanzati sistemi di qualita' e di
certificazione;
Tenuto conto che le produzioni ortofrutticole di IV gamma
costituiscono prodotti con un elevato contenuto tecnologico e di
servizi, sul consumo dei quali i rilevanti aumenti dei costi
energetici stanno incidendo in modo molto significativo;
Considerato che il cogente stato di crisi aggrava il livello di
competitivita' delle imprese, per il forte aumento dei costi di
produzione, riconducibili al sensibile aumento del prezzo delle fonti
energetiche, soprattutto di quelle imprese ortofrutticole costrette
ad assicurare il mantenimento della linea del freddo lungo tutta la
filiera produttiva-commerciale, e spesso a combinare la produzione in
apprestamenti protetti con la commercializzazione in ambienti e
temperature controllate;
Considerata la rilevante diminuzione della liquidita' di tutte le
imprese per gli oneri derivanti dai maggiori costi dovuti
all'approvvigionamento delle risorse energetiche; e che tali costi
hanno evidenziato aumenti, rispetto al costo medio dell'anno 2021,
mai inferiori al 55% nel loro complesso;
Considerato che gli aumenti dei costi delle risorse energetiche
impattano in modo significativo sulla liquidita' delle imprese
ortofrutticole per le loro esigenze di utilizzo dell'energia sia per
il condizionamento degli apprestamenti protetti che per il
mantenimento della catena del freddo;
Considerato che le imprese agricole attive nella produzione di
alimenti di IV gamma sono ad elevata densita' di manodopera, e che
quindi manifestano il bisogno di una misura di ristoro che consenta
di conservare la necessaria competitivita' al fine di evitare il
reale pericolo di chiusura o di arresto della produzione per assenza
della necessaria liquidita', con palesi e sensibili impatti
sull'occupazione;
Considerato in particolare il sensibile aumento del costo delle
diverse forme di energia sui bilanci delle famiglie italiane e la
correlata contrazione dei consumi anche alimentari, ed in particolari
di quelli dell'ortofrutta;
Considerato che il crescente fenomeno inflattivo sta impattando in
modo significativo sulla capacita' di spesa alimentare degli italiani
(+11,8% nel mese di novembre 2022), producendo un fenomeno non
marginale nella stagnazione dei consumi con una elevata riduzione
della domanda, cui si correla contemporaneamente anche un aumento dei
costi di produzione;
Considerato che la contrazione sui prezzi di vendita al consumo e
la riduzione delle vendite a livello delle strutture distributive
porta inevitabilmente alla riduzione delle liquidazioni dei prezzi
delle materie prime conferite dai produttori agricoli alle loro
organizzazioni;
Tenuto conto altresi' che gli elevati incrementi delle risorse
energetiche hanno impattato sensibilmente anche sui maggiori costi
gestionali del condizionamento e della logistica in capo alle
strutture associative dei produttori;
Considerato che, secondo le rilevazioni ISMEA, l'aumento degli
indici dei costi di produzione dei principali fattori energetici nel
periodo giugno-ottobre 2022 sono sensibilmente cresciuti;
Ritenuto di dover garantire un sostegno equamente distribuito tra
tutte le fasi della filiera orticola, dalla produzione alla
distribuzione, al fine di un contenimento dei maggiori costi
sostenuti, stante l'incidenza diretta dell'aumento dei costi
energetici per il condizionamento termico e funzionamento delle
strutture serricole e degli apprestamenti protetti destinati alla
produzione dei beni orticoli destinati alla IV gamma;
Ritenuto di dover garantire uno specifico contributo anche alle
organizzazioni di produttori, alle associazioni di organizzazioni di
produttori ed alle filiali che hanno provveduto, a seguito del
conferimento del prodotto dei soci produttori, alla relativa
lavorazione e commercializzazione del prodotto di IV gamma, avendo
subito esse stesse i negativi effetti degli incrementi dei costi
energetici e delle dinamiche inflattive;
Considerato che le organizzazioni di produttori e le associazioni
di organizzazioni di produttori riconosciute destinano ai soci
produttori aderenti, sia in forma singola che associata, i contributi
di spettanza sui relativi prodotti conferiti;
Considerato altresi' che le organizzazioni dei produttori
ortofrutticole riconosciute sono soggette a controlli annuali da
parte delle regioni e P.A. di Trento e Bolzano nell'ambito del regime
applicativo della O.C.M., e che l'amministrazione in tal senso ha la
possibilita' di valorizzare il vigente sistema di verifica della base
sociale, delle produzioni commercializzate e di eventuali non
conformita', individuando, in tal senso, gli operatori concretamente
attivi sul mercato dei prodotti di IV gamma, e potendo escludere
dall'aiuto quelle imprese che non sono realmente conferenti o
realmente produttori di specie orticole destinate alla produzione di
alimenti di IV gamma;
Acquisita l'intesa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 21 dicembre 2022;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «Ministero»: il Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste;
b) «Soggetto gestore»: l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura - AGEA;
c) «Quadro temporaneo»: regime di aiuti previsto dalla
comunicazione della Commissione europea (2022/C131I/01), adottato il
23 marzo 2022, recante «Quadro temporaneo di crisi per misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione
della Russia contro l'Ucraina» e successive modifiche e integrazioni;
d) «Registro nazionale aiuti»: il Registro nazionale degli aiuti
di Stato di cui all'art. 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012,
n. 234;
e) «Richiedenti»: organizzazione di produttori, associazioni di
organizzazione di produttori e filiali (O.P. /A.O.P./filiali)
riconosciute dalle Regioni e P.A. di Trento e Bolzano e dal Ministero
ai sensi del vigente decreto ministeriale emanato in attuazione
dell'art. 32 e degli articoli 152 e segg. del regolamento (UE) n.
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli
e successive modifiche e integrazioni;
f) «Soggetti beneficiari»: sono destinatari delle risorse
disponibili:
le imprese agricole di produzione primaria di ortaggi,
inscritte all'Anagrafe delle aziende agricole (SIAN) e con un
fascicolo aziendale validato nel corso del 2022, socie produttori
conferenti delle O.P. e delle A.O.P.;
organizzazione di produttori le Associazioni di organizzazioni
di produttori nonche' filiali (O.P. / A.O.P. e filiali) che
valorizzano e commercializzano prodotti ortofrutticoli di IV gamma;
g) «V.P.C.»: il valore della produzione commercializzata delle
O.P. / A.O.P. e filiali determinato conformemente agli articoli 22 e
23 del regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione del 13
marzo 2017 e successive modifiche ed integrazioni;
h) «prodotti di quarta gamma»: prodotti ortofrutticoli
rispondenti alla legge 13 maggio 2011, n. 77 e al decreto 20 giugno
2014 n. 3746 del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il
Ministero della salute, ottenuti da prodotti di base conferiti dai
produttori aderenti;