IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della Direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto in particolare l'art. 53, paragrafo 2, del  regolamento  (UE)
n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio,  cosi'  come  modificato
dal regolamento (UE) 2021/2117, che prevede  la  modifica  temporanea
del disciplinare di produzione di un prodotto DOP  o  IGP  a  seguito
dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie  da
parte delle autorita' pubbliche; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013
che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio  in  particolare  l'art.  6  cosi'  come   modificato   dal
regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione  del  1°  aprile
2022  che  stabilisce  le  procedure   riguardanti   un   cambiamento
temporaneo del  disciplinare  dovuto  all'imposizione,  da  parte  di
autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie
o  motivate  calamita'   naturali   sfavorevoli   o   da   condizioni
metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita'
competenti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1263/1996  della  Commissione  del  1°
luglio 1996, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
europee L 163 del 2 luglio 1996, con il quale e' stata  iscritta  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche protette la denominazione di origine protetta «Robiola di
Roccaverano»; 
  Vista la richiesta, presentata  il  consorzio  per  la  tutela  del
formaggio Robiola di Roccaverano il  6  febbraio  2023,  di  modifica
temporanea del disciplinare di produzione e in particolare  dell'art.
4 relativamente  alla  percentuale  di  alimentazione  degli  animali
proveniente dalla zona geografica delimitata; 
  Vista la delibera del Consiglio dei  ministri  del  4  luglio  2022
«Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla  situazione
di deficit idrico  in  atto  nei  territori  delle  regioni  e  delle
province autonome ricadenti nei bacini distrettuali del  Po  e  delle
Alpi orientali, nonche' per le peculiari condizioni e per le esigenze
rilevate nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia
Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto»; 
  Vista la  proroga  dello  stato  di  emergenza  in  relazione  alla
situazione di  deficit  idrico  nell'anno  2022  in  atto  anche  nel
territorio  della  regione  Lombardia,  adottata  con  delibera   del
Consiglio dei ministri 28 dicembre 2022; 
  Vista la  deliberazione  della  giunta  regionale  del  Piemonte  7
ottobre  2022,  n.  28-5765  che   delimita   le   zone   danneggiate
riconoscendo lo stato eccezionale di  siccita'  per  le  Province  di
Alessandria, Asti,  Biella,  Cuneo,  Novara,  Verbano  Cusio  Ossola,
Vercelli e la Citta' metropolitana di Torino che a partire  dal  mese
di dicembre 2021 sono state interessate da  una  pressoche'  continua
carenza di precipitazioni, sia piovose che nevose, che ha determinato
ingenti danni al comparto produttivo agricolo; 
  Visto che con tale atto la Regione Piemonte ha inoltre  individuato
i comuni per  i  quali  si  sono  registrati  danni  alle  produzioni
vegetali e che tutti i comuni della zona di produzione della  Robiola
di Roccaverano DOP risultano essere compresi in tale elenco; 
  Visto il parere della Regione Piemonte  del  7  febbraio  2023,  n.
7.60., competente per territorio, con il quale e' stato accertato che
lo stato di emergenza idrico unito all'impossibilita' di ricorrere al
pascolamento in bosco a causa delle restrizioni imposte con le misure
di contenimento della PSA messe in atto dalle  autorita'  competenti,
hanno comportato che la produzione di alimenti per il bestiame  nella
zona geografica della Robiola di  Roccaverano  ha  subito  una  forte
riduzione, con ripercussioni negative anche sulla costituzione  delle
scorte  alimentari  e  che,  pertanto  riconosce  la  necessita'   di
approvare la modifica temporanea; 
  Considerato che il disciplinare di produzione all'art.  4,  prevede
che l'alimentazione di tutti gli animali deve provenire dalla zona di
produzione per una quota  percentuale  superiore  al  80%  e  che  il
mantenimento di tale vincolo comporterebbe un grave  danno  economico
ai produttori; 
  Tenuto conto che  le  modifiche  apportate  non  influiscono  sulle
caratteristiche essenziali della «Robiola di Roccaverano» DOP; 
  Ritenuto  necessario  provvedere  alla  modifica   temporanea   del
disciplinare di produzione del «Robiola di Roccaverano» ai sensi  del
citato art. 53, paragrafo 3, del  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  e
dall'art. 6 del regolamento delegato  (UE)  n.  664/2014  cosi'  come
modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891  della  Commissione
del  1°  aprile  2022,  ed  alla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  affinche'  le   disposizioni
contenute nel predetto documento siano accessibili  per  informazione
erga omnes sul territorio nazionale; 
 
                              Decreta: 
 
  Il  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine
protetta «Robiola di Roccaverano» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana serie generale n. 37 del 14 marzo  2014  e'
cosi' modificato: 
 
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|         Testo in vigore         |        Testo modificato         |
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|Articolo 4                       |Articolo 4                       |
|L'alimentazione di tutti gli     |L'alimentazione di tutti gli     |
|animali deve provenire dalla zona|animali deve provenire dalla zona|
|di produzione per una quota      |di produzione per una quota      |
|percentuale superiore al 80%. E' |percentuale superiore al 33%. E' |
|vietato l'uso di insilati di mais|vietato l'uso di insilati di mais|
|e di foraggio.                   |e di foraggio.                   |
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  La presente modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  DOP
«Robiola di Roccaverano» e'  temporanea  e  ha  validita'  per  tutto
l'anno 2023. 
  Il  presente  decreto,   recante   la   modifica   temporanea   del
disciplinare  di   produzione   della   denominazione   «Robiola   di
Roccaverano», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sul sito internet  del  Ministero  dell'agricoltura  della
sovranita' alimentare e delle foreste. 
    Roma, 27 febbraio 2023 
 
                                                Il dirigente: Cafiero