IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022,  n.  14,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  5   aprile   2022,   n.   28,   recante
«Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina»; 
  Visto il decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,  n.  51,  recante  «Misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina»; 
  Visto il decreto-legge 17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91,  recante  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina»; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza   di   adottare
disposizioni per  fare  fronte  alle  eccezionali  esigenze  connesse
all'impatto sul piano interno della crisi internazionale in  atto  in
Ucraina, con misure in tema  di  accoglienza  e  potenziamento  delle
capacita' amministrative; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 23 febbraio 2023; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
dell'interno, dell'economia e  delle  finanze  e  per  la  protezione
civile e le politiche del mare; 
 
                              E m a n a 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Proroga delle attivita' di assistenza e accoglienza a  seguito  della
                            crisi ucraina 
 
  1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4,
comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, in
favore delle persone richiedenti  la  protezione  temporanea  o  gia'
beneficiarie della stessa ai sensi della decisione di esecuzione (UE)
2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, e' autorizzata fino  al  31
dicembre 2023 e nei limiti delle  risorse  finanziarie  previste  dal
presente comma: 
    a) la prosecuzione,  nel  limite  massimo  complessivo  di  7.000
posti, delle forme di accoglienza diffusa  di  cui  all'articolo  31,
comma 1,  lettera  a),  del  decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20  maggio  2022,  n.  51,
anche mediante convenzioni, aventi valenza territoriale, sottoscritte
dai  Commissari  delegati  nominati  con  ordinanza  del   Capo   del
Dipartimento della  protezione  civile  n.  872  del  4  marzo  2022,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo  2022,  e  dai
Presidenti delle Province autonome di Trento e  di  Bolzano  con  gli
enti e le associazioni di cui  al  predetto  articolo  31,  comma  1,
lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2022, e con soggetti privati,
nel rispetto dei requisiti di servizi e dei limiti  di  importo  gia'
previsti dalle  convenzioni  sottoscritte  a  livello  nazionale  dal
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri e previo nulla osta del medesimo  Dipartimento  ai  fini
del rispetto dei predetti limiti; 
    b)  la  prosecuzione  delle  misure  di  sostentamento   di   cui
all'articolo 31, comma 1, lettera b)  del  decreto-legge  n.  21  del
2022, nel limite delle risorse a tal fine disponibili a  legislazione
vigente; 
    c) l'assegnazione anche per l'anno 2023, nel limite di  ulteriori
40.000.000 di euro, del  contributo  forfetario  una  tantum  per  il
rafforzamento, in via temporanea, dell'offerta dei servizi sociali da
parte  dei  comuni  ospitanti  un  significativo  numero  di  persone
richiedenti il permesso di protezione temporanea di cui  all'articolo
44, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91.  Al  riparto  del
contributo di cui al primo periodo si provvede  ai  sensi  di  quanto
previsto dall'articolo 1 dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile n. 927 del 3 ottobre 2022,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 2022,  previo  aggiornamento
del censimento previsto dal comma  3  del  medesimo  articolo  1,  da
realizzarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. 
  2. Per assicurare la prosecuzione delle attivita' e delle misure di
cui  ai  commi  1  e  6  garantendo  la  continuita'  della  gestione
emergenziale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 671,
della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  il  Dipartimento   della
protezione civile della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e'
autorizzato  a  disporre,  con  ordinanze  da   adottare   ai   sensi
dell'articolo 25 del  codice  della  protezione  civile,  di  cui  al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sulla base delle  effettive
esigenze, la rimodulazione delle misure previste nei  commi  1  e  6,
individuando il  numero  dei  soggetti  coinvolti  nel  limite  delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  3. Per l'attuazione delle misure di cui  al  comma  1,  nel  limite
complessivo di 89.600.000 euro per l'anno 2023, si provvede a  valere
sulle  risorse  del  Fondo  per  le  emergenze  nazionali,   di   cui
all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 
  4. Al fine di assicurare, fino al 31 dicembre  2023,  l'accoglienza
nei centri di cui agli articoli 9 e 11  del  decreto  legislativo  18
agosto 2015,  n.  142,  dei  profughi  provenienti  dall'Ucraina,  le
risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno
relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione  dei  centri
di trattenimento e di accoglienza sono  incrementate  di  137.851.305
euro per l'anno 2023. 
  5. Per le medesime finalita' di cui al  comma  4,  le  risorse  del
Fondo nazionale per le  politiche  e  i  servizi  dell'asilo  di  cui
all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre  1989,  n.  416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.  39,
sono incrementate di 52.295.898 euro per l'anno 2023. 
  6. Entro il 30 aprile 2023, il Ministero della salute, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di  Bolzano,  avvalendosi  dei  dati
resi disponibili dal Ministero dell'interno e dal Dipartimento  della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri  e  dei
dati  aggregati  delle  prestazioni  risultanti  al  sistema  tessera
sanitaria del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  provvedono
alla verifica dei costi effettivamente sostenuti per  l'accesso  alle
prestazioni del Servizio  sanitario  nazionale  per  fronteggiare  il
quale  sono  stati  riconosciuti  i  contributi  forfetari   previsti
dall'articolo 31, comma 1, lettera c),  del  decreto-legge  21  marzo
2022, n. 21, convertito, con  modificazioni  dalla  legge  20  maggio
2022, n. 51, dall'articolo 44, comma 1, lettera c), del decreto-legge
17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
luglio 2022, n. 91, e da ordinanze del Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 671, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197. Le regioni e le province autonome  di
Trento  e  di  Bolzano  garantiscono   l'assistenza   sanitaria   sul
territorio nazionale fino al termine di cui al comma 1, a parita'  di
trattamento  rispetto  ai   cittadini   italiani,   nell'ambito   del
fabbisogno sanitario standard per l'anno 2023. 
  7. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5 del presente  articolo,  si
provvede ai sensi dell'articolo 5.