IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 16, 25,  26  e  27  del  decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1;  
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2022, con
cui e' stato dichiarato, fino  al  31  dicembre  2022,  lo  stato  di
emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico in atto  nei
territori delle regioni  e  delle  province  autonome  ricadenti  nei
bacini distrettuali del Po e delle Alpi  orientali,  nonche'  per  le
peculiari  condizioni  ed  esigenze  rilevate  nel  territorio  delle
Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte  e
Veneto; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  14  luglio  2022,
con cui gli effetti dello  stato  di  emergenza,  dichiarato  con  la
predetta delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2022,  sono
stati estesi, in relazione alla situazione di deficit idrico in atto,
ai  territori  delle  regioni  ricadenti  nel  bacino  del  distretto
dell'Appennino centrale  nonche',  per  le  peculiari  condizioni  ed
esigenze rilevate, al territorio della Regione Umbria; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 4 agosto e del  1°
settembre  2022,  con  cui  gli  effetti  dello  stato  di  emergenza
dichiarato con la predetta delibera del Consiglio dei ministri del  4
luglio 2022 sono stati estesi ai territori della Regione Lazio; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 1° settembre 2022,
con cui gli effetti dello stato di emergenza in rassegna  sono  stati
altresi' estesi ai territori delle Regioni Liguria e Toscana; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 21 luglio 2022, n. 906  recante:  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di  deficit
idrico in atto per le peculiari condizioni ed esigenze  rilevate  nel
territorio  delle  Regioni  Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia   Giulia,
Lombardia, Piemonte e Veneto»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 28 luglio 2022, n. 909  recante:  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di  deficit
idrico in atto per le peculiari condizioni ed esigenze  rilevate  nel
territorio della Regione Umbria»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 26 agosto 2022, n. 916  recante:  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di  deficit
idrico in atto per le peculiari condizioni ed esigenze  rilevate  nel
territorio della Regione Lazio»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 14 settembre 2022, n. 920 recante: «Primi interventi  urgenti  di
protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di  deficit
idrico in atto per le peculiari condizioni ed esigenze  rilevate  nei
territori delle  Regioni  Liguria  e  Toscana  ricadenti  nel  bacino
distrettuale dell'Appennino settentrionale»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre  2022,
con cui e' stata disposta, rispettivamente, all'art.  1,  la  proroga
fino al 31 dicembre 2023  della  vigenza  dello  stato  di  emergenza
dichiarato con la predetta delibera del Consiglio dei ministri del  4
luglio 2022, nonche', all'art. 2, l'estensione dei relativi  effetti,
in relazione alla situazione di deficit idrico in atto, ai  territori
della Regione Marche; 
  Considerato che i ridotti  afflussi  meteorici  rilevati  nei  mesi
autunnali del 2022 e nei mesi  precedenti,  unitamente  alle  ridotte
risorse idriche disponibili  e  all'esiguo  «stock»  nivale,  rendano
probabile il protrarsi nell'anno 2023 delle condizioni  di  scarsita'
idrica  rilevate  nei  mesi  primaverili  ed  estivi  nelle   regioni
centro-settentrionali; 
  Considerato altresi' che gli  interventi  per  il  superamento  del
contesto  di  criticita'  sono  tuttora  in  corso  e  che,   quindi,
l'emergenza non puo' ritenersi conclusa; 
  Considerato, altresi' che e' emersa la necessita', sulla base degli
attuali scenari previsionali che hanno determinato la proroga di  cui
alla citata delibera del 28 dicembre 2022 e tenuto  conto  di  quanto
disposto dal comma 1 dell'art. 16 del decreto legislativo  n.  1  del
2018, di autorizzare i commissari delegati delle regioni  interessate
dall'emergenza  in  rassegna  a  identificare  la  ricognizione   dei
fabbisogni  per  ulteriori  misure  di  contrasto  dell'emergenza  in
rassegna  ai  fini  di  un'eventuale  delibera  di  stanziamento   di
ulteriori risorse ai sensi dell'art. 24, comma 2 del  citato  decreto
n. 1/2018; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre
in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate
al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  della
crisi idrica in atto; 
  Acquisita l'intesa  delle  Regioni  Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia
Giulia,  Lombardia,  Piemonte,  Veneto,  Umbria,  Lazio,  Liguria   e
Toscana; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                     Ricognizione dei fabbisogni 
 
  1. I commissari delegati per l'emergenza in rassegna  nominati  coi
provvedimenti indicati in premessa identificano, entro trenta  giorni
dalla pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori misure  di
cui alle lettere  a)  e  b),  dell'art.  25,  comma  2,  del  decreto
legislativo 2 gennaio 2018,  n.  1,  necessarie  per  il  superamento
dell'emergenza, nonche' gli interventi piu' urgenti di cui  al  comma
2, lettere d), del medesimo art. 25, trasmettendoli  al  Dipartimento
della protezione civile ai sensi e  per  gli  effetti  dell'art.  24,
comma 2, del citato decreto legislativo. 
  2. Per gli interventi individuati  nella  ricognizione  di  cui  al
comma 1, i commissari delegati identificano, per ciascuna misura,  la
localita',  la  descrizione  tecnica  e  la  relativa  durata,  oltre
all'indicazione delle singole stime di costo. 
  3. Alle eventuali rimodulazioni  e  approvazioni  del  piano  degli
interventi,  a  seguito  delle  ulteriori  risorse  finanziarie   che
potranno  essere  rese  disponibili  per   la   realizzazione   degli
interventi oggetto di ricognizione di cui  al  presente  articolo  ai
sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  24,  comma  2,  del   decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con le modalita' di cui
all'art. 1 delle OCDPC indicate in premessa. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 28 febbraio 2023 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio