IL DIRETTORE GENERALE
dell'internazionalizzazione e della comunicazione
Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in
particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica
apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12 (Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il
Ministero dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30
settembre 2020, n. 164, recante il «Regolamento concernente
l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30
settembre 2020, n. 165, recante il «Regolamento concernente
l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro
dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del
19 febbraio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e
definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non
generale del Ministero dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
dell'11 ottobre 2021, n. 1145 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n.
1383), con cui si e' provveduto all'individuazione delle spese a
carattere strumentale e comuni a piu' centri di responsabilita'
amministrativa nonche' al loro affidamento in gestione unificata alle
direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 30 settembre 2020, n. 166;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
dell'11 ottobre 2021, n. 1147 (reg. UCB del 12.10.21, n. 1380), con
cui si e' provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione,
delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del
Ministero dell'universita' e della ricerca per l'anno 2021, tenuto
conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12
agosto 2021, sn, registrato dalla Corte dei conti in data 8 settembre
2021, n. 2474, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico
di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della
Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione
nell'ambito del Ministero dell'universita' e della ricerca, di cui
all'art. 1, comma 2, lettera d) del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge
finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante
l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22
giugno 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 7
agosto 2012;
Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187
del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli
107 e 108 del TFUE (regolamento generale di esenzione per categoria)
e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del
medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016 «Disposizioni per
la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli
60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX "Misure per la ricerca
scientifica e tecnologica" del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;
Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016
che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;
Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861
(registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342, e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 312
del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto
ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del
regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31
dicembre 2023;
Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui
sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26
luglio 2016, n. 593 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 196 del 23 agosto 2016 «Disposizioni per la concessione
delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione
dell'art. 16, comma 5 del citato decreto ministeriale n. 593 del 26
luglio 2016, cosi' come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre
2018;
Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB
del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative
ex art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in
recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto
direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al
d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le
«Procedure operative» per il finanziamento dei progetti
internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalita' di
presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei
proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di
gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno
delle attivita' di ricerca industriale, estese a non preponderanti
processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attivita' di
formazione del capitale umano nonche' di ricerca fondamentale,
inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;
Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei
progetti internazionali ex art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26
luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per
la verifica della congruita' dei costi del programma d'investimento
e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12,
comma 1 del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non
effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del
capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;
Visto l'art. 238, comma 7 del decreto-legge n. 34/2020 che
testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui
all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero
dell'universita' e della ricerca puo' disporre l'ammissione al
finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26
luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n.
999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie
adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti
internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 luglio 2016, n.
593.
Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021,
registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142,
e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24
dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021
con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4 del citato
decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto
dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie
adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle
iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla
conclusione delle attivita' valutative internazionali, il decreto di
ammissione al finanziamento dei progetti vincitori.
Dato atto che tutte le prescritte istruttorie saranno
contestualmente attivate ai sensi del decreto ministeriale n.
593/2016 (avviamento delle procedure per la nomina dell'ETS e per
l'incarico delle valutazioni economico-finanziarie al soggetto
convenzionato);
Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle
suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7 del
decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento,
condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione
dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque
subordinate, altresi', le misure e le forme di finanziamento ivi
previste in termini di calcolo delle intensita', entita' e
qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di
variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e
dell'esperto economico finanziario;
Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004, che ha
istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;
Considerata la peculiarita' delle procedure di partecipazione,
valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che
prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale
finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere
sul conto IGRUE, in particolare sul Conto di contabilita' speciale n.
