IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in
particolare, l'articolo 31;
Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante: «Delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2021», e in particolare articolo 21, recante «Principi e criteri
direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2020/2184,
concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano»;
Vista la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualita' delle acque
destinate al consumo umano;
Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i
requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare;
Visto l'articolo 32, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al
sistema penale»;
Visto il decreto legislativo del 2 febbraio 2001, n. 31, recante
«Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle
acque destinate al consumo umano»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale»;
Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, recante
«Attuazione della direttiva 2009/54/CE sull'utilizzazione e la
commercializzazione delle acque minerali naturali»;
Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132 recante «Istituzione del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 26 marzo 1991, recante
«Norme tecniche di prima attuazione del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, relativo all'attuazione della
direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualita' delle acque destinate
al consumo umano, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile
1987, n. 183»;
Visto il decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174,
recante «Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che
possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione,
trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al
consumo umano»;
Visto il decreto del Ministro della salute 14 giugno 2017, recante
«Recepimento della direttiva (UE) 2015/1787 che modifica gli allegati
II e III della direttiva 98/83/CE sulla qualita' delle acque
destinate al consumo umano. Modifica degli allegati II e III del
decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 9 dicembre 2022;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
nella seduta del 21 dicembre 2022;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 16 febbraio 2023;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR e della salute, di concerto con i
Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del
made in Italy, dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica e per gli affari
regionali e le autonomie;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Obiettivi
1. Il presente decreto disciplina la qualita' delle acque destinate
al consumo umano.
2. Gli obiettivi del presente decreto sono la protezione della
salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione
delle acque destinate al consumo umano, assicurando che le acque
siano salubri e pulite, nonche' il miglioramento dell'accesso alle
acque destinate al consumo umano.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta l'art. 76 della Costituzione:
«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti».
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta l'art. 14 della legge 23 agosto 1988 n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta l'art 31 della legge 24 dicembre 2012, n.
234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla
formazione e all'attuazione della normativa e delle
politiche dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi d'informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'art. 36 per il recepimento degli atti
delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti
tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art.
33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome sono emanati alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.»
- Si riporta l'art. 21 della legge 4 agosto 2022, n.
127 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea 2021), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 26 agosto 2022, n. 199:
«Art. 21 (Principi e criteri direttivi per il
recepimento della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la
qualita' delle acque destinate al consumo umano). - 1.
Nell'esercizio della delega per l'attuazione della
direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2020, il Governo osserva, oltre
ai principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 32
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti
principi e criteri direttivi specifici:
a) adeguare e coordinare i sistemi informatici
nazionali ai sistemi informatici istituiti a livello di
Unione europea, al fine di garantire lo scambio di
informazioni e di comunicazioni tra le autorita' competenti
nazionali e degli Stati membri, in coerenza con il generale
assetto ed il riparto delle competenze previste a livello
nazionale, mediante l'istituzione di un sistema informativo
centralizzato, denominato Anagrafe territoriale dinamica
delle acque potabili (AnTeA), contenente dati sanitari e
ambientali al fine di acquisire informazioni relative al
controllo dell'attuazione delle nuove prescrizioni e di
garantire un idoneo accesso al pubblico nonche' la
comunicazione e la condivisione dei dati tra le autorita'
pubbliche e tra queste e gli operatori del settore
idropotabile;
b) introdurre una normativa in materia di
procedimenti volti al rilascio delle approvazioni per
l'impiego di reagenti chimici, mezzi di filtrazione e mezzi
di trattamento (ReMM) a contatto con acqua potabile, di
organismi di certificazione e di indicazioni in
etichettatura;
c) introdurre una normativa volta alla revisione
del sistema di vigilanza, sorveglianza della sicurezza
dell'acqua potabile e controllo, anche attraverso
l'introduzione di obblighi di controllo su sistemi idrici e
sulle acque destinate ad edifici prioritari, tra cui
ospedali, strutture sanitarie, case di riposo, strutture
per l'infanzia, scuole, istituti di istruzione, edifici
dotati di strutture ricettive, ristoranti, bar, centri
sportivi e commerciali, strutture per il tempo libero,
ricreative ed espositive, istituti penitenziari e campeggi;
d) attribuire all'Istituto superiore di sanita' le
funzioni di Centro nazionale per la sicurezza delle acque
(CeNSiA), ai fini dell'approvazione dei Piani di sicurezza
delle acque (PSA), nell'ambito della valutazione della
qualita' tecnica dell'acqua e del servizio idrico di
competenza dell'Autorita' di regolazione per energia, reti
e ambiente (ARERA), del rilascio delle approvazioni per
l'impiego di reagenti chimici, mezzi di filtrazione e mezzi
di trattamento (ReMM) a contatto con acqua potabile,
nonche' della gestione del sistema informativo
centralizzato AnTeA;
e) prevedere una disciplina volta a consentire e
favorire l'accesso all'acqua, che comprenda obblighi di
punti di acceso alle acque per edifici prioritari,
aeroporti, stazioni, stabilimenti balneari;
f) ridefinire il sistema sanzionatorio per la
violazione delle disposizioni della direttiva (UE)
2020/2184 attraverso la previsione di sanzioni efficaci,
dissuasive e proporzionate alla gravita' delle relative
violazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato».
- La direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 16 dicembre 2020, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 23 dicembre 2020, n.
L 435, concernente la qualita' delle acque destinate al
consumo umano (rifusione).
- Il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea 1°
febbraio 2002, n. L 31, stabilisce i principi e i requisiti
generali della legislazione alimentare, istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa
procedure nel campo della sicurezza alimentare.
- Si riporta l'art. 32, primo comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario
nazionale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre
1978, n. 360, S.O.:
«Art. 32 (Funzioni di igiene e sanita' pubblica e di
polizia veterinaria). - Il Ministro della sanita' puo'
emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in
materia di igiene e sanita' pubblica e di polizia
veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio
nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblica nella
Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O., reca:
«Modifiche al sistema penale».
- Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2001, n. 52,
S.O., reca: «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa
alla qualita' delle acque destinate al consumo umano».
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88,
S.O. n. 96, reca: «Norme in materia ambientale».
- Il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 novembre 2011, n.
258, reca: «Attuazione della direttiva 2009/54/CE,
sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque
minerali naturali».
- La legge 28 giugno 2016, n. 132, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2016, n. 166, reca:
«Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale».
- Il decreto del Ministro della sanita' 26 marzo 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1991, n. 84,
reca: «Norme tecniche di prima attuazione del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236,
relativo all'attuazione della direttiva CEE n. 80/778
concernente la qualita' delle acque destinate al consumo
umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n.
183».
- Il decreto del Ministro della salute 6 aprile 2014,
n. 174, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2004,
n. 166, reca: «Regolamento concernente i materiali e gli
oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi
di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle
acque destinate al consumo umano».
- Il decreto del Ministro della salute 14 giugno 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2017, n. 192,
reca: «Recepimento della direttiva (UE) 2015/1787 che
modifica gli allegati II e III della direttiva 98/83/CE
sulla qualita' delle acque destinate al consumo umano.
Modifica degli allegati II e III del decreto legislativo 2
febbraio 2001, n. 31».