IL VICE MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1, comma 272, della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2021 e bilancio pluriennale per  il  triennio  2021-2023»,  il  quale
prevede che le misure di favore stabilite dall'art. 3,  comma  4-ter,
del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  sulle
successioni e donazioni, di cui al  decreto  legislativo  31  ottobre
1990, n. 346, e dall'art.  58  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, si applicano nei casi di cessione  di  azienda
di cui all'art. 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
134, introdotto dal comma 270 del citato art. 1 della  legge  n.  178
del 2020 e successivamente sostituito dal comma 746 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, e che  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze stabilisce con proprio decreto i criteri e le modalita'
per l'accesso ai relativi benefici; 
  Visto l'art. 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno  2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
134, e successive modificazioni, il quale prevede  che,  al  fine  di
salvaguardare  l'occupazione   e   dare   continuita'   all'esercizio
dell'attivita' imprenditoriale, possono essere concessi finanziamenti
in favore  di  piccole  imprese  in  forma  di  societa'  cooperativa
costituite da  lavoratori  provenienti  da  aziende  i  cui  titolari
intendano  trasferire  le  stesse,  in  cessione  o  in  affitto,  ai
lavoratori  medesimi  e  che  le  modalita'  e  i  criteri   per   la
concessione, l'erogazione e il rimborso  dei  predetti  finanziamenti
sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17  febbraio
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 4 aprile 2022, n. 79, di attuazione dell'art. 23, comma 3-quater,
del decreto-legge n. 83 del 2012; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre  2022,
con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14
novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del
Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri,  reg.  n.  2833,  concernente  l'attribuzione  all'on.  prof.
Maurizio Leo del titolo di vice Ministro del Ministero  dell'economia
e delle finanze; 
  Considerata   la   definizione   di   piccole   imprese   contenuta
nell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del
17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie  di  aiuti  compatibili
con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e  108  del
trattato (regolamento generale di esenzione per categoria); 
  Visto l'art. 3, comma 4-ter, del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti l'imposta  sulle  successioni  e  donazioni,  di  cui  al
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, il quale prevede  che  i
trasferimenti effettuati, anche tramite i patti di famiglia, a favore
dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di  esse,  di  quote
sociali e  di  azioni  non  sono  soggetti  all'imposta  e  che  tale
beneficio si applica a condizione che  gli  aventi  causa  proseguano
l'esercizio dell'attivita' d'impresa o detengano il controllo per  un
periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; 
  Visto l'art. 58 del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,
il quale prevede che il trasferimento di azienda per causa di morte o
per  atto  gratuito   non   costituisce   realizzo   di   plusvalenze
dell'azienda stessa e che l'azienda e'  assunta  ai  medesimi  valori
fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto  dall'art.
1, comma 272, della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  stabilisce  i
criteri e le modalita' per l'accesso ai benefici ivi previsti.