IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, recante
«Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina»;
Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante «Misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina»;
Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di
politiche sociali e di crisi ucraina»;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare
disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse
all'impatto sul piano interno della crisi internazionale in atto in
Ucraina, con misure in tema di accoglienza e potenziamento delle
capacita' amministrative;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 23 febbraio 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dell'interno, dell'economia e delle finanze e per la protezione
civile e le politiche del mare;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Proroga delle attivita' di assistenza e accoglienza a seguito della
crisi ucraina
1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4,
comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, in
favore delle persone richiedenti la protezione temporanea o gia'
beneficiarie della stessa ai sensi della decisione di esecuzione (UE)
2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, e' autorizzata fino al 31
dicembre 2023 e nei limiti delle risorse finanziarie previste dal
presente comma:
a) la prosecuzione, nel limite massimo complessivo di 7.000
posti, delle forme di accoglienza diffusa di cui all'articolo 31,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,
anche mediante convenzioni, aventi valenza territoriale, sottoscritte
dai Commissari delegati nominati con ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2022, e dai
Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano con gli
enti e le associazioni di cui al predetto articolo 31, comma 1,
lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2022, e con soggetti privati,
nel rispetto dei requisiti di servizi e dei limiti di importo gia'
previsti dalle convenzioni sottoscritte a livello nazionale dal
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei ministri e previo nulla osta del medesimo Dipartimento ai fini
del rispetto dei predetti limiti;
b) la prosecuzione delle misure di sostentamento di cui
all'articolo 31, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 21 del
2022, nel limite delle risorse a tal fine disponibili a legislazione
vigente;
c) l'assegnazione anche per l'anno 2023, nel limite di ulteriori
40.000.000 di euro, del contributo forfetario una tantum per il
rafforzamento, in via temporanea, dell'offerta dei servizi sociali da
parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone
richiedenti il permesso di protezione temporanea di cui all'articolo
44, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Al riparto del
contributo di cui al primo periodo si provvede ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 927 del 3 ottobre 2022, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 2022, previo aggiornamento
del censimento previsto dal comma 3 del medesimo articolo 1, da
realizzarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
2. Per assicurare la prosecuzione delle attivita' e delle misure di
cui ai commi 1 e 6 garantendo la continuita' della gestione
emergenziale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 671,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e'
autorizzato a disporre, con ordinanze da adottare ai sensi
dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sulla base delle effettive
esigenze, la rimodulazione delle misure previste nei commi 1 e 6,
individuando il numero dei soggetti coinvolti nel limite delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, nel limite
complessivo di 89.600.000 euro per l'anno 2023, si provvede a valere
sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui
all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
4. Al fine di assicurare, fino al 31 dicembre 2023, l'accoglienza
nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18
agosto 2015, n. 142, dei profughi provenienti dall'Ucraina, le
risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno
relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri
di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di 137.851.305
euro per l'anno 2023.
5. Per le medesime finalita' di cui al comma 4, le risorse del
Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui
all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,
sono incrementate di 52.295.898 euro per l'anno 2023.
6. Entro il 30 aprile 2023, il Ministero della salute, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi dei dati
resi disponibili dal Ministero dell'interno e dal Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei
dati aggregati delle prestazioni risultanti al sistema tessera
sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze, provvedono
alla verifica dei costi effettivamente sostenuti per l'accesso alle
prestazioni del Servizio sanitario nazionale per fronteggiare il
quale sono stati riconosciuti i contributi forfetari previsti
dall'articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto-legge 21 marzo
2022, n. 21, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio
2022, n. 51, dall'articolo 44, comma 1, lettera c), del decreto-legge
17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2022, n. 91, e da ordinanze del Capo del Dipartimento della
protezione civile adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 671, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano garantiscono l'assistenza sanitaria sul
territorio nazionale fino al termine di cui al comma 1, a parita' di
trattamento rispetto ai cittadini italiani, nell'ambito del
fabbisogno sanitario standard per l'anno 2023.
7. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5 del presente articolo, si
provvede ai sensi dell'articolo 5.