IL DIRIGENTE 
                    dell'area pre-autorizzazione 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul  sito  istituzionale  dell'Agenzia  (comunicazione  in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con
il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra,  a  decorrere  dal  25  gennaio
2023, e' stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione  delle  disposizioni
di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022; 
  Vista la determina del  sostituto  del  direttore  generale  n.  44
dell'8 febbraio 2023,  di  conferma  della  determina  del  direttore
generale n. 1034 dell'8 settembre 2021,  con  la  quale  la  dott.ssa
Sandra Petraglia, dirigente dell'Area  pre-autorizzazione,  e'  stata
delegata all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa
di farmaci orfani per malattie rare e di  farmaci  che  rappresentano
una speranza  di  cura,  in  attesa  della  commercializzazione,  per
particolari e gravi patologie, nei limiti  della  disponibilita'  del
«Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e  19,  lettera  a)  del
decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge
326/2003 e dei  provvedimenti  per  l'aggiornamento  dell'elenco  dei
medicinali  erogabili  a  totale  carico   del   Servizio   sanitario
nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha
ricostituito  la  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica  (CTS)
dell'AIFA, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro  della  salute
20 settembre 2004, n. 245, per la durata di tre anni; 
  Visto  l'art.  38  del  decreto-legge  6  novembre  2021,  n.  152,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  legge
29  dicembre  2021,  n.  233,  il  quale  prevede  la  proroga  della
Commissione consultiva tecnico-scientifica e del  Comitato  prezzi  e
rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco  fino  al  28
febbraio 2022, successivamente prorogato fino al 28 febbraio 2023, in
virtu' del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  648,  relativo  alle
misure per il contenimento della spesa farmaceutica  e  la  determina
del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma
4, che dispone l'erogazione a totale carico  del  Servizio  sanitario
nazionale per i medicinali innovativi la cui  commercializzazione  e'
autorizzata in altri Stati  ma  non  sul  territorio  nazionale,  dei
medicinali non ancora autorizzati  ma  sottoposti  a  sperimentazione
clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione  terapeutica
diversa da quella autorizzata; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica del  farmaco  (CUF),
del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19
settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del
4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei  medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale  ai  sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
  Visto il provvedimento CUF del  31  gennaio  2001,  concernente  il
monitoraggio clinico dei medicinali inseriti  nel  succitato  elenco,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2001, n. 70; 
  Vista la determina 29 ottobre  2004  «Note  AIFA  2004»  (revisione
delle note CUF), pubblicata nel Supplemento ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e sue successive modificazioni; 
  Vista, in  particolare,  la  determina  direttoriale  n.  390/2021,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 12 aprile 2021, che  ha
sostituito il testo della nota AIFA 39, annesso sub voce «allegato 1»
alla determina AIFA n. 458/2020 del 16 aprile 2020, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  117  dell'8  maggio
2020, come rettificata dalla determina n. 430/2021, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 100 del 27 aprile 2021; 
  Tenuto conto della decisione  assunta  dalla  CTS  dell'AIFA  nella
riunione del 5, 6 e 15 dicembre 2022 - stralcio verbale n. 81; 
  Vista la delibera di approvazione del  consiglio  d'amministrazione
di AIFA del 14 dicembre 2022 n. 50; 
  Vista  la  determina  AIFA  n.  148283  del  22  dicembre  2022  di
inserimento del medicinale «Somatropina», con dosaggio superiore a  6
mg, nell'elenco istituito, ai sensi della legge n. 648/1996,  per  il
trattamento di pazienti con deficit staturale associato a un'alterata
funzione del gene SHOX, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 29 dicembre 2022; 
  Rilevato  che  per  mero  errore  materiale  nel  dispositivo   del
provvedimento summenzionato e' stato  determinato  l'inserimento  del
medicinale «Somatropina» «con dosaggio superiore a 6  mg»,  anziche',
come e' corretto, «a partire da 6 mg»; 
  Ritenuto, quindi, di dovere sostituire nella sopra citata determina
la frase «con dosaggio  superiore  a  6  mg»  con  la  seguente  «con
dosaggio a partire da 6 mg»; 
  Visto il parere espresso dalla CTS dell'AIFA nella riunione del  20
gennaio 2023, con il quale e' stato precisato che, nelle  more  della
condizione di carenza di «Humatrope», la prescrizione dei  medicinali
a base di somatropina dovra' seguire i criteri stabiliti  dalla  nota
39 e, pertanto, dovra' essere autorizzata dai centri regionali; 
  Ritenuto di  dover  modificare  il  dispositivo  del  provvedimento
summenzionato  nella  parte  in  cui   prescrive   l'erogazione   del
medicinale, a totale carico del  Servizio  sanitario  nazionale,  «su
prescrizione delle commissioni regionali» anziche'  «su  prescrizione
autorizzata dai centri regionali, secondo i criteri  stabiliti  dalla
nota AIFA 39»; 
  Ritenuto di dover modificare l'allegato tecnico  del  provvedimento
summenzionato; 
  Ritenuto, pertanto, necessario rendere disponibili, a totale carico
del Servizio sanitario nazionale, fino alla cessazione della  carenza
di «Humatrope», su prescrizione  autorizzata  dai  centri  regionali,
secondo i criteri stabiliti dalla nota AIFA 39, i medicinali  a  base
di somatropina, con dosaggi a partire da 6 mg,  per  i  pazienti  con
deficit staturale associato a un'alterata funzione del gene SHOX; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'art. 1 della determina n.  148283  del  22  dicembre  2022  e'
sostituito dal comma 2 del presente articolo. 
  2. I medicinali a base di somatropina, con dosaggio a partire da  6
mg, sono inseriti, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del decreto-legge 21
ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge  23  dicembre  1996,  n.
648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione  unica
del farmaco, per l'indicazione terapeutica di cui all'art. 2. 
  3. Il comma 1 dell'art. 2 della determina n. 148283 del 22 dicembre
2022 e' sostituito dal comma 4 del presente articolo. 
  4. I medicinali di cui all'art. 1 sono erogabili, a  totale  carico
del Servizio sanitario nazionale,  su  prescrizione  autorizzata  dai
centri regionali, secondo i criteri stabiliti  dalla  nota  AIFA  39,
fino alla cessazione  sul  territorio  nazionale  della  carenza  del
medicinale «Humatrope», per il trattamento di  pazienti  con  deficit
staturale associato a un'alterata funzione del gene SHOX, nel caso di
carenza del medicinale «Humatrope»,  nel  rispetto  delle  condizioni
indicate  nell'allegato  che  fa  parte  integrante  della   presente
determina. 
  5. L'allegato 1 alla presente determina  sostituisce  l'allegato  1
alla determina AIFA n. 148283 del 22 dicembre 2022.