IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;
Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del
patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato» (di seguito
«regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio
1924, cosi' come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il
«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico») e in
particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare
decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri
per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo
sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra
caratteristica e modalita';
Visto il decreto ministeriale n. 4632642 del 29 dicembre 2022,
emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito
«decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2023
gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del tesoro
dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al
medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal
direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette
possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 216
del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli
operatori «specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito
«specialisti»);
Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011
(decreto dirigenziale specialisti), concernente la «Selezione e la
valutazione degli specialisti in titoli di Stato» e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, e
successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino
della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;
Visti gli articoli 4 e 11 del Testo unico, riguardanti la
dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visti gli articoli 24 e seguenti del Testo unico, in materia di
gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui
e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della
gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui e' stato affidato a Monte
Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan) il servizio di
gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto l'art. 17 del Testo unico, relativo all'ammissibilita' del
servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste
dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante
norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli
di Stato;
Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del
regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di
titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del
regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente integrato dal
regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11
novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle
penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei
depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e
dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25
maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione
sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento
delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione con riferimento
all'entrata in vigore dello stesso;
Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023,
concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di
titoli di Stato, nonche' nelle operazioni di pronti contro termine
svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze.»;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il «bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025», ed in particolare l'art. 3,
comma 2, con cui e' stato stabilito il limite massimo di emissione
dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale
il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della
Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette, confermata dalla
determinazione n. 4583336 del 25 gennaio 2023;
Visto il proprio decreto del 27 gennaio 2023, n. 6347, con cui e'
stata disposta l'emissione delle prime due tranche dei buoni ordinari
del Tesoro con data di prima emissione 31 gennaio 2023 e scadenza 31
luglio 2023;
Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del
Tesoro con richieste degli operatori ammessi a partecipare espresse
in termini di rendimento, anziche' di prezzo, secondo la prassi
prevalente sui mercati monetari dell'area euro;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20
febbraio 2023 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia' effettuati, a euro 23.042 milioni;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Testo unico nonche' del
decreto cornice, e in deroga all'art. 548 del regolamento, e'
disposta per il 28 febbraio 2023 l'emissione dei buoni ordinari del
Tesoro (appresso denominati BOT) a centocinquantatre' giorni con
scadenza 31 luglio 2023, fino al limite massimo in valore nominale di
3.000 milioni di euro.
Per la presente emissione e' possibile effettuare riaperture in
tranche.
Al termine della procedura di assegnazione, e' altresi' disposta
l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al
presente decreto.