IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della Direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto in particolare l'art. 53, paragrafo 2, del  regolamento  (UE)
n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio,  cosi'  come  modificato
dal regolamento (UE) 2021/2117, che prevede  la  modifica  temporanea
del disciplinare di produzione di un prodotto DOP  o  IGP  a  seguito
dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie  da
parte delle autorita' pubbliche; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013
che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio  in  particolare  l'art.  6  cosi'  come   modificato   dal
regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione  del  1°  aprile
2022  che  stabilisce  le  procedure   riguardanti   un   cambiamento
temporaneo del  disciplinare  dovuto  all'imposizione,  da  parte  di
autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie
o  motivate  calamita'   naturali   sfavorevoli   o   da   condizioni
metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita'
competenti; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  1377/2011   della
Commissione del 20 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 343 del 23 dicembre 2011, con il quale e' stata
iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle
indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta
«Salva Cremasco»; 
  Vista la richiesta, presentata il 26  gennaio  2023  dal  consorzio
tutela Salva Cremasco di  modifica  temporanea  del  disciplinare  di
produzione  dell'art.  5  relativamente   all'alimentazione   ed   in
particolare  alla   percentuale   di   alimentazione   delle   bovine
proveniente dalla zona geografica delimitata; 
  Vista la delibera del Consiglio dei  ministri  del  4  luglio  2022
«Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla  situazione
di deficit idrico  in  atto  nei  territori  delle  regioni  e  delle
province autonome ricadenti nei bacini distrettuali del  Po  e  delle
Alpi orientali, nonche' per le peculiari condizioni e per le esigenze
rilevate nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia
Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto»; 
  Vista la  proroga  dello  stato  di  emergenza  in  relazione  alla
situazione di deficit idrico nell'anno 2022 in  atto  nel  territorio
della regione Lombardia, adottata  con  delibera  del  Consiglio  dei
ministri 28 dicembre 2022; 
  Visto il parere  n.  1176  del  31  gennaio  2023  della  Direzione
generale agricoltura, alimentazione e  sistemi  verdi  della  Regione
Lombardia competente per territorio ad esprimere  il  proprio  parere
sulla richiesta di modifica del disciplinare di produzione presentata
dal consorzio per la tutela del Strachitunt, con il  quale  e'  stato
accertato  che,  a  seguito  dello  stato  di   emergenza   regionale
dichiarato  su  tutto  il  territorio  della  Regione  Lombardia,  la
produzione di alimenti per il  bestiame  nella  zona  geografica,  ha
subito una forte riduzione, con ripercussioni  negative  anche  sulla
costituzione delle scorte alimentari per i mesi  successivi,  e  che,
pertanto riconosce la necessita' di approvare la modifica temporanea; 
  Considerato che il disciplinare di produzione  del  Salva  Cremasco
all'art. 5 prevede che l'alimentazione delle vacche da latte si  basa
sull'utilizzazione di alimenti ottenuti per non meno  del  50%  dalle
coltivazioni aziendali o nell'ambito del territorio di produzione del
latte e almeno il 60% della sostanza secca dei foraggi della  razione
giornaliera deve provenire da alimenti  prodotti  nel  territorio  di
produzione  del  latte,  e  che  il  mantenimento  di  tale   vincolo
comporterebbe un grave danno economico ai produttori; 
  Tenuto conto che  le  modifiche  apportate  non  influiscono  sulle
caratteristiche essenziali del «Salva Cremasco» DOP; 
  Ritenuto  necessario  provvedere  alla  modifica   temporanea   del
disciplinare di produzione del «Salva Cremasco» ai sensi  del  citato
art. 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dall'art. 6
del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 cosi' come  modificato  dal
regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione  del  1°  aprile
2022, ed  alla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, affinche' le disposizioni contenute nel predetto
documento  siano  accessibili  per  informazione   erga   omnes   sul
territorio nazionale; 
 
                              Decreta: 
 
  Il  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine
protetta «Salva Cremasco» pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana serie generale n. 18 del 23 gennaio 2012 e' cosi'
modificato: 
 
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|         Testo in vigore         |        Testo modificato         |
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|Art.5                            |Art.5                            |
|«l'alimentazione delle vacche da |«l'alimentazione delle vacche da |
|latte si basa sull'utilizzazione |latte si basa sull'utilizzazione |
|di alimenti ottenuti per non meno|di alimenti ottenuti per non meno|
|del 50% dalle coltivazioni       |del 35% dalle coltivazioni       |
|aziendali o nell'ambito del      |aziendali o nell'ambito del      |
|territorio di produzione del     |territorio di produzione del     |
|latte per il Salva Cremasco DOP. |latte per il Salva Cremasco DOP. |
|Almeno il 60% della sostanza     |Almeno il 42% della sostanza     |
|secca dei foraggi della razione  |secca dei foraggi della razione  |
|giornaliera deve provenire da    |giornaliera deve provenire da    |
|alimenti prodotti nel territorio |alimenti prodotti nel territorio |
|di produzione del latte.         |di produzione del latte.         |
|L'alimentazione base delle bovine|L'alimentazione base delle bovine|
|da latte e' costituita da due    |da latte e' costituita da due    |
|grandi categorie: foraggi e      |grandi categorie: foraggi e      |
|mangimi»                         |mangimi»;                        |
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  La presente modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  DOP
«Salva Cremasco» e' temporanea e ha validita' per tutto l'anno 2023. 
  Il  presente  decreto,   recante   la   modifica   temporanea   del
disciplinare di produzione della denominazione «Salva  Cremasco»,  e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  e  sul
sito  internet  del  Ministero  dell'agricoltura   della   sovranita'
alimentare e delle foreste. 
    Roma, 27 febbraio 2023 
 
                                                Il dirigente: Cafiero