5944, successivamente sostituito dal Conto di contabilita' speciale
n. 6319;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30
maggio 2014 relativo all'apertura di contabilita' speciali di
tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la
gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli
interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al
conto dedicato di contabilita' speciale - IGRUE, in particolare il
Conto di contabilita' speciale n. 5944, che costituisce fonte di
finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all'iniziativa
di cui trattasi;
Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato
generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE),
prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica
l'avvenuta creazione della contabilita' speciale n. 5944 denominata
MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti
della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari
(ERANET, CSA, art. 185, etc.);
Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato
generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE),
prot. n. 306691 del 24 dicembre 2021, con la quale si comunica la
creazione del Conto di contabilita' speciale n. 6319 denominato
«MUR-INT-FONDI-UE-FDR-L-183-87» intestato al Ministero
dell'universita' e della ricerca - Direzione generale
dell'internazionalizzazione e della comunicazione, su cui sono
transitati gli interventi precedentemente aperti sul conto n. 5944;
Visto il decreto interministeriale n. 64 dell'8 maggio 2020
registrato alla Corte dei conti in data 5 giugno 2020, reg. n. 1420,
che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per
gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per
l'anno 2020;
Visto il dd n. 1463 del 30 giugno 2021, reg. UCB n. 935 del 12
luglio 2021, con il quale e' stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del
capitolo 7345 (azione 004) dello stato di previsione della spesa del
Ministero per l'anno 2020, dell'importo complessivo di euro
8.220.456,00, comprensivo delle spese per le attivita' di valutazione
e monitoraggio, destinato al finanziamento, nella forma del
contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito
delle Iniziative di cooperazione internazionale;
Vista l'iniziativa europea Eranet Cofund QuantERA II Call 2021;
Visto il bando transnazionale lanciato dall'Eranet Cofund QuantERA
II Call 2021, con scadenza il 13 maggio 2021 e che descrive i criteri
ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento
nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;
Atteso che il MUR partecipa alla Call 2021 con il budget
finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sui
Fondi FIRST 2020 nella forma di contributo alla spesa pari ad euro
600.000,00, come da lettera di impegno n. 2809 del 22 febbraio 2021;
Considerato che per il bando, di cui trattasi e' stato emanato
l'avviso integrativo in data 14 aprile 2021, prot. MUR n. 885;
Vista la decisione finale dell'Eranet Cofund con la quale e' stata
formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in
particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del
progetto dal titolo «EQUAISE - Enabling QUAntum Information by
Scalability of Engineered quantum materials», avente come obiettivo
quello di realizzare sorgenti di singoli fotoni basate su materiali
bidimensionali. Le sorgenti, integrate su cavita' fotoniche con
supporti piezoelettrici, saranno utilizzate per realizzare un
dispositivo integrato per applicazioni quantistiche e con un costo
complessivo pari a euro 256.500,00;
Vista la nota prot. MUR n. 19481 del 24 dicembre 2021, a firma
dello scrivente, con la quale si comunicano gli esiti della
valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in
risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana
meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo
«EQUAISE»;
Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto
internazionale «EQUAISE» figura il seguente proponente italiano:
Universita' degli studi di Roma «La Sapienza»;
Visto il Consortium Agreement definito tra i partecipanti al
progetto «EQUAISE», sottoscritto in data 1° giugno 2022;
Visto l'art. 13, comma 1 del decreto ministeriale n. 593/2016 che
prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o
qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta
dal MUR, contenente le regole e le modalita' per la corretta gestione
delle attivita' contrattuali e le eventuali condizioni cui
subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte
integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio
2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52,
comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e
integrazioni» (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto
2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima
della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la
registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche
tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti
precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che
nulla osti alla concessione degli aiuti;
Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8 del decreto
ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta
iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle
agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;
Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto
ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro
nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice
concessione RNA COR n. 9363395 del 27 ottobre 2022;
Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico
31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell'art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e
successive modifiche e integrazioni» (Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), e'
stata acquisita la visura Deggendorf n. 20207513 del 27 ottobre 2022;
Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato
«Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni»;
Decreta:
Art. 1
1. Il progetto di cooperazione internazionale «EQUAISE» e' ammesso
alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle
premesse, nella forma, misura, modalita' e condizioni indicate nella
scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce
parte integrante.
2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del
progetto e' fissata al 1° giugno 2022 e la sua durata e' di trentasei
mesi.
3. Il finanziamento sara' regolamentato con le modalita' e i
termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovra'
svolgersi secondo le modalita' e i termini previsti nell'allegato
capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti
parte integrante del presente decreto